Disposizioni trasversali/Aua

Commenti e Approfondimenti

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Roma, 21 novembre 2005 (Ultimo aggiornamento: 16/04/2010)

Il percorso della delega ambientale dopo il primo ok di Palazzo Chigi

(Paola Ficco)

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 18 novembre ha approvato in prima lettura lo schema di Decreto legislativo recante "Norme in materia ambientale". I 318 articoli del testo declinano, in sei specifiche parti, il restyling di tutto lo scenario legislativo ad oggi esistente in materia di:

•Via e Ippc (parte seconda, che introduce anche la valutazione ambientale strategica -Vas);

  • difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche (parte terza);
  • gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (parte quarta);
  • tutela dell'aria (parte quinta) e risarcimento del danno ambientale (parte sesta).

A tutte, viene premessa la parte prima che reca disposizioni comuni e che consta di tre articoli; l'ultimo dei quali dispone che entro i due anni successivi all'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, il Governo adotterà i regolamenti di modifica e di integrazione di quelli ad oggi esistenti e delle norme tecniche, emanati in attuazione delle discipline che si accingono ad essere soppresse. Il Governo sta agendo sulla scorta della delega ad esso conferita dalla legge 308/2004 (cd. "delega ambientale"), ma quella relativa alle aree protette, conservazione ed uso sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna non è stata agita con lo schema varato ieri da Palazzo Chigi.

 

A mente dell'articolo 1, comma 6, di tale legge 308/2004, il Governo avrà tempo fino all'11 gennaio 2007 per integrare o modificare il decreto legislativo, "sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente". Quindi, il rifacimento della legislazione ambientale ha, dinanzi a sé, una strada ancora lunga.

Il testo approvato ieri, è stato concertato (anche se con qualche dissapore) dai Ministri della Funzione pubblica, delle Politiche comunitarie, della Giustizia, dell'Economia, della Salute, delle Attività produttive, delle Infrastrutture e delle Politiche agricole. Ora dovrà acquisire il parere della Conferenza Stato/Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari. Poi dovrà essere rivotato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri, mentre il Consiglio di Stato non sarà interpellato.

 

Stando alla legge 308/2004 (articolo 1, comma 5), le Commissioni Ambiente di Camera e Senato devono ricevere lo schema approvato da Palazzo Chigi entro l'11 gennaio 2006 (ma, a questo punto, esso vi giungerà molto prima), "accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione" e da una relazione tecnica per dimostrare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Ciascuna delle due Commissioni parlamentari avrà 30 giorni di tempo per esprimere il proprio parere.

Tale termine decorre dalla data di assegnazione dello schema da parte del Presidente di ciascuna Assemblea. In questo parere le Commissioni dovranno indicare "specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi ed ai criteri direttivi" della legge 308/2004.

Successivamente, il Governo, tenuto conto dei pareri della Conferenza Stato/Regioni e delle Camere, entro i 45 giorni successivi alla espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere lo schema di Dlgs con le "eventuali modificazioni". Il parere definitivo sarà espresso dalle Camere entro i 20 giorni successivi alla data di assegnazione. Di lì il testo sarà approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri.

Un percorso articolato da svolgersi entro tempi strettissimi, anche in ragione della chiusura natalizia del Parlamento (che sospende i termini dei lavori e non ne consente il decorso, come vuole la prassi parlamentare anche se nei Regolamenti parlamentari non è specificato).

Le principali norme che lo schema di delega ambientale candida all'abrogazione

Materia Principali norme in procinto di abrogazione Dopo l'approvazione del Dlgs
Via, Vas e Ippc

(parte II) .

Dpr 12 aprile 1996;

— Dpcm 3 settembre 1999

— Dpcm I settembre 2000

Le Regioni avranno 120 giorni di tempo dalla pubblicazione del Dlgs per adeguarsi ad esso. In difetto, sarà applicato il Dlgs.
— Difesa suolo, tutela acque e gestione risorse idriche

(parte III)

— Legge 36/1994 ("Legge Galli"), escluso l'articolo 22, comma 6

— Dlgs 11 maggio 1999, n. 152

Le relative disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Gestione rifiuti e bonifica siti inquinati

(parte IV)

— Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 ("decreto Ronchi") Il Governo entro 30 giorni dalla entrata in vigore, previo parere parlamentare, individua gli ulteriori atti incompatibili.
Tutela dell'aria

(parte V)

— Dpcm 7 settembre 2001, n. 395

— Dpcm 8 marzo 2002

Danno ambientale

(parte VI)

— legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 18

 

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