Le Onlus verdi non possono svolgere “attività diverse”
Disposizioni trasversali/Aua
Quando un’organizzazione con finalità ambientali, persegue altri scopi statutari non previsti dal Dlgs 460/1997, non può godere delle agevolazioni fiscali riservate alle “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (Onlus).
L’Agenzia delle entrate ricorda a associazioni, comitati, fondazioni, cooperative e gli altri enti privati impegnati nella “tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente”, che il settore va considerato a “solidarietà immanente”, in quanto il fine viene perseguito indirettamente a favore di tutta la collettività (risoluzione 20 marzo 2009, n. 70).
In base alla lettura dell’articolo 10 del Dlgs 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus), segnala l’Agenzia, qualora dalla lettura dello statuto emergano attività non riconducibili nel settore della tutela ambientale, né in altri settori previsti dall’articolo 10, la qualifica di Onlus deve essere negata.
Onlus - Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente