Effluenti allevamento e acque reflue domestiche, scarico diretto necessario
Rifiuti
A seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 4/2008, gli effluenti di allevamento sono in linea generale assimilabili alle acque reflue domestiche ma ciò solo se lo scarico sia diretto tramite condotta.
Diversamente, argomenta la Corte di Cassazione nella sentenza 4 luglio 2008, n. 27071, ossia qualora sia assente una stabile canalizzazione per lo scarico degli effluenti e anzi gli stessi siano raccolti in una vasca, si tratta di gestione di rifiuti che deve essere autorizzata.
L'eventuale utilizzazione agronomica degli stessi è infine cosa diversa e successiva rispetto allo scarico e/o allo stoccaggio in vasca e prescinde da esso; ma di certo allorché i liquami vengano abbandonati alla rinfusa sul terreno, senza pobbilità che questo li assorba e anzi dando luogo a "paludi putrescenti" si può solo configurare il reato di abbandono di rifiuti.
Rifiuti - Effluenti di allevamento - Acque reflue domestiche - Assimilazione - Requisiti