News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 31 marzo 2009

Sottoprodotti di origine animale, discipline concorrenti

Rifiuti

(Lavinia Basso)

I sottoprodotti di origine animale, in quanto tali, sono sottoposti esclusivamente al regolamento 1774/2002/Ce; qualora invece il produttore se ne disfi per destinarli a smaltimento, sono assoggettati alla disciplina di cui al Dlgs 152/2006

 

La sentenza della Corte di Cassazione 24 marzo 2009, n. 12844 ribadisce l’orientamento oramai consolidato sull’argomento, e fa seguito ad un'altra importante sentenza (4 dicembre 2008, n. 45057) nella quale la Corte aveva esaminato in termini ampi ed esaustivi non solo la propria giurisprudenza ma anche la successione delle varie normative (nazionali e comunitarie) nel tempo.

 

La Corte ricorda altresì che le due normative concorrono tra loro e che non è possibile configurare il regolamento 1774/2002 quale disciplina speciale derogatoria di quella generale sui rifiuti di cui al Dlgs 152/2006.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 4 dicembre 2008, n. 45057

Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Traffico illecito - Prodotti di origine animale - Sottoprodotti - Disciplina applicabile

Sentenza Corte di Cassazione 24 marzo 2009, n. 12844

Rifiuti - Rapporti tra regolamento 1774/2002/Ce e Dlgs 152/2006 - Sottoprodotti di origine animale

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1774/2002/Ce

Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

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