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Risoluzione Agenzia delle entrate 6 febbraio 2006, n. 25

Applicabilità dell'aliquota Iva agevolata all'attività di trasporto e smaltimento di scorie derivanti dalla rottamazione e demolizione di autoveicoli

Agenzia delle entrate

Risoluzione 6 febbraio 2006, n. 25/E

Oggetto: Istanza di Interpello - Articolo 16, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 - Z Srl

 

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

 

Con l'istanza di interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 16 del Dpr n. 633 del 1972 è stato esposto il seguente

 

Quesito

La Z Srl (di seguito, in breve, la società) gestisce in concessione un impianto di demolizione e rottamazione di autoveicoli e rappresenta che nell'ambito della propria attività ha prodotto scorie classificate dal Dipartimento Tecnico dell'………….come rifiuti speciali pericolosi ai sensi del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, cod. Cer 19 10 03* — fluff-frazione leggera e polveri contenenti sostanze pericolose.

L'istante chiede, pertanto, di conoscere quale sia il corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, delle prestazioni concernenti lo smaltimento e il trasporto in discarica dei rifiuti in oggetto.

 

Soluzione interpretativa prospettata

Nel caso di specie, la società ritiene applicabile la disposizione contenuta nel n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972, che prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alle "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m) del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, (…) di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto (…)".

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

Si rileva preliminarmente che il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alle prestazioni di "gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d) l) e m) del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 — (cd. "decreto Ronchi") — di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto (…)".

L'articolo 7, comma 3, lettera g) del richiamato decreto fa riferimento, tra l'altro, ai "rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti".

Secondo le previsioni contenute nell'allegato B del decreto Ronchi anche il trattamento biologico e/o fisico chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo differenti tecniche (quali, ad esempio, il deposito sul o nel suolo, l'incenerimento a terra o in mare, la messa in discarica) rientra nella definizione di smaltimento dei rifiuti.

Relativamente all'applicabilità al caso di specie del regime fiscale di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972 è stato chiesto un parere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il quale con nota prot. n. …….. del ……….. 2005 ha chiarito che "il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (Regolamento comunitario n. 2557/2001) riferisce il capitolo 19 — corrispondente alle prime due cifre del codice identificativo del rifiuto e volto ad individuare la fonte che genera il rifiuto stesso — ai rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti".

Al medesimo capitolo appartengono i rifiuti in esame trattandosi di scorie derivanti dall'attività di rottamazione e demolizione di autoveicoli.

Per quanto esposto, la scrivente ritiene di poter condividere la soluzione prospettata dall'istante in ordine all'applicabilità dell'Iva nella misura del 10% ai sensi della disposizione contenuta nel n. 127-sexiesdecies, della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972, alle prestazioni di smaltimento e avvio in discarica delle scorie prodotte.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ………., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del Dm 26 aprile 2001, n. 209.

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