Bonifiche, la società incorporante non risponde dell’inquinamento
Danno ambientale e bonifiche
Nel caso in cui la società responsabile dell’inquinamento sia stata incorporata in una nuova prima dell’entrata in vigore della disciplina sulle bonifiche, quest’ultima non può essere chiamata a rispondere dell’inquinamento.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 5 dicembre 2008, n. 6055 relativa ad un fatto di inquinamento risalente agli anni ’30 del secolo scorso. Il Collegio ha tenuto tuttavia a ribadire il principio, già affermato in altre sentenze di legittimità e amministrative, secondo il quale la normativa sulle bonifiche (ora recata dal Dlgs 152/2006) si applica anche agli inquinamenti pregressi, ma ciò purchè il soggetto responsabile (persona giuridica) sia tuttora esistente.
Nel caso di specie tale requisito non è stato ritenuto sussistente, in ragione del fatto che tale estinzione è avvenuta prima dell’entrata in vigore della disciplina sulle bonifiche e che, a seguito di una fusione per incorporazione si deve ritenere che l’originario soggetto (incorporato) si sia estinto.