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Decisione Commissione Ce n. 2005/369/Ce

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Raee - Formati per la presentazione dei dati ai sensi della direttiva 2002/96/Ce

Ultima versione disponibile al 23/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 3 maggio 2005, n. 2005/369/Ce

(Guue 11 maggio 2005, n. 119)

Decisione della Commissione del 3 maggio 2005 che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, occorre armonizzare, a livello di presentazione, le modalità per calcolare il rispetto degli obiettivi fissati all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/Ce.

(2) Per garantire un corretto equilibrio tra il rischio di inaccuratezza e l'onere amministrativo che comporta l'acquisizione di informazioni precise, gli Stati membri devono poter utilizzare stime per determinare le quantità di materiali e di componenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate al recupero, al reimpiego o al riciclaggio.

(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2002/96/Ce, l'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme al regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.2 Gli Stati membri che ai fini del trattamento spediscono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in altri Stati membri o che li esportano in Paesi terzi devono poter calcolare le quantità esportate ai fini degli obiettivi stabiliti all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/Ce, a condizione che tali rifiuti siano raccolti dallo Stato membro esportatore.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/Cee del Consiglio3 ,

 

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Gli Stati membri forniscono le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2002/96/Ce utilizzando i formati definiti nella tabella 1 di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri dimostrano di aver raggiunto le percentuali di recupero, reimpiego e riciclaggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/Ce compilando la tabella 2 di cui all'allegato della presente decisione.

Per la compilazione di detta tabella, gli Stati membri possono utilizzare una stima della percentuale media dei materiali che sono stati riutilizzati, riciclati e recuperati, quali i metalli, il vetro, la plastica e i componenti provenienti dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. Quando i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono esportati in un Paese terzo o spediti in un altro Stato membro per essere sottoposti a trattamento a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2002/96/Ce, solo lo Stato membro che ha proceduto alla raccolta e all'esportazione di tali rifiuti può calcolarli ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva.

3. Gli Stati membri determinano se siano necessari altri documenti giustificativi oltre alla prova richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2002/96/Ce.

Articolo 3

Gli Stati membri inviano alla Commissione le tabelle 1 e 2 di cui all'allegato corredandole di una descrizione dettagliata delle modalità di compilazione dei dati e forniscono una spiegazione delle stime e della metodologia impiegate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2005.

 

 

8082 Decisione 369/2005/Ce

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 38 KB


 

Note ufficiali

1. Gu L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/Ce (Gu L 345 del 31.12.2003, pag. 106).
2. Gu L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 2557/2001 della Commissione (Gu L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
3. Gu L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (Ce) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
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