Rimodulazione obiettivi di bonifica, illegittimo il divieto regionale
Danno ambientale e bonifiche
La Regione non può impedire che vengano rimodulati gli interventi di ripristino e bonifica già autorizzati sulla base della disciplina previgente ma non ancora realizzati, o a quelli ancora in attesa di autorizzazione.
La Corte Costituzionale (sentenza 9 giugno 2008, n. 214) ha dichiarato pertanto l'illegittimità costituzionale della norma della Regione Emilia Romagna (articolo 5, Lr 1° giugno 2006, n. 5) che prevede che "i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono conclusi "sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio", in tal modo escludendo la possibilità della rimodulazione degli obiettivi di bonifica.
La Corte ribadisce che la previsione dell'articolo 265, comma 4, Dlgs 152/2006 rientra nella materia della tutela dell'ambiente di esclusiva competenza statale e che quindi le Regioni non possono in alcun modo derogarvi.
Bonifiche - Dlgs 22/1997 - Articolo 265, Dlgs 152/2006 - Articolo 5, Lr Emilia Romagna 5/2006 - Illegittimità costituzionale