Rischi di incidente rilevante, le modalità per i piani di emergenza
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
Con Dm 26 maggio 2009, n. 138 il MinAmbiente ha approvato le modalità di predisposizione dei piani di emergenza interni e le connesse attività di consultazione dei lavoratori, come previsto dall’articolo 11, Dlgs 17 agosto 1999, n. 334.
Con analogo Dm 24 luglio 2009, n. 139 sono state disciplinate le modalità per la redazione del piani di emergenza esterno e le attività di consultazione della popolazione (ai sensi dell’articolo 20, Dlgs 334/1999), da intendersi come persone fisiche, singole ed associate, nonché enti, organizzazioni o gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal piano di emergenza esterno.
Ricordiamo infine che nel caso dei piani di emergenza interni, il compito di redigere il piano e consultare i lavoratori è posto in capo al gestore dello stabilimento, mentre per i piani di emergenza esterni le attività sono svolte dal Prefetto.
Piani di emergenza esterni - Dlgs 17 agosto 1999, n. 334 - Consultazione della popolazione
Piani di emergenza interni - Dlgs 17 agosto 1999, n. 334 - Consultazione del personale
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - (cd. "Seveso") - Attuazione direttiva 96/82/Ce e successive modifiche ed integrazioni
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