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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 16 maggio 2005, n. 3840

Condono edilizio e zone tutelate - La deroga deve essere motivata - Illegittimità dell'annullamento statale del nulla osta regionale per difetto di motivazione - Non sussiste

Tar Lazio

Sentenza 16 maggio 2005, n. 3840

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo per il Lazio, Sezione seconda, ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n.20031/2000 proposto da (...), rappresentato e difeso dagli Avvocati (...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma via Lutezia n.8;

Contro

Ministero per i beni culturali ed ambientali in persona del Ministro pro tempore, n.c;

Per l'annullamento

del decreto del Ministero dei beni culturali ed ambientali del 26 giugno 2000 pubblicato mediante affissione nell'Albo comunale l'11 settembre 2000;

Viste la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 27 aprile 2005 il consigliere (...), udito l'avv. (...) su delega dell'avv. (...) per il ricorrente;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

 

Fatto

Il ricorrente presentava richiesta ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n.47 intesa ad ottenere la sanatoria per un fabbricato di civile abitazione sito in località "Pozzi Bonelli", nel Comune di Genzano, in area sottoposta a vincolo di cui alla legge n.1497/39, per effetto del Dm 29 agosto 1959 e dell'articolo1, legge n.431/85.

Il Comune di Genzano esprimeva parere favorevole ai fini del rilascio della concessione in sanatoria. Detto parere veniva comunicato al Ministero intimato che tuttavia, con il provvedimento impugnato, annullava il parere favorevole sulla base di due considerazioni sostanziali.

In primo luogo in quanto l'Autorità non avrebbe spiegato i motivi per i quali l'intervento sanato era compatibile con le esigenze di tutela ambientale (difetto di motivazione).

In secondo luogo perché l'intervento sarebbe stato realizzato in zona agricola senza la prescritta disponibilità di lotto minimo per edificare talchè la sanatoria verrebbe a pregiudicare la ragione stessa per cui la località era stata sottoposta a vincolo.

Da qui il ricorso affidato a motivi vari di violazione di legge ed eccesso di potere.

L'Amministrazione intimata non si è costituita.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 aprile 2004.

 

Diritto

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. La Soprintendenza ha ritenuto che il provvedimento del Comune di Genzano, con il quale si è espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 32 della legge n.47/85 e articolo 39 della legge n.724/94 alla sanatoria di un fabbricato destinato a civile abitazione in zona di vincolo paesaggistico, fosse affetto da eccesso di potere per carenza di motivazione e da violazione di legge perchè in contrasto con gli articoli 145 e 146 del Tu posto dal Dlgs 29 ottobre 1999 n.490.

Di contro, si sostiene nel ricorso che l'Amministrazione comunale non era tenuta ad esplicitare in alcun modo le ragioni del parere positivo espresso atteso che per la zona esisteva un piano paesaggistico e relative norme tecniche di attuazione talchè, il semplice fatto di avere rilasciato la sanatoria, implicava di per sé, secondo la prospettazione del ricorrente, che l'Amministrazione comunale si era fatta carico di verificare la compatibilità ambientale dell'intervento abusivo.

Tali argomentazioni non sono condivisibili.

In realtà, proprio per il carattere eccezionale che caratterizza tutto il procedimento di rilascio di un provvedimento di sanatoria in zona di vincolo, era onere dell'Amministrazione, chiamata ad esprimere il parere di tutela ambientale, dare conto di avere effettuato una adeguata istruttoria preordinata alla verifica della compatibilità del manufatto abusivo alle norme paesaggistiche ed agli altri strumenti attuativi.

È il caso di ricordare al riguardo che il potere ministeriale di annullamento d' ufficio del nulla osta paesaggistico, potendo riguardare tutti i vizi di legittimità, consente all' Amministrazione statale di espletare un sindacato sull' esercizio delle funzioni amministrative connesse al potere autorizzatorio di cui all' articolo 7 legge 29 giugno 1939 n. 1497, non tale da determinare la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell' autorizzazione, ma che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all' eccesso di potere per difetto di istruttoria o di motivazione (Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 13 giugno 2000 n. 3292; Cons. Stato, VI Sez., 1 dicembre 1999 n. 2069).

Vanno quindi disattese le affermazioni del ricorrente secondo il quale era onere dell'Amministrazione statale quella di indicare "..quali particolari aspetti dell'opera da sanare si sarebbero dovuti considerare in contrasto..." con il piano e le norme tecniche .

In realtà l' Autorità ministeriale, nell' esercizio del potere di annullamento esercita un potere di riesame per così dire estrinseco, con riferimento all' assenza di vizi di legittimità comprendenti quello di eccesso di potere nelle diverse figure sintomatiche, ma non può rinnovare il giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico ambientale dell' intervento, che appartiene in via esclusiva all' Autorità preposta alla tutela del vincolo (Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 6 ottobre 1998 n. 1348).

Nel caso in esame il parere oggetto dell'annullamento ministeriale risulta carente sotto il profilo della motivazione non evincendosi co sicurezza il procedimento logico seguito tanto più che dà atto che la zona agricola interessata, sia pure con modesto valore agricolo ambientale, non era affatto compromessa e risultando del tutto assiomatica ed insufficiente l'affermazione che "..non sussistevano motivi di contrasto con il contesto paesistico e panoramico vincolato tale da impedire la sanatoria".

Anche la seconda parte della motivazione del provvedimento ministeriale di annullamento è esente dai vizi dedotti nel ricorso.

In realtà il provvedimento ministeriale non ha espresso apprezzamenti sulla opportunità o meno di concedere la sanatoria in zona agricola , ma ha solo evidenziato che il parere annullato esigeva una più adeguata motivazione sulle ragioni che avevano indotto a ravvisare la compatibilità delle opere con l' ambiente circostante inserito in una area dichiarata di interesse paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 in "zona agricola senza la prescritta disponibilità del lotto minimo per edificare".

In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Nulla per le spese non essendosi costituita l'Amministrazione intimata.

 

PQM

 

Il Tar del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.20031/2000 proposto da (...) contro Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, con l'intervento dei signori giudici:

(omissis)

Depositata in data 16 maggio 2005.

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