Senza progetto di bonifica, il reato non si configura
Danno ambientale e bonifiche
A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 152/2006, il reato di omessa bonifica di siti inquinati non può prescindere dall’adozione del progetto di bonifica e dal superamento delle Concentrazioni soglia di rischio (Csr).
È questa una della principali differenze tra la disciplina sanzionatoria previgente in materia di bonifiche, contenuta nell’articolo 51-bis del Dlgs 22/1997, e l’attuale disciplina contenuta nell’articolo 257 del Dlgs 152/2006 (sentenza 9492/2009).
La pronuncia si colloca nella scia della recente giurisprudenza (sentenza 9794/2007), con la quale la Suprema Corte aveva già sottolineato la “minore gravità” della disciplina sopravvenuta, dovuta alla riduzione dell'area dell'illecito all'effettivo danno (prima bastava il pericolo concreto ed attuale di inquinamento), al superiore livello di inquinamento cui la stessa scatta (superamento delle nuove concentrazioni soglie di rischio — Csr), nonché all’alternatività tra pena pecuniaria e pena detentiva (prima congiunte).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Reato di omessa bonifica - Differenze tra il Dlgs 22/1997 e il Dlgs 152/2006 - Necessità del progetto di bonifica e del superamento delle concentrazioni soglia di rischio - Sussiste
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