Sicurezza sul lavoro

Normativa Vigente

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Dm Attività produttive 23 settembre 2004

Modifica del Dm 29 febbraio 1988 sulla progettazione e l'esercizio dei depositi Gpl con capacità non superiore a 5 mc

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 23 settembre 2004

(Gu 15 ottobre 2004 n. 243)

Modifica del Dm 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo En 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3

Il Ministro delle attività produttive

Il Ministro della salute ed

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

Visto il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1979, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il Dm 29 febbraio1988 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il Dm 14 maggio 2004 del Ministero dell'interno recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3";

Visto lo standard europeo En 12818 relativo alla "Ispezione e riqualifica di serbatoi di Gpl con capacità fino a 13 m3 interrati" che — in relazione agli sviluppi tecnologici intervenuti — prevede la possibilità di ricorrere, per l'effettuazione della verifica decennale, a sistemi di controllo alternativi rispetto a quelli già contemplati nel citato articolo 4 del decreto ministeriale 29 febbraio 1988;

Considerata l'opportunità di modificare il citato decreto ministeriale 29 febbraio 1988, al fine di recepire quanto contenuto nel suddetto standard europeo En 12818, anche in relazione all'innalzamento del limite di capacità dei serbatoi di Gpl da 5 m3 a 13 m3;

Considerato che il citato standard europeo En 12818 prevede in alternativa diversi tipi di prove a cui devono essere assoggettati i serbatoi e tra tali tipi indica anche il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche;

Considerata l'esperienza maturata da altri Paesi dell'Unione europea (in particolare, in Francia con le "Decision" Dm-T/P n. 32255 del 26 settembre 2002 e Dm-T/P n. 32277 del 22 ottobre 2002, nonché in Austria) in materia di controllo tramite emissione acustica dei serbatoi di Gpl;

Considerato che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, successivamente alla pubblicazione del suddetto standard europeo En 12818, ha prontamente avviato un apposito progetto di ricerca per la definizione di un protocollo di prova basato sulla tecnica di controllo attraverso le emissioni acustiche, tecnica prevista nella citata norma En 12818;

Considerato che restano fermi gli attuali livelli di sicurezza previsti nell'utilizzazione dei serbatoi di Gpl, atteso che le aziende distributrici di Gpl provvedono ogni anno ai previsti controlli di manutenzione dei recipienti in esercizio ai sensi delle norme vigenti;

Ravvisata la necessità di adeguare la normativa italiana ai nuovi standard europei adottati dal Cen e, in particolare, al citato standard En 12818, anche con riferimento al sistema di controllo attraverso campionatura;

Ravvisata, altresì, la necessità di istituire — in relazione alle diverse tipologie di verifiche previste dal citato standard europeo En 12818 — un'apposita banca dati dei serbatoi installati al fine di costituire un campione rappresentativo di apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo, in accordo a quanto indicato nello stesso standard En 12818;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

 

Decretano:

Articolo 1

Modifica del campo di applicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 1988

1. Il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si applica ai depositi di gas di petrolio liquefatti (Gpl) con capacità complessiva non superiore a 13 m3.

Articolo 2

Metodo di controllo attraverso le emissioni acustiche

1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 3 le verifiche decennali sui serbatoi di Gpl di capacità non superiore a 13 m3 possono essere effettuate, in alternativa ai metodi previsti nell'articolo 4 del Dm 29 febbraio 1988, con il metodo di controllo attraverso emissioni acustiche di cui allo standard europeo En 12818 e secondo la procedura di cui al successivo comma 4.

2. L'effettuazione delle verifiche decennali sui serbatoi di Gpl di capacità non superiore a 13 m3 può avvenire sottoponendo a prova un campione rappresentativo di apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo, così come indicato nello standard europeo En 12818.

3. I costruttori ed i proprietari dei serbatoi di Gpl sono tenuti a comunicare al Ministero delle attività produttive ed all'Ispesl i dati necessari all'individuazione del lotto omogeneo di apparecchi di cui al precedente comma 2.

4. La procedura operativa messa a punto dell'Ispesl per l'effettuazione delle verifiche attraverso il metodo di controllo tramite le emissioni acustiche di cui al precedente comma 1, nonché le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche annuali e decennali — ferme restando le competenze delle pubbliche amministrazioni ai sensi delle disposizioni vigenti — sono definite con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3

Modifica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 29 febbraio 1988

1. Le verifiche decennali, di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, dei recipienti fissi interrati contenenti Gpl di capacità non superiore a 13 m3 di cui al Dm 29 febbraio 1988 per i quali la verifica di primo o nuovo impianto è stata effettuata nell'anno 1994 possono essere effettuate entro l'anno della scadenza.

2. Le verifiche decennali, di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, dei recipienti fissi interrati contenenti Gpl di capacità non superiore a 13 m3 di cui al Dm 29 febbraio 1988 per i quali la verifica di primo o nuovo impianto è stata effettuata nell'anno 1995 possono essere effettuate entro l'anno della scadenza.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

   

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