Solo il risarcimento per il bene espropriato per pubblica utilità
Disposizioni trasversali/Aua
L'acquisizione di un bene privato da parte della Pa comporta l'obbligo al risarcimento del danno, ma non necessariamente alla restituzione del bene, soprattutto qualora il bene sia stato trasformato in maniera irreversibile.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione civile (sentenza 6 agosto 2008, n. 21249), ha statuito infatti che allorché un bene (nella fattispecie, una cava) sia requisito per ragioni urgenti di pubblica utilità (nella specie, destinazione a discarica) e sia trasformata in modo definitivo in opera pubblica, essa non può più essere restituita al suo proprietario, che però ha diritto al risarcimento del danno conseguente.
L'acquisto della proprietà da parte dell'ente pubblico si realizza quindi in quanto il bene (privato) divenuto bene pubblico non può che essere di proprietà della Pa.
Requisizione cava adibita a discarica pubblica - Trasformazione irreversibile- Restituzione al proprietario - Impossibilità - Diritto al risarcimento del danno - Sussiste