Sicurezza sul lavoro

Normativa Vigente

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Dm Industria 29 febbraio 1988

Progettazione, installazione e esercizio dei depositi Gpl con capacità non superiore a 5 mc

N.d.R.: per la modifica del campo di applicazione del presente decreto si veda il Dm 23 settembre 2004.

Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 29 febbraio 1988

(Gu 9 marzo 1988 n. 57)

Norme di sicurezza per la progettazione l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e

Il Ministro della sanità e

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

 

Visto il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero di talune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 10 luglio 1974;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1979, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Visto l'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno 1982, n. 290, con il quale è stata attribuita al predetto istituto la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali, in precedenza svolti dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Ravvisata l'opportunità di modificare la procedura di esecuzione delle verifiche e prove afferenti i recipienti fissi di gas di petrolio liquefatto di capacità fino a 5000 litri;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la sicurezza del lavoro;

Decretano:

Articolo 1

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti fissi contenenti gas di petrolio liquefatto da installare in depositi disciplinati dal decreto ministeriale 31 marzo 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 122 del 4 maggio 1984), "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi".

Articolo 2

Verifiche di omologazione di primo o nuovo impianto

I recipienti di cui all'articolo 1 di capacità non superiore a 5000 litri possono essere sottoposti alla ispezione generale ed alla verifica di esercizio, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, presso il magazzino della ditta fornitrice del gas o della ditta installatrice del recipiente, anziché presso l'utente, a condizione che la ditta stessa:

a) ottenga, a domanda, preventiva autorizzazione dall'Ispesl;

b) disponga di mezzi adeguati per l'agevole movimentazione dei recipienti ed assicuri l'impiego di personale qualificato che possieda cognizioni necessarie per un sicuro trasporto e corretta installazione del recipiente completo dei relativi accessori, assumendosene le conseguenti responsabilità;

c) comunichi contestualmente al dipartimento Ispesl e alla unità sanitaria locale competenti per territorio, entro dieci giorni dalla installazione, l'ubicazione del recipiente e le generalità e indirizzo dell'utente.

Articolo 3

Verifiche annuali di esercizio

I recipienti di cui all'articolo 1 di capacità non superiore a 5000 litri possono fruire dell'esonero della prescrizione relativa alla verifica annuale di esercizio di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 a condizione che la ditta fornitrice del gas si impegni a:

a) proteggere gli accessori di sicurezza e di controllo dagli agenti atmosferici;

b) effettuare in occasione del riempimento e comunque con scadenza non superiore all'anno, il controllo dello stato di conservazione della superficie protettiva esterna del recipiente e della funzionalità degli accessori;

c) sostituire, almeno ogni due anni, la valvola di sicurezza con altra previamente tarata al banco in presenza dell'Ispesl.

Restano ferme, per l'esonero, le disposizioni generali di cui al capo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974.

La domanda di esonero dovrà essere sottoscritta, oltre che dall'utente, anche dalla ditta fornitrice del gas.

Articolo 4

Verifiche decennali

Per i recipienti di cui all'articolo 1 di capacità non superiore a 5000 litri, la verifica completa decennale di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 può essere costituita da una ispezione generale visiva esterna integrata da controlli non distruttivi per il rilievo degli spessori.

Articolo 5

Norma transitoria

Ai recipienti di cui all'articolo 1 di capacità non superiore a 5000 litri, già installati e sottoposti con esito favorevole alle verifiche e prove di primo o nuovo impianto e periodiche da parte degli organismi preposti alla loro sorveglianza, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla annuale di esercizio di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 con le medesime procedure ed alle stesse condizioni previste nell'articolo 3 del presente decreto.

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