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Decisione Commissione Ce 2008/591/Ce

Forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti - Direttiva 2005/32/Ce

Parole chiave Parole chiave: Energia | Efficienza energetica | Qualità | Efficienza energetica | Elettricità | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Elettricità

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 30 giugno 2008, n. 2008/591/Ce

(Guue 18 luglio 2008 n. L 190)

Decisione relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/Cee del Consiglio e delle direttive 96/57/Ce e 2000/55/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 18, considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 18 della direttiva 2005/32/Ce, la Commissione dovrebbe garantire che, nella conduzione delle sue attività, sia osservata nei confronti di ogni misura di esecuzione una partecipazione equilibrata degli Stati membri e delle parti interessate.

(2) La direttiva 2005/32/Ce prevede che tali parti si riuniscano in un forum consultivo, per cui è necessario definire i compiti e la struttura di tale organo.

(3) Il forum consultivo dovrebbe assistere la Commissione nella stesura di un piano di lavoro, contribuire alla definizione e modifica delle misure di esecuzione e all'esame dell'efficacia dei meccanismi istituiti per la sorveglianza del mercato, nonché alla valutazione degli accordi volontari e di altre misure di autoregolamentazione.

(4) Il forum consultivo dovrebbe essere composto dai rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate al prodotto o gruppo di prodotti in questione, come l'industria comprese le Pmi e le imprese artigiane, i sindacati, i venditori all'ingrosso e al dettaglio, gli importatori, le associazioni ambientaliste e le organizzazioni dei consumatori.

(5) Occorre stabilire norme per la divulgazione di informazioni da parte dei membri del forum consultivo, fatte salve le norme sulla sicurezza allegate al regolamento interno della Commissione mediante la decisione 2001/844/Ce, Ceca, Euratom.

(6) I dati personali relativi ai membri del forum consultivo dovrebbero essere trattati in conformità del regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati,

Decide:

Articolo 1

Compiti

I compiti dei membri del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti, in appresso denominato "il forum", consistono nell'emettere pareri relativi all'elaborazione e alla modifica del piano di lavoro di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/Ce, e nel consigliare la Commissione sulle questioni riguardanti l'esecuzione della direttiva 2005/32/Ce, come stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2, dall'articolo 18 e dall'articolo 23 della stessa.

Articolo 2

Consultazione

La Commissione può consultare il forum su qualunque questione riguardante l'esecuzione della direttiva 2005/32/Ce.

Articolo 3

Composizione

1. I membri del forum sono nominati dalla Commissione, la quale li sceglie fra le parti interessate al prodotto o al gruppo di prodotti in questione e che hanno risposto all'invito a presentare candidature.

2. Il forum comprende fino a 60 membri, e si compone come segue:

a) un rappresentante di ciascuno Stato membro;

b) un rappresentante di ciascuno Stato membro dello Spazio economico europeo;

c) fino a 30 rappresentanti delle parti interessate, come previsto all'articolo 18 della direttiva 2005/32/Ce.

3. Ciascun membro designa la persona che lo rappresenterà alle riunioni del forum a seconda della sua competenza ed esperienza nel settore trattato.

4. I membri del forum sono nominati per un periodo di 3 anni rinnovabile e rimangono in carica fino a che non sono sostituiti in conformità del paragrafo 3 o fino allo scadere del loro mandato.

5. I membri possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato in uno dei casi seguenti:

a) dimissioni;

b) incapacità di contribuire efficacemente ai lavori del forum;

c) mancata osservanza dell'articolo 287 del trattato.

6. L'elenco dei membri e le successive modifiche a tale elenco sono pubblicati sui siti Internet della direzione generale Imprese e industria e della direzione generale Energia e trasporti, nonché nel registro dei gruppi d'esperti della Commissione.

Articolo 4

Funzionamento

1. Il forum è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Sentito il presidente, possono essere istituiti dei sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche nel quadro di un mandato stabilito dal forum stesso. Tali sottogruppi vengono disciolti non appena hanno assolto al proprio mandato.

3. Il presidente può invitare esperti od osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del forum o dei sottogruppi, se lo ritiene necessario o utile.

4. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del forum o di un suo sottogruppo non possono essere divulgate se, per la Commissione, tali informazioni si riferiscono ad argomenti confidenziali.

5. Il forum e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure ed al calendario da questa stabiliti. La Commissione cura i servizi di segreteria. Alle riunioni del forum e dei suoi sottogruppi possono partecipare altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

6. Il regolamento interno del forum è definito in allegato.

7. La Commissione può pubblicare o caricare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del forum.

Articolo 5

Rimborsi spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e le eventuali spese di vitto e alloggio a un rappresentante per Stato membro e agli esperti tecnici invitati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 in relazione alle attività del forum, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

I membri del forum, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al forum dal competente servizio della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2008.

Allegato

Regolamento interno del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti

La Commissione delle Comunità europee,

vista la direttiva 2005/32/Ce, in particolare l'articolo 18,

visto il regolamento interno tipo pubblicato dalla Commissione,

Ha adottato il seguente regolamento interno:

 

Articolo 1

Convocazione

1. Le riunioni del forum sono convocate dal presidente.

2. Possono essere convocate riunioni congiunte del forum con altri gruppi per questioni che rientrano nelle rispettive sfere di competenza.

 

Articolo 2

Ordine del giorno

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e lo sottopone al forum.

2. L'ordine del giorno distingue tra:

a) consultazione delle parti interessate nell'ambito del forum in merito ai seguenti aspetti:

— elaborazione e modifica del piano di lavoro, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2005/32/Ce,

— definizione e verifica delle misure di esecuzione, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2 e dell'articolo 18 della direttiva 2005/32/Ce,

— esame sull'efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato, in conformità dell'articolo 18 della direttiva 2005/32/Ce,

— valutazione degli accordi volontari e delle altre misure di autoregolamentazione, in conformità dell'articolo 18 della direttiva 2005/32/Ce,

— verifica dell'efficacia della direttiva e delle relative misure di esecuzione, soglia di dette misure, meccanismi di sorveglianza del mercato e altre iniziative di autoregolamentazione stimolate, in conformità dell'articolo 23 della direttiva 2005/32/Ce;

b) le altre questioni sottoposte all'esame del forum per informazione o semplice scambio di punti di vista, su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di uno dei membri del forum, previo consenso del presidente.

3. Il forum adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione.

 

Articolo 3

Inoltro di documenti ai membri del forum

1. Il presidente invia ai membri del forum, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la convocazione, l'ordine del giorno e i documenti di lavoro su cui vanno consultate le parti interessate nell'ambito del forum, nonché qualsiasi altro documento di lavoro, entro un mese prima della data stabilita per la riunione.

2. I membri del forum possono presentare ulteriori documenti di lavoro e dichiarazioni scritte entro una settimana prima della data stabilita per la riunione. Una volta ricevuti, detti documenti vengono resi disponibili ai membri del forum.

3. In casi urgenti, su richiesta di un membro del forum o di propria iniziativa, il presidente può abbreviare il termine di invio previsto ai paragrafi 1 e 2 fino a cinque giorni di calendario prima della data della riunione.

4. Il presidente può decidere di rendere disponibili in quanto documenti di lavoro del forum i documenti provenienti da parti interessate che non figurano tra i membri del forum o da queste forniti.

 

Articolo 4

Pareri espressi nell'ambito del forum

1. Il presidente mette agli atti i pareri espressi dai rappresentanti degli Stati membri e dalle diverse parti interessate nell'ambito del forum.

2. I pareri dei rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate possono anche essere espressi sotto forma di dichiarazioni scritte, presentate in conformità dell'articolo 3.

3. In seguito ai lavori del forum possono essere presentate ulteriori dichiarazioni scritte, fino a tre settimane dopo la data della riunione.

4. Si può eventualmente fare ricorso alla procedura scritta prevista all'articolo 8 del presente regolamento.

 

Articolo 5

Rappresentanza

1. Per garantire una partecipazione equilibrata delle parti in causa rispetto a ciascun gruppo di prodotti oggetto di discussioni, il presidente può invitare le parti interessate che non figurano tra i membri del forum a discutere punti specifici dell'ordine del giorno nel corso di determinate riunioni.

2. Ciascun membro del forum designa una persona che lo rappresenta alle riunioni e ne informa il presidente. Previa autorizzazione del presidente, i rappresentanti designati possono farsi accompagnare da esperti, a spese del membro interessato. I membri devono informare preventivamente il presidente, almeno due settimane prima della data prevista per la riunione, in merito agli esperti che desiderano affiancare ai propri rappresentanti. Se entro una settimana prima della data prevista per la riunione il presidente non formula obiezioni alla partecipazione di un esperto, l'autorizzazione si considera concessa.

3. Un membro può rappresentare altri membri. Prima della riunione, il membro rappresentante deve presentare al presidente un documento scritto attestante il consenso dei membri che vengono rappresentati.

4. I membri garantiscono che le parti in causa da essi rappresentate siano debitamente informate in merito ai lavori del forum.

5. I membri garantiscono una consultazione adeguata delle parti in causa che rappresentano e adottano pareri rappresentativi.

 

Articolo 6

Sottogruppi

Il presidente può costituire dei sottogruppi per l'esame di specifiche questioni. I sottogruppi sono presieduti da un rappresentante della Commissione. I sottogruppi sono incaricati di presentare una relazione al forum e, a tal fine, possono nominare un relatore.

 

Articolo 7

Ammissione di terze persone

Il presidente può decidere di invitare terzi a partecipare a una riunione, ed esperti a parlare in merito a temi specifici.

 

Articolo 8

Procedura scritta

1. Se necessario, gli Stati membri e le parti interessate nell'ambito del forum possono fornire i propri pareri mediante la procedura scritta. A tal fine il presidente invia ai membri del forum, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, i documenti di lavoro in merito ai quali è richiesto il parere degli Stati membri e delle parti interessate. Il limite massimo per la presentazione delle osservazioni non può essere inferiore a 14 giorni di calendario e non può essere superiore a un mese.

2. In casi di urgenza si applicano i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

 

Articolo 9

Segreteria

La Commissione provvede ai servizi di segreteria del forum.

 

Articolo 10

Verbali delle riunioni

1. Sotto la responsabilità del presidente viene redatto un verbale di ogni riunione contenente, in particolare, i pareri emessi sui documenti di lavoro preparati dai servizi della Commissione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ed eventualmente i pareri espressi sulle questioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Separatamente è allegato un elenco di riferimento delle dichiarazioni scritte pertinenti presentate in conformità dell'articolo 4. Il verbale è inviato entro un mese ai membri del forum e ai non membri che hanno partecipato alla riunione.

2. I membri del forum inviano al presidente, per iscritto, le loro eventuali osservazioni entro due settimane, e il forum ne è informato. In caso di disaccordo, la modifica proposta forma oggetto di discussione in seno al forum. Qualora il disaccordo persista, la modifica viene allegata al verbale.

 

Articolo 11

Elenco delle presenze

Nel corso di ciascuna riunione il presidente redige un elenco delle presenze che specifica il nome di ciascun partecipante, l'organizzazione cui appartiene e, se del caso, la parte interessata che rappresenta.

 

Articolo 12

Corrispondenza

1. La corrispondenza relativa al forum viene inviata alla Commissione per via elettronica, all'attenzione del presidente.

2. La corrispondenza per i membri del forum viene inviata ai membri stessi per via elettronica. I membri designano la o le persone di contatto cui va inviata la loro corrispondenza, e ne informano per iscritto il presidente.

 

Articolo 13

Protezione dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento interno deve avvenire in conformità del regolamento (Ce) n. 45/2001.

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