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Decisione Commissione Ce 2005/384/Ce

Proroga del periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica - Decisioni 2000/45/Ce, 2001/405/Ce, 2001/688/Ce, 2002/255/Ce, 2002/747/Ce

Ultima versione disponibile al 23/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 12 maggio 2005, n. 2005/384/Ce

(Guue 20 maggio 2005 n. L 127)

Decisione della Commissione del 12 maggio 2005 recante modifica delle decisioni 2000/45/Ce, 2001/405/Ce, 2001/688/Ce, 2002/255/Ce e 2002/747/Ce allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti

[Testo rilevante ai fini del See]

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla decisione 2000/45/Ce della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici termina il 30 novembre 2006.

(2) Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla decisione 2001/405/Ce della Commissione, del 4 maggio 2001,

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessutocarta termina il 5 maggio 2006.

(3) Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla decisione 2001/688/Ce della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione termina il 29 agosto 2006.

(4) La decisione 2002/255/Ce della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori è in vigore fino al 31 marzo 2006.

(5) La decisione 2002/747/Ce della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/Ce è in vigore fino al 31 agosto 2006.

(6) A norma del regolamento (Ce) n. 1980/2000 è stato effettuato un tempestivo riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica previsti da dette decisioni.

(7) Sulla base del riesame di detti criteri e requisiti, è opportuno prorogare di un anno il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti.

(8) Poiché l'obbligo di riesame a norma del regolamento (Ce) n. 1980/2000 riguarda esclusivamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2002/255/Ce e 2002/747/Ce restino in vigore.

(9) Le decisioni 2000/45/Ce, 2001/405/Ce, 2001/688/Ce, 2002/255/Ce e 2002/747/Ce vanno quindi modificate in conformità.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (Ce) n. 1980/2000,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Nella decisione 2000/45/Ce il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'lavatrici' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 30 novembre 2007."

Articolo 2

Nella decisione 2001/405/Ce il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'tessutocarta' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 maggio 2007."

Articolo 3

Nella decisione 2001/688/Ce il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'ammendanti del suolo e substrati di coltivazione' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 28 agosto 2007."

Articolo 4

Nella decisione 2002/255/Ce il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'televisori' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigorefino al 31 marzo 2007."

Articolo 5

Nella decisione 2002/747/Ce il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'lampade elettriche' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 agosto 2007."

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2005.

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