Rifiuti

Commenti e Approfondimenti

print

Milano, 13 dicembre 2005

Discariche in zone isolate, le condizioni per funzionare in regime semplificato in base alla direttiva 1999/31/Ce

(Vincenzo Dragani)

Pubblicati dall'Ue gli elenchi delle discariche che usufruiscono del regime semplificato di gestione riservato dalla direttiva 1999/31/Ce agli impianti ubicati in zone particolarmente isolate.

 

I dati, diffusi dalla Commissione Ue il 13 dicembre 2005, si riferiscono alle discariche che gli Stati membri (attualmente Spagna e Grecia) hanno dichiarato — esercitando il potere discrezionale loro conferito dall'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva in parola — come esonerate da alcuni obblighi relativi ad autorizzazioni, ammissibilità di rifiuti e controlli in quanto destinate ad accettare solo rifiuti non pericolosi ed inerti ed ubicate su isole o in insediamenti isolati.

 

Per l'elenco delle discariche: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/landfill_index.htm.

 

A quali discariche è riservato ed in cosa consiste il "regime semplificato" stabilito dalla direttiva 1999/31/Ce? Vediamo qui di seguito le coordinate disegnate dal provvedimento in parola (tradotto sul piano nazionale, lo ricordiamo, tramite il Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36).

 

Quali discariche. In base all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 1999/31/Ce, il "regime semplificato" più avanti descritto può essere dagli Stati membri applicato — a loro scelta — ai seguenti impianti:

  • discariche per rifiuti non pericolosi o inerti dotate di una capacità complessiva non superiore a 15mila tonnellate o con un flusso annuo non superiore a mille tonnellate ubicate su isole, nel caso esse rappresentino l'unica discarica presente sul territorio e siano destinate unicamente allo smaltimento di rifiuti prodotti nella stessa isola. Una volta esaurita la capacita complessiva della discarica, qualsiasi nuova discarica impiantata sull'isola dovrà conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva;
  • alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti ubicate presso insediamenti isolati, nel caso in cui la discarica sia destinata unicamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'insediamento isolato in questione.

Gli Stati membri erano tenuti a notificare alla Commissione (ai fini, anche, della pubblicazione) l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati esonerati entro il 16 luglio 2003. Allo stato attuale solo Spagna e Grecia risultano — come sottolineato dalla Commissione Ue nella nota informativa pubblicata sulla Guue del 13 dicembre 2005 n. C316 — aver inviato i propri elenchi.

 

Quali "semplificazioni". In base al citato articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 1999/31/Ce, gli impianti menzionati possono essere dai singoli Stati membri esonerati da una serie di obblighi stabiliti dal provvedimento in parola. Gli obblighi derogabili su iniziativa degli Stati Ue, relativi (come già accennato) al regime autorizzatorio, all'ammissibilità delle particolari tipologie di rifiuti in discarica ed sistema di controlli, sono riportati nella tabella che segue.

Direttiva 1999/31/Ce, le norme derogabili per le discariche situate su isole o in zone isolate (articolo 3, paragrafo 4)

"Articolo 6

Rifiuti ammissibili nelle varie categorie di discariche

Gli Stati membri provvedono affinché:

(...)

d) le discariche per rifiuti inerti siano utilizzate esclusivamente per rifiuti inerti."

 

"Articolo 7

Domanda di autorizzazione

Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica contenga almeno i seguenti dati:

(...)

i) la garanzia finanziaria del richiedente, o qualsiasi altra garanzia equivalente ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto iv), della presente direttiva."

 

"Articolo 8

Condizioni per la concessione dell'autorizzazione

Gli Stati membri adottano misure affinché:

a) l'autorità competente conceda l'autorizzazione per la discarica solo qualora:

(...)

— iv) prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva sono state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell'articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti;

(...)"

"Articolo 10

Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche

Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/Cee del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni necessarie in materia di costi."

 

"Articolo 11

Procedure di ammissione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché, prima dell'ammissione dei rifiuti nella discarica:

a) anticipatamente o al momento della consegna o della prima di una serie di consegne, a condizione che il tipo di rifiuti rimanga invariato, il detentore o il gestore sia in grado di dimostrare, mediante documentazione appropriata, che i rifiuti in questione possono essere ammessi nella discarica alle condizioni stabilite nell'autorizzazione e sono conformi ai criteri di ammissione indicati nell'allegato II;

b) il gestore dell'impianto osservi le seguenti procedure:

— controllo della documentazione relativa ai rifiuti, compresi i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/689/Cee e, ove appropriato, i documenti richiesti dal regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;

— ispezione visiva dei rifiuti all'entrata e sul punto di deposito e, se del caso, verifica della conformità con la descrizione figurante nella documentazione presentata dal detentore. Qualora, ai sensi dell'allegato II, punto 3, livello 3 si debbano prelevare campioni rappresentativi, i risultati delle analisi sono conservati e il campionamento è effettuato a norma dell'allegato II punto 5.I campioni sono conservati almeno un mese;

— iscrizione in un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti depositati con l'indicazione dell'origine, della data di consegna del produttore, o del collettore in caso di rifiuti urbani, e, se trattasi di rifiuti pericolosi, della posizione precisa nella discarica. Qualora siano richieste a fini statistici, tali informazioni sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario;

c) il gestore della discarica fornisca sempre una dichiarazione di ricevuta scritta per ogni consegna ammessa nella discarica;

(...)"

 

"Articolo 12

Procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa

Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché le procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa rispondano almeno ai requisiti seguenti:

a) Il gestore della discarica esegue durante la fase operativa il programma di controllo e di sorveglianza di cui all'allegato III.

(...)

c) Il controllo qualitativo delle operazioni di analisi svolte nelle procedure di controllo e sorveglianza e/o delle analisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è effettuato da laboratori competenti."

"Allegato I

Requisiti generali per tutte le categorie di discariche

3. Protezione del terreno e delle acque

3.1. L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del colaticcio, ove ciò sia richiesto ai sensi del punto 2. La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali dev'essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento della parte inferiore durante la fase attiva o di esercizio e mediante la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento della parte superiore durante la fase passiva o postoperativa.

3.2. La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque freatiche.

Il substrato della base e dei lati della discarica deve consistere in uno strato di minerale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore aventi sul piano della protezione del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali un effetto combinato almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

— discarica per rifiuti pericolosi K ≤ 1,0 x 10 -9 m/s; spessore ≥ 5 m;

— discarica per rifiuti non pericolosi: K ≤ 1,0 x 10 -9 m/s; spessore ≥ 1 m;

— discarica per rifiuti inerti: K ≤ 1,0 x 10 -7 m/s; spessore ≥ 1 m;

m/s = metro/secondo.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente e rinforzata con modalità diverse che forniscano una protezione equivalente. Una barriera geologica creata artificialmente dovrebbe avere uno spessore non inferiore a 0,5 m.

3.3. La barriera geologica sopra descritta dev'essere accompagnata da un sistema di raccolta e di impermeabilizzazione del colaticcio attivo conformemente ai seguenti principi, in modo da assicurare che l'accumulo di colaticcio alla base della discarica sia ridotto al minimo:

Raccolta del colaticcio e impermeabilizzazione della parte inferiore

Categoria di discarica Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi
Rivestimento impermeabile artificialerichiesto richiesto
Strato di drenaggio > 0,5 mrichiestorichiesto

Gli Stati membri possono fissare requisiti generali o specifici per le discariche di rifiuti inerti e per le modalità tecniche sopra menzionate.

Se l'autorità competente, considerati i possibili rischi ecologici, giunge alla conclusione che è necessario evitare la formazione del colaticcio, può prescrivere un'impermeabilizzazione di superficie. Raccomandazioni per l'impermeabilizzazione di superficie:

Categoria di discarica Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi
Strato di drenaggio dei gasrichiesto non richiesto
Rivestimento impermeabile artificiale non richiestorichiesto
Strato di minerale impermeabilerichiestorichiesto
Strato di drenaggio > 0,5 m richiestorichiesto
Ricopertura superiore > 1 mrichiestorichiesto
3.4.
Se, in base ad una valutazione dei rischi ambientali tenuto conto, in particolare, della direttiva 80/68/Cee, l'autorità competente ha deciso, a norma del punto 2 ("Controllo delle acque e gestione dei colaticcio"), che la raccolta e il trattamento del colaticcio non sono necessari o se si è accertato che la discarica non presenta rischi potenziali per il terreno, le acque freatiche o le acque superficiali, i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.3 possono essere ridotti in conseguenza. In caso di discariche per rifiuti inerti, questi requisiti possono essere adattati dalla normativa nazionale.

3.5. Il metodo per determinare, in loco e per tutta l'estensione dell'area, il coefficiente di permeabilità delle singole discariche deve essere messo a punto e approvato dal comitato istituito nell'articolo 17 della presente direttiva.

4. Controllo dei gas

4.1. Si devono adottare misure adeguate per controllare l'accumulo e la migrazione dei gas della discarica (allegato III).

4.2. Il gas della discarica deve essere raccolto da tutte le discariche che raccolgono rifiuti biodegradabili, trattato e utilizzato. Qualora il gas raccolto non possa essere utilizzato per produrre energia, deve essere combusto.

4.3. La raccolta, il trattamento e l'utilizzazione del gas della discarica di cui al punto 4.2 devono essere effettuati in modo tale da ridurre al minimo il danneggiamento o il degrado dell'ambiente e il rischio per la salute delle persone.

"Allegato II

Criteri e procedure di ammissione dei rifiuti

1. Introduzione

Nel presente allegato sono descritti:

— i principi generali per l'ammissione dei rifiuti nelle varie categorie di discariche. La futura procedura di classificazione dei rifiuti dovrebbe basarsi su tali principi;

— linee direttrici per la definizione delle procedure preliminari di ammissione dei rifiuti che andranno seguite finché non si sarà definita una procedura uniforme per la classificazione e l'ammissione dei rifiuti. Sia questa sia le procedure di campionamento saranno messe a punto dal comitato tecnico di cui all'articolo 16 della presente direttiva. Il comitato tecnico elabora altresì i criteri da rispettare per l'ammissione di taluni rifiuti pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi. Tali criteri devono, in particolare, tener conto del comportamento del colaticcio di tali rifiuti a breve, medio e lungo termine. I criteri saranno definiti entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. Il comitato tecnico elabora altresì i criteri da rispettare per l'ammissione dei rifiuti nei depositi sotterranei. Tali criteri devono, in particolare, tener conto del fatto che non si deve prevedere che i rifiuti reagiscano tra loro e con la roccia.

I lavori del comitato tecnico al riguardo, ad eccezione delle proposte di normalizzazione relative ai metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione agli allegati della presente direttiva che saranno adottate entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, si concluderanno entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva e devono essere seguiti tenendo presenti gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva.

 

2. Principi generali

Occorre conoscere con la massima precisione la composizione, la capacità di produrre colaticcio, il comportamento a lungo termine e le caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. L'ammissione dei rifiuti in una discarica può essere stabilita in base ad elenchi di rifiuti ammessi o esclusi, definiti secondo la loro natura e origine, ed a metodi di analisi dei rifiuti e valori limite per le caratteristiche dei rifiuti da ammettere. Le successive procedure di ammissione di cui alla presente direttiva fanno riferimento, per quanto possibile, a metodi normalizzati di analisi dei rifiuti e a valori limite per le caratteristiche dei rifiuti da ammettere.

Prima di definire tali metodi di analisi e valori limite, gli Stati membri dovrebbero almeno stabilire degli elenchi nazionali dei rifiuti ammessi o esclusi in ogni categoria di discariche o definire i criteri per l'inclusione negli elenchi.

Per essere ammesso in una particolare categoria di discariche, un tipo di rifiuti deve essere incluso nel relativo elenco nazionale o rispettare criteri analoghi a quelli prescritti per figurare nell'elenco. Tali elenchi o criteri equivalenti nonché metodi di analisi e valori limite sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dal recepimento della presente direttiva o al momento della loro adozione a livello nazionale.

Gli elenchi o i criteri di ammissione dovrebbero essere utilizzati per istituire elenchi specifici di area, vale a dire l'elenco dei rifiuti ammessi specificati nell'autorizzazione a norma dell'articolo 9 della presente direttiva.

I criteri per l'ammissione dei rifiuti negli elenchi di riferimento o in una categoria di discariche possono essere basati su altre disposizioni legislative e/o sulle caratteristiche dei rifiuti stessi.

I criteri per l'ammissione in una specifica categoria di discariche devono essere definiti in base a considerazioni inerenti:

— alla protezione dell'ambiente circostante (in particolare delle acque freatiche e superficiali);

— alla salvaguardia dei sistemi di protezione ambientale (ad esempio guaine e sistemi di trattamento del colaticcio);

— alla protezione dei processi di stabilizzazione dei rifiuti all'interno della discarica;

— alla protezione contro i rischi per la salute umana.

I criteri basati sulle caratteristiche dei rifiuti possono essere ad esempio i seguenti:

— requisiti relativi alla conoscenza della composizione totale;

— restrizioni sul quantitativo di sostanze organiche presenti nei rifiuti

— requisiti o restrizioni sulla biodegradabilità dei componenti organici dei rifiuti;

— restrizioni sul quantitativo di componenti specifici potenzialmente dannosi o pericolosi (rispetto ai criteri di protezione summenzionati):

— restrizioni sulla capacità, potenziale e prevista, che determinati componenti potenzialmente dannosi o pericolosi (rispetto ai criteri di protezione summenzionati) hanno di produrre colaticcio;

— caratteristiche ecotossicologiche dei rifiuti e del risultante colaticcio.

I criteri per l'ammissione dei rifiuti basati sulle loro caratteristiche devono essere in generale i più completi possibile per le discariche di rifiuti inerti, mentre possono esserlo di meno per quelle di rifiuti non pericolosi e meno ancora per le discariche di rifiuti pericolosi, dato il più elevato livello di protezione ambientale degli ultimi due tipi.

 

3. Procedure generali per la verifica e l'ammissione dei rifiuti

La caratterizzazione e la verifica generale dei rifiuti devono essere basate sulla seguente gerarchia, articolata in tre livelli:

Livello 1: Caratterizzazione di base. Consiste nel determinare approfonditamente, in base ad analisi standardizzate e a metodi di prova del comportamento, il comportamento a breve e a lungo termine del colaticcio e/o le caratteristiche dei rifiuti.

Livello 2: Verifiche di conformità. Consistono in prove, eseguite a intervalli regolari con l'ausilio di analisi normalizzate e metodi di prova del comportamento più semplici, intesi a determinare se un tipo di rifiuti sia conforme a condizioni inerenti all'autorizzazione e/o a criteri di riferimento specifici. Le prove sono incentrate su variabili e comportamenti fondamentali individuati mediante la caratterizzazione di base.

(...)

 

5. Campionamento

Il campionamento può porre seri problemi di rappresentazione e di tecnica a causa del carattere eterogeneo di molti rifiuti. Sarà messa a punto una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Finché essa non sarà stata approvata dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della presente direttiva, essi potranno applicare le norme e le procedure nazionali"

"Allegato III

Procedure di controllo e sorveglianza nelle fasi operativa e postoperativa

3. Dati sulle emissioni controllo delle acque, del colaticcio e dei gas

Qualora fossero presenti colaticcio e acqua superficiale i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del colaticcio devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il colaticcio fuoriesce dall'area. Riferimento: General guidelines on sampling technology, ISO 5667-2 (1991).

Qualora fosse presente acqua superficiale, il controllo deve essere effettuato in non meno di due punti, uno a monte e uno a valle della discarica.

Il controllo dei gas deve essere rappresentativo di ciascun reparto della discarica.

La frequenza di campionamento e di analisi è indicata nella tabella successiva.

Per il controllo del colaticcio e dell'acqua viene prelevato un campione rappresentativo della composizione media.

 Fase operativaFase postoperativa1
2.1. Volume del colaticcio mensile2 (3) ogni sei mesi
2.2. Composizione del colaticcio3 trimestraleogni sei mesi
2.3. Volume e composizione delle acque superficiali di scolo4 trimestrale (3)ogni sei mesi
2.4. Emissioni gassose potenziale e pressione atmosferica5 (CH4, CO2, O2, H2 S, H2 eccetera) mensile (3)6 ogni sei mesi7

 

4. Protezione delle acque freatiche

A. Campionamento

Le misurazioni informano circa le acque freatiche che possono essere interessate dalle attività della discarica e prevedono almeno un punto di misurazione nella zona di afflusso delle acque freatiche e due nella zona di efflusso. Questo numero può essere aumentato ai fini di un'indagine idrogeologica specifica e tenuto conto della necessità di individuare con tempestività l'emissione accidentale di colaticcio nelle acque freatiche.

Il campionamento deve essere effettuato in almeno tre località prima di iniziare le operazioni di deposito per stabilire valori di riferimento per futuri campionamenti. Riferimento: Sampling Groundwaters, ISO 5667, Part 11 1993.

B. Controllo

I parametri da analizzare nei campioni prelevati devono essere derivati dalla composizione del colaticcio prevista e dalla qualità delle acque freatiche della zona. Nel selezionare i parametri analitici occorre tener conto della mobilità nella falda freatica. I parametri potrebbero comprendere parametri indicativi, per assicurare una rapida individuazione dei cambiamenti della qualità dell'acqua8 .

 Fase operativa Fase postoperativa
Livello delle acque freatiche Ogni sei mesi9 Ogni sei mesi10
Composizione delle acque freatiche Frequenza specifica della zona 11 12 Frequenza specifica della zona13 14

C. Livelli di guardia

Si considera che significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente direttiva si sono verificati nelle acque freatiche quando l'analisi di un campione di acqua freatica rivela una variazione significativa della qualità dell'acqua. Il livello di guardia deve essere determinato in base alle formazioni idrogeologiche specifiche del luogo della discarica e alla qualità delle acque freatiche. Il livello di guardia deve essere per quanto possibile indicato nell'autorizzazione.

I rilevamenti devono essere valutati mediante grafici di controllo in base a regole e a livelli di controllo stabiliti per ciascuno dei pozzi situati a valle. I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della qualità delle acque freatiche.

 

5. Topografia dell'area dati sul corpo della discarica

 Fase operativa Fase postoperativa
5.1. Struttura e composizione del corpo della discarica15 annualmente-
5.2. Comportamento di assestamento del livello corpo della discaricaannualmenteannualmente

 

Note redazionali

1. Se la valutazione dei dati rivela che intervalli più lunghi sono altrettanto efficaci possono essere adeguati. La conducibilità dei colaticci deve essere sempre misurata almeno una volta l'anno.
2. La frequenza del campionamento potrebbe essere adeguata in base alla morfologia dei rifiuti della discarica (in tumuli, sotterrati, eccetera). Ciò deve essere specificato nell'autorizzazione.
3. I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della composizione dei rifiuti depositati; essi vanno indicati nel documento di autorizzazione e devono corrispondere ai criteri di eluizione dei rifiuti.
4. In base alle caratteristiche dell'area in cui si trova la discarica, le autorità competenti possono stabilire che queste misurazioni non sono necessarie e riferiscono in materia conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della presente direttiva.
I punti 2.1 e 2.2 si applicano solo dove viene effettuata la raccolta del colaticcio (cfr. allegato I, sezione 2).
5. Queste misurazioni riguardano principalmente il tenore di materia organica dei rifiuti.
6. CH4,, CO2,, O2 con regolarità, altri gas come richiesto conformemente alla composizione dei rifiuti deposti, allo scopo di evidenziare le caratteristiche di eluizione.
7. Va controllata con regolarità l'efficacia del sistema di estrazione dei gas.
8. Parametri raccomandati: pH, COT, fenoli, metalli pesanti, fluoruri, arsenico, oli/idrocarburi.
9. Se i livelli delle acque freatiche sono variabili occorre aumentare la frequenza.
10. Se i livelli delle acque freatiche sono variabili occorre aumentare la frequenza.
11. La frequenza va determinata prevedendo la possibilità di adottare provvedimenti nel periodo che intercorre tra due campionamenti qualora venga raggiunto il livello di guardia; la frequenza deve cioè essere determinata in base alle conoscenze e alla valutazione della velocità del flusso delle acque freatiche.
12. Quando si raggiunge il livello di guardia (cfr. C), è necessario ripetere il campionamento a fini di verifica. Quando il raggiungimento del livello di guardia viene confermato occorre eseguire un piano prestabilito (riportato nell'autorizzazione).
13. La frequenza va determinata prevedendo la possibilità di adottare provvedimenti nel periodo che intercorre tra due campionamenti qualora venga raggiunto il livello di guardia; la frequenza deve cioè essere determinata in base alle conoscenze e alla valutazione della velocità del flusso delle acque freatiche.
14. Quando si raggiunge il livello di guardia (cfr. C), è necessario ripetere il campionamento a fini di verifica. Quando il raggiungimento del livello di guardia viene confermato occorre eseguire un piano prestabilito (riportato nell'autorizzazione).
15. Dati per il piano di stato della discarica in questione: superficie occupata dai rifiuti, volume e composizione dei rifiuti, metodi di deposito, momento e durata del deposito, calcolo della capacità residua ancora disponibile nella discarica.
Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598