Sicurezza sul lavoro

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia Romagna-Bologna 17 gennaio 2005, n. 35

Pubblico impiego - Sanzione disciplinare - Pena pecuniaria - Dipendente addetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro ex Dlg 626/1994 - Nel caso di comportamento omissivo e, quindi, gravemente negligente, nell'eliminare una situazione di pericolo - Legittimità

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 17 gennaio 2005, n. 35

 

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo per l'Emilia-Romagna

Sezione I

composto dai signori:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

(omissis)

 

Fatto e diritto

1. - Il ricorrente sig. (...) — Ispettore superiore della Polizia di Stato in servizio presso il 3° reparto di volo con sede in Bologna — impugna l'atto meglio indicato dianzi presentando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti, mentre l'Amministrazione resistente controdeduce ampiamente nel merito del ricorso chiedendone il rigetto.

Con una successiva memoria il ricorrente delinea ulteriormente le proprie argomentazioni.

Infine, unicamente il procuratore del ricorrente ha provveduto al deposito della nota delle spese ed onorari di giudizio, per l'importo complessivo di €.3.892,54 (Iva e Cpa incluse).

2. - Nel merito, il ricorso è peraltro — ad avviso del Collegio — infondato.

E ciò, nella considerazione:

a) che l'impugnato provvedimento applica la sanzione disciplinare sopraindicata per la seguente mancanza (qualificata come grave negligenza in servizio): "nell'accedere ai locali della vecchia aviorimessa di reparto, destinato alla lavorazione dei velivoli in dotazione, accompagnandosi ad altro pilota, constatava di persona lo scivolamento di quest'ultimo su di una piccola macchia di liquido sparso sul pavimento. Nonostante avesse accertato, dunque l'esistenza di un evidente, occasionale residuo, anziché adoperarsi con diligenza per rimuovere l'anomalia, fermandosi, anche in forza delle funzioni a lui assegnate di "addetto alla sicurezza" del posto di lavoro, ometteva qualsiasi iniziativa in tal senso e si allontanava dall'hangar insieme al collaboratore, pur visibilmente claudicante per l'infortunio dirigendosi verso l'aerostazione civile";

b) che il Dlgs 19.9.1994 n. 626 include — all'articolo 9, primo comma, lettera a) — tra i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (al quale appartiene l'attuale ricorrente ) anche la individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e la individuazione delle misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro e postula conseguentemente una condotta fortemente attiva da parte dei componenti del servizio predetto;

c) che parimenti il Dlgs citato, prescrive — all'articolo 5, secondo comma punto d), — tra gli obblighi dei dipendenti anche l'adoperarsi direttamente, in caso di urgenza (come era manifestamente quello in esame in cui già un dipendente si era infortunato ed altri potevano esserlo in qualsiasi momento) per eliminare o ridurre situazioni di pericolo e non consente, conseguentemente eventuali situazioni d'inerzia o di "scarica barile";

d) che dall'esame degli atti di giudizio (in particolare dalle relazioni di servizio del Direttore della Sezione Operazioni, Addestramento e Sicurezza del Volo e dell'Ispettore (...)) risulta come l'unica iniziativa adottata dall'attuale ricorrente sia stata quella di confermare l'episodio dell'infortunio appena verificatosi ai danni del collega senza alcun ulteriore intervento attivo per modo che la verifica e rimozione della situazione di pericolo sopraindicata sono state compiute direttamente dallo stesso Direttore di Sezione "mentre l'ispettore (...) proseguiva verso l'aerostazione";

e) che pertanto l'impugnata sanzione disciplinare appare legittima in relazione al complessivo comportamento tenuto nella circostanza dall'attuale ricorrente.

3. - Il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Spese ed onorari di giudizio seguono come di norma l'esito processuale e sono quindi poste interamente a carico del ricorrente.

Esse sono peraltro liquidate in via necessariamente equitativa — stante il mancato deposito in giudizio della relativa nota da parte dell'Amministrazione resistente, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del modesto valore economico della controversia.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna — Bologna, Sezione Prima

a) respinge il ricorso;

b) condanna il ricorrente al pagamento di spese ed onorari di giudizio a favore dell'Amministrazione resistente, che liquida complessivamente in €. 1.000,00.— (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 7.10.2004

(omissis)

Depositata in Segreteria in data 17 gennaio 2005.

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