Emissioni di calore moleste, per la Cassazione non è reato
Aria
Le emissioni di calore non sono assimilabili a quelle di gas, fumi e vapore previsti dalla fattispecie di reato di cui all’articolo 674 C.p. e pertanto non sono punibili ai sensi della normativa vigente.
La Cassazione (sentenza 4 marzo 2009, n. 9853) ha, infatti, affermato che tali immissioni di calore (nella specie derivanti dall’attività di panificazione) non costituiscono reato in quanto il disposto dell’articolo 674 C.p. è chiaro nel prevedere come fattispecie punibili solo le ipotesi di emissioni di gas, vapori o fumo non consentite dalla legge e atte ad offendere, molestare o imbrattare le persone.
Inoltre, aggiunge la Corte, nel caso nemmeno trattasi di vera e propria “emissione” di calore, trattandosi piuttosto di propagazione dello stesso attraverso un corpo solido (canna fumaria).
Aria - Immissioni moleste - Emissioni di gas, fumi, vapore - Nozione - Articolo 674 C.p.