News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 24 giugno 2009

Cave, i fanghi da prima pulitura fuoriescono dal Dlgs 152/2006

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Quando il materiale fangoso non esula dal normale ciclo estrattivo autorizzato, rimane ferma la deroga prevista dall’articolo 185 del Codice ambientale.

 

Il lavaggio necessario per separare il materiale commerciale, costituisce — al pari della setacciatura e della grigliatura — attività ontologicamente successiva alla estrazione vera e propria (sentenza 22468/2009).

 

Rimane quindi ferma la riconducibilità dei fanghi e dei limi derivanti dalla prima pulitura dei materiali estratti, nell’alveo dell’esclusione prevista dall’articolo 185 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce la non applicabilità della Parte IV del cd. “Codice ambientale” ai “rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave”.

 

Nel caso di eventuali modalità di trattamento del materiale che comportino ricadute negative sulle acque fluviali, secondo la Suprema Corte, la normativa a tutela delle acque può comunque costituire punto di riferimento.

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 29 maggio 2009, n. 22468

Materiali estrattivi provenienti da cave - Esclusione dal campo di applicazione del Dlgs 152/2006 - Fanghi risultanti dalla prima ripulitura - Requisiti - Sussiste

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