Energia

Normativa Vigente

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Dm Attività produttive 24 ottobre 2005

Direttive per l'emissione dei certificati verdi ex legge 239/2004 alle produzioni di energie per teleriscaldamento

N.d.R.: in base all'articolo 2 del decreto Ministero delle attività produttive 13 dicembre 2005 (Gazzetta ufficiale 29 dicembre 2005 n. 302) tutti i riferimenti al "Gestore della rete" contenuti nel presente decreto devono essere intesi come riferiti a Terna Spa - Rete di Trasmissione nazionale, o al Grtn Spa - Gestore del sistema elettrico, a seconda delle competenze specifiche ed ai compiti assegnati a seguito della cessione di ramo d'azienda intervenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

Parole chiave Parole chiave: Energia | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Idrogeno | Certificati verdi | Cogenerazione | Idrogeno | Certificati verdi | Elettricità | Cogenerazione

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 24 ottobre 2005

(So n. 18 alla Gu 14 novembre 2005 n. 265)

Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239

Il Ministro delle attività produttive

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Premesso che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, prevede, all'articolo 1, comma 71, che hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, recante le direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 79/1999, e successive modificazioni e aggiornamenti;

Considerato l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, in base al quale le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente;

Considerato che alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento alimentati da biomasse e da rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto n. 387/2003, non possono essere riconosciuti i certificati verdi ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, in quanto l'energia elettrica prodotta da siffatti impianti già beneficia dei certificati verdi ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999, e del medesimo decreto legislativo n. 387/2003;

Considerato che gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, operanti nel rispetto dei criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999. sono da considerare non programmabili qualora l'energia termica cogenerata sia usata esclusivamente per il teleriscaldamento, in ragione della necessità di esercire tali impianti prevalentemente in funzione della domanda di calore utile;

Ritenuto di dover adottare, ai sensi del predetto articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239

Decreta:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, ha diritto ai certificati verdi:

a) l'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano l'idrogeno;

b) l'energia elettrica prodotta da impianti statici, vale a dire da celle a combustibile;

c) l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79/1999, escluso il comma 15.

2. Per i soli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), valgono, in aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, le seguenti definizioni:

a) producibilità di un impianto è la media aritmetica dei valori della produzione annua netta, espressa in MWh, effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

b) producibilità attesa è la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o nuova costrizione, in base ai dati di progetto;

c) producibilità aggiuntiva di un impianto è l'aumento di produzione annua netta, espresso in MWh, rispetto alla producibilità prima dell'intervento, di cui alla lettera a), atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento;

d) produzione lorda di un impianto è la somma, espressa in MWh, delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;

e) produzione netta di un impianto è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali, espresse in MWh, come comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;

f) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento;

g) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto è la data, comunicata dal produttore al Gestore della rete di trasmissione nazionale, nel seguito Gestore della rete e all'Osservatorio nazionale delle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nonché all'Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei certificati verdi;

h) periodo di avviamento e collaudo è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera f), e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera g);

i) potenziamento, o ripotenziamento, è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una producibilità aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera c);

j) riduzione complessiva delle emissioni di anidride carbonica ottenuta utilizzando l'idrogeno come vettore energetico è la riduzione delle emissioni di anidride carbonica calcolata includendo le emissioni del ciclo di produzione dell'idrogeno in misura non inferiore al 5% delle emissioni che sarebbero state realizzate nella produzione da fonte convenzionale dei medesimi quantitativi di energia elettrica.

3. Per i soli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), valgono, in aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, le seguenti definizioni:

a) Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è un sistema integrato, costituito dalle sezioni di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore che rispettano i criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, e da una rete di teleriscaldamento per la distribuzione del calore, cogenerato dall'impianto di cogenerazione medesimo, a una pluralità di edifici o ambienti per impieghi connessi prevalentemente con gli usi igienico-sanitari e la climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento, il condizionamento di ambienti a destinazione residenziale, commerciale, industriale e agricola, ad esclusione, nel caso di ambienti a destinazione industriale, degli impieghi in apparecchiature e macchine a servizio di processi industriali.

La rete di teleriscaldamento deve soddisfare contestualmente le seguenti condizioni:

i. alimentare tipicamente, mediante una rete di trasporto dell'energia termica, una pluralità di edifici o ambienti;

ii. essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacità del sistema, consentire l'allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione;

iii. la cessione dell'energia termica a soggetti terzi deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio secondo principi di non discriminazione e di interesse pubblico, nell'àmbito delle politiche per il risparmio energetico.

b) Quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento è la parte dell'energia termica utile prodotta, come definita dall'articolo 1, lettera o), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, effettivamente destinata e utilizzata, tramite o mediante cessione a una rete di teleriscaldamento, negli impieghi di cui alla lettera a), al netto dell'energia termica prodotta da eventuali caldaie di integrazione, di riserva o ausiliarie o di altre fonti di calore non cogenerativi.

c) Data di entrata in esercizio dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, ai soli fini del presente decreto, è la data alla quale ha luogo la prima cessione del calore cogenerato attraverso la rete di teleriscaldamento, come comunicata dal produttore al Gestore della rete.

d) Data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è la data comunicata dal produttore al Gestore della rete, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei certificati verdi sulla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

e) Periodo di avviamento e collaudo dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è il periodo, comunque non superiore a quarantotto mesi intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera c), e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera d).

f) Caldaie di integrazione, di riserva e ausiliarie sono le caldaie che producono esclusivamente calore, utilizzato in aggiunta o in sostituzione del calore cogenerato.

g) Potenziamento dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è l'intervento impiantistico-tecnologico che prevede l'estensione della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento. come definita alla lettera i), e che comporta una producibilità aggiuntiva, come definita alla lettera h) con riferimento al valore atteso sulla base dei dati di progetto, almeno pari al 15%.

h) Producibilità aggiuntiva di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento, della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, come definita alla lettera b), rispetto alla media aritmetica dei valori della quota di energia tecnica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento realizzata negli ultimi tre anni solari precedenti l'intervento, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive.

i) Tubazione primaria della rete di teleriscaldamento è la rete di trasporto del calore esercita a temperatura e pressione controllate a bocca di centrale, ad esclusione delle derivazioni di utenza.

j) Rifacimento totale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito sull'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, come definito alla lettera a), entrato in esercizio da almeno trenta anni, che comporta la sostituzione con componenti nuovi delle principali parti della rete di teleriscaldamento e delle principali parti dell'impianto, tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: gli alternatori, le turbine, i generatori di vapore, i forni, i motori a combustione intera, gli scambiatori di calore e la tubazione primaria della rete di teleriscaldamento.

k) Rifacimento parziale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito sull'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, come definito alla lettera a), entrato in esercizio da almeno quindici anni, che comporta la sostituzione con componenti nuovi delle principali parti dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: gli alternatori, le turbine, i generatori di vapore, i forni, i motori a combustione interna, gli scambiatori di calore. Rientra in questo caso anche la nuova realizzazione di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, o di una sezione del medesimo impianto, associati ad una rete di teleriscaldamento esistente.

l) Realizzazione di una nuova rete di teleriscaldamento con centrale esistente è la nuova realizzazione di una rete di teleriscaldamento abbinata ad un impianto di cogenerazione esistente, o ad un impianto di generazione di energia elettrica esistente, trasformato in impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento.

m) Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento di nuova costruzione è l'impianto, come definito alla lettera a), le cui sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore hanno effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico in data successiva al 28 settembre 2004, e che ha effettuato la prima cessione del calore cogenerato attraverso una rete di teleriscaldamento in data successiva al 28 settembre 2004. Rientra in questo caso anche la costruzione di una nuova sezione di cogenerazione di un esistente impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, accompagnata da una estensione della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento, come definita alla lettera i), che consente un aumento, imputabile alla nuova sezione, della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, così come calcolato con riferimento alla valutazione della producibilità aggiuntiva, di cui alla precedente lettera h).

n) Fonti di calore non cogenerativo, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono costituite dal recupero di calore da processi industriali o dagli impianti in assetto non cogenerativo di termovalorizzazione, di combustione delle biomasse, geotermici.

2. Valgono, per quanto applicabili, le definizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02, e successive modificazioni e integrazioni.1

Articolo 3

Disposizioni specifiche relative alle produzioni energetiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b)

1. Nel rispetto di quanto disposto all'articolo 11, comma l, del decreto legislativo n. 79/1999, ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che comporta una complessiva riduzione delle emissioni di anidride carbonica. A tali fini, il produttore inoltra al Gestore della rete una apposita relazione con la quale sono evidenziate le modalità con le quali viene conseguita la predetta riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Il diritto alla qualifica di cui al comma 5 e ai certificati verdi è subordinato a parere favorevole, espresso dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio previa richiesta del Gestore della rete, reso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della predetta richiesta da parte del Gestore della rete. Decorso tale termine, il parere si intende positivo.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), prodotta da impianti, muniti di vigente qualifica, di cui al comma 4, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, in data successiva al 28 settembre 2004.

3. Nel caso di impianti, di cui all'articolo 2, lettera a), ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica prodotta in centrali, entrate in esercizio in data successiva al 28 settembre 2004, che producono energia elettrica utilizzando sia idrogeno, sia altre fonti energetiche. In tal caso, fermo restando il rispetto di quanto disposto al comma 2, la produzione di energia elettrica che ha diritto ai certificati verdi ai sensi del presente decreto è calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle altre fonti energetiche nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale.

4. Il produttore che esercisce gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), presenta domanda al Gestore della rete per il riconoscimento ai medesimi impianti di apposita qualifica. La domanda riporta: a) soggetto produttore, b) sede dell'impianto, c) tipologia di impianto, di cui al comma 1, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale, f) data di entrata in esercizio, g) producibilità attesa, avente diritto ai certificati verdi. Alla domanda è allegata la relazione di cui al comma l. La domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

5. Nel caso di impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), non ancora in esercizio la domanda di cui al comma 4 è corredata anche da copia del progetto preliminare dell'impianto. La medesima domanda decade qualora, entro sessanta giorni dalla presentazione, il richiedente non inoltri al Gestore della rete copia della richiesta di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. La domanda si ritiene accolta, in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

6. La qualifica di cui al comma 4 cessa di validità qualora il soggetto che la detiene non comunichi al Gestore della rete l'inizio dei lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica. Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al Gestore della rete e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validità anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al Gestore della rete l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro tre anni dall'ottenimento della medesima qualifica. Il Gestore della rete trasmette le eventuali valutazioni non favorevoli al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini dell'espressione di parere nell'àmbito delle rispettive competenze istituzionali.

7. La produzione netta di energia elettrica degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sempreché i medesimi impianti siano muniti di vigente qualifica, di cui al comma 4, ha diritto ai certificati verdi per un periodo di otto anni consecutivi a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.

8. Il certificato verde, di valore unitario pari a 50 MWh, è emesso dal Gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta dell'anno precedente avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente articolo, corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.

9. Ai fini della emissione dei certificati verdi e delle successive verifiche, la corrispondente produzione netta di energia avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente articolo è arrotondata ai 50 MWh con criterio commerciale.

10. Su richiesta del produttore, sono emessi da parte del Gestore della rete certificati verdi, di valore unitario pari a 50 MWh, relativi alla producibilità attesa degli impianti nell'anno in corso o nell'anno successivo, avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente articolo.

11. Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati verdi emessi, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento i certificati verdi emessi, il Gestore della rete compensa la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati verdi per l'anno di riferimento, può essere fatta anche per i due anni successivi.

12. L'emissione, da parte del Gestore della rete, dei certificati verdi è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti. Il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione. L'esito delle verifiche e dei controlli di cui al presente comma deve essere trasmesso ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio.

13. Nel caso di impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), non ancora in esercizio, l'emissione di certificati verdi è subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata dalla autorizzazione alla costruzione dell'impianto, da un coerente piano di realizzazione, e da garanzie a favore del Gestore della rete, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati già in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi emessi dal Gestore della rete con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1.

14. I certificati verdi rilasciati in un dato anno per la produzione di energia elettrica dagli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999, relativo anche ai successivi due anni.

Articolo 4

Disposizioni specifiche relative alle produzioni energetiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)

1. Nel rispetto e nella misura di cui ai commi seguenti e all'allegato A ha diritto ai certificati verdi l'energia prodotta dagli impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale o la realizzazione di una nuova rete con centrale esistente, in data successiva al 28 settembre 2004.

2. Il produttore che esercisce gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), presenta domanda al Gestore della rete per il riconoscimento ai medesimi impianti di apposita qualifica. La domanda riporta: a) soggetto produttore, b) sede dell'impianto, c) tipologia di impianto, di cui al comma 1, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale, f) data di entrata in esercizio, g) modalità operative con le quali sono rispettati i criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999; h) producibilità attesa, avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente decreto. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie al fine di consentire al Gestore della rete di verificare il rispetto delle definizioni di cui all'articolo 2 e di quanto disposto nell'allegato A.

Qualora la rete di teleriscaldamento e i rapporti commerciali siano gestiti da soggetti diversi dal soggetto che esercisce l'impianto di cogenerazione, la domanda, presentata dal soggetto che esercisce l'impianto di cogenerazione, è accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto che esercisce la rete di teleriscaldamento, con la quale sono autocertificati i dati di competenza, necessari alfine di consentire al Gestore della rete di verificare il rispetto delle definizioni di cui all'articolo 2 e di quanto disposto nell'allegato A. Nel caso di pronuncia negativa in ordine alla qualifica, il Gestore della rete trasmette comunicazione del diniego stesso con le relative motivazioni ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dalla pronuncia stessa. I Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, possono assumere determinazioni contrarie ove non ravvisino la sussistenza dei requisiti per la pronuncia negativa.

3. La quantità di energia elettrica avente diritto ai certificati verdi, prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), muniti di vigente qualifica e in esercizio, è determinata dal produttore e verificata dal Gestore della rete con le modalità di cui all'allegato A.

4. Il certificato verde, di valore unitario pari a 50 MWh, è emesso dal Gestore della rete, entro sessanta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla quantità di energia dell'anno precedente, avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente decreto, corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza e, sulla base di quanto disposto nell'allegato A, da documentazione relativa alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, come risultante dalle relative fatturazioni e misurazioni delle quantità di calore fornite agli utenti e alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento per gli impieghi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

5. Ai fini della emissione dei certificati verdi e delle successive verifiche, la corrispondente produzione di energia elettrica avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente decreto è arrotondata ai 50 MWh con criterio commerciale.

6. L'emissione, da parte del Gestore della rete, dei certificati verdi è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti. Il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio. L'esito delle verifiche e dei controlli di cui al presente comma deve essere trasmesso ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. Il periodo di diritto al riconoscimento dei certificati verdi rilasciati per la produzione di energia dagli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è fissato in otto anni consecutivi a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.

8. I certificati verdi rilasciati in un dato anno per la produzione di energia dagli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999, relativo anche ai successivi due anni.

9. Nel caso di pronuncia negativa in ordine alla qualifica per tutte le fattispecie prospettate nel presente articolo il Gestore della rete trasmette comunicazione del diniego stesso con le relative motivazioni ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dalla pronuncia stessa. I Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio possono assumere determinazioni contrarie ove non ravvisino la sussistenza dei requisiti per la pronuncia negativa.

Articolo 5

Cumulabilità di incentivi

1. Le sezioni di cui all'articolo 1, comma 2, per le cui produzioni di energia sono rilasciati certificati verdi ai sensi del presente decreto, non possono accedere ai titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, né ai titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. Le sezioni di cui all'articolo 1, comma 2, per le cui produzioni di energia sono rilasciati certificati verdi ai sensi del Dm 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successive modificazioni e aggiornamenti, non possono accedere ai certificati verdi rilasciati ai sensi del presente decreto.

3. Gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, operanti nel rispetto dei criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, sono considerati non programmabili qualora l'energia termica cogenerata sia usata esclusivamente per il teleriscaldamento.

Articolo 6

Procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni assegnate al Gestore della rete

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore della rete adotta e sottopone all'approvazione dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio le procedure tecniche per l'espletamento delle finzioni ad esso assegnate dal presente decreto. Le procedure includono anche le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13. Qualora il Gestore della rete non provveda nei tempi indicati, i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono in via sostitutiva (4).

2. Sino alla data di approvazione delle procedure di cui al comma 1, il Gestore della rete svolge le funzioni ad esso assegnate in conformità alle disposizioni del presente decreto. Sino alla medesima data si applica, limitatamente al disposto dell'articolo 3 comma 13, la previgente disciplina, di cui al Dm 11 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente.

3. Il Gestore della rete, ai fini delle verifiche riguardanti gli impianti alimentati da biomasse, può avvalersi del Centro di Ricerca sulle Biomasse istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presso l'Università di Perugia.

Articolo 7

Bollettino annuale e sistema informativo

1. Il Gestore della rete pubblica con cadenza annuale un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti in esercizio, in costruzione e in progetto con qualifica, di cui agli articoli 3 e 4, vigente, e dei certificati verdi emessi. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo produttore, sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica effettiva verificata dal Gestore della rete, sui controlli effettuati, e sulle verifiche effettuate. Per gli impianti in costruzione e in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilità attesa, dichiarata dal produttore. Il bollettino riporta altresì notizie utili a sopportare il corretto funzionamento delle contrattazioni dei certificati verdi.

2. Il Gestore della rete organizza un sistema informativo sugli impianti di cui al presente decreto e ne rende disponibile l'accesso al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 387/2003. Il sistema informativo include i dati necessari per verificare il conseguimento degli obiettivi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 1° giugno 2002, n. 120, e alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003. Il sistema informativo include altresì dati aggregati, non riconducibili ai singoli produttori, di accesso libero.

3. In ogni caso, a garanzia della stabilità del mercato, il sistema informativo dovrà altresì includere l'indicazione, sulla base dei dati in possesso del Gestore della rete, dell'andamento dei prezzi dei certificati verdi relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1° aprile 1999, per i successivi otto anni.

4. Con cadenza annuale il Gestore della rete trasmette ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulle attività eseguite in attuazione del presente decreto.

Articolo 8

Direttive dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, a seguito di valutazione degli elementi contenuti in tutte le relazioni presentate dal Gestore della rete, può emanare specifiche direttive e istruzioni di indirizzo al Gestore della rete, alle quali il medesimo Gestore della rete si atterrà nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Articolo 9

Aggiornamento

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può provvedere all'aggiornamento del presente decreto, sulla base dell'andamento del mercato e del grado di perseguimento sulla base degli obiettivi nazionali assunti nell'àmbito degli impegni comunitari ed internazionali. In particolare l'aggiornamento potrà prevedere l'adozione di iniziative idonee a dare maggiore impulso all'installazione di impianti ricadenti tra le tipologie di cui al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Quantità di energia prodotta dagli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), che ha diritto ai certificati verdi

1. Nel caso di impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento di nuova costruzione, nonché di rifacimento totale o parziale dei medesimi impianti, la quantità di energia che ha diritto ai certificati verdi viene calcolata, per ciascuna sezione che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, come segue:

Ecv = H * C * T

dove:

— Ecv è la quantità di energia elettrica, espressa in MWh, che ha diritto ai certificati verdi;

— H è la quota di energia termica, espressa in MWh, effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, come definita all'articolo 2, comma 3, lettera b), riferita a ciascuna sezione avente diritto che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento. La misura della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento è data dalla somma delle quantità di calore fornite agli utenti e alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento per gli impieghi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), come risultanti dalle relative fatturazioni e misurazioni;

— C è un indice che, dipendendo dalla tipologia della sezione che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, ha i valori riportati nella tabella seguente:

 

Tipo di sezione Valore dell'indice C

Ciclo combinato con recupero di calore

0,95
Termico a vapore con turbina a contropressione 0,45
Termico a vapore con turbina a condensazione 0,45
Turbina a gas con recupero di calore 0.55
Motore a combustione interna 0.75

 

— T è un indice che, dipendendo dal tipo di intervento, assume i valori riportati nella tabella seguente:

 

Tipo di intervento Valore dell'indice T
Impianto di nuova costruzione, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera m) 1,00
Rifacimento totale, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera j) 1,00
Rifacimento parziale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera k) 0,30
Realizzazione di una nuova rete con centrale esistente di cui all'articolo 2, comma 3, lettera l) 0,70

 

2. Per le sezioni dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento le cui produzioni nette annue di energia elettrica Ee, come definite dall'articolo 1, lettera n), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02, e successive modificazioni e integrazioni, risultino inferiori al prodotto tra l'energia termica utile Et, come definita dall'articolo 1, lettera o), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02, e successive modificazioni e integrazioni, e l'indice C, la quantità di energia elettrica che ha diritto ai certificati verdi è calcolata come segue:

Ecv = Ee * (H/Et) * T.

3. Nel caso di potenziamento dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), la quantità di energia elettrica che ha diritto ai certificati verdi è calcolata, per ciascuna sezione che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, come segue:

Ecv = ΔH * C * 0,70

dove ΔH è il contributo, espresso in MWh, di ciascuna sezione che compone l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento alla producibilità aggiuntiva di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, come definita all'articolo 2, comma 3, lettera h).

Nel caso di potenziamento, il rilascio dei certificati verdi è cumulabile con i benefici previsti a seguito dell'intervento di rifacimento parziale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera k), mentre non è cumulabile con i benefìci previsti per un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento di nuova costruzione o a seguito degli interventi di rifacimento totale, di cui alla lettera j), dell'articolo 2, comma 3.

4. Per le sezioni dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento le cui produzioni nette annue di energia elettrica Ee, come definite dall'articolo 1, lettera n), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02, e successive modificazioni e integrazioni, risultino inferiori al prodotto tra l'energia termica utile Et, come definita dall'articolo 1, lettera o), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02, e successive modificazioni e integrazioni, e l'indice C, la quantità di energia elettrica che ha diritto ai certificati verdi è calcolata come segue:

Ecv = Ee * (ΔH/Et) * 0,70

Note redazionali

1.

Numerazione dei commi così riportata nel testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

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