Acque

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Umbria 12 novembre 2004, n. 695

Acque - Bonifiche - Possibilità di imporre un obbligo di bonifica di un parametro non previsto dal Dm 471/1999 - Competenze comunali - Rientra - Fissazione di un valore limite di accettabilità a valori molto restrittivi - Assenza di adeguata giustificazione - Competenze comunali - Non rientra

Tar Umbria

Sentenza 12 novembre 2004, n. 695

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 312/2004, proposto dalla Esso Italiana, con sede in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro-tempore Gian Maria Paolo Sorrenti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Paolo Zanchini e Lietta Calzoni, quest'ultima anche domiciliataria in Perugia, alla Via Bonazzi n. 9;

 

contro

il Comune di Narni, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Marini, domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale;

 

per l'annullamento

del provvedimento del dirigente dell'Area Dipartimentale Assetto e Tutela del Territorio, prot. 2727 in data 10 marzo 2004, in parte qua; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale (ivi compreso il parere della conferenza di servizi in data 26 febbraio 2004);

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 13 ottobre 2004 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

1. Nel gennaio 2004 la società ricorrente ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 22/1997 e del regolamento attuativo di cui al Dm 471/1999, un progetto preliminare di bonifica del sito in cui è ubicato uno dei propri impianti di distribuzione di carburanti (Narni, S.S. Tiberina 3 bis, km 8,94).

Il progetto seguiva il piano di caratterizzazione del sito (approvato in data 26 luglio 2002) ed un primo progetto preliminare presentato nel luglio 2003 ed integrato nel novembre 2003 (non approvato dal Comune).

La conferenza di servizi prevista dall'articolo 10 del Dm citato ha espresso in data 26 febbraio 2004 parere favorevole, a condizione che "l'obiettivo di bonifica del parametro Mbte (MetilTerbutilEtere) sia mirato al raggiungimento del valore fissato dal parere dell'Iss, riservandosi di valutare successivamente (nel corso della bonifica) la possibilità di raggiungere concretamente tale obiettivo".

Nel richiamato parere (cfr. nota Istituto Superiore di Sanità, prot. 57058-IA-12 in data 6 febbraio 2001) si propone per il Mbte, non indicato nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del Dm 471/1999, una concentrazione limite nei suoli pari a quella prevista nella Tabella per il parametro 91 "Idrocarburi leggeri C

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