“Informazione ambientale”, Tar Calabria delimita nozione
Disposizioni trasversali/Aua
L’informazione ambientale ha ad oggetto esclusivamente i dati attinenti a valori che l’Ordinamento giuridico imputa all’ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti ambientali.
Il diritto al libero ed incondizionato accesso all’informazione ambientale garantito a tutti i soggetti dal Dlgs 195/2005 obbliga dunque la Pubblica amministrazione a rendere disponibili i soli dati che rientrano in tale definizione, e non altri.
A delimitare l’ambito di operatività della normativa sull’accesso alle ecoinformazioni è il Tribunale amministrativo della Calabria, che con sentenza 9 febbraio 2009 n. 122, ed allineandosi a precedenti pronunce (Tar Bari, 265/2006; Tar Pescara, 450/2007), ha ritenuto non attinenti all’informazione ambientale — in virtù della delineata nozione — i documenti relativi al procedimento di gara per un’opera pubblica, riconoscendo invece compatibilità agli elaborati progettuali ed alle delibere di approvazione dei medesimi.
Informazione ambientale - Limitazione ai dati attinenti a valori che l'ordinamento imputa all'ambiente come bene giuridico distinto - Sussiste
Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale