Sentenza Corte di Cassazione 8 aprile 2004, n. 16717
Acque - Scarico occasionale di acque reflue - Difetto di autorizzazione - Reato ex articolo 51, Dlgs 152/1999 - Configurabilità
Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, Sezione terza
Corte di Cassazione, Sezione terza penale — Sentenza 8 aprile 2004, n. 16717
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
(omissis)
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso proposto da:
(...);
avverso la sentenza resa il 19 luglio 2001 dal Tribunale monocratico di Spoleto.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal (...);
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale (...), che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza;
Udito il difensore dell'imputato, (...), che si è associato alle conclusioni del Pm;
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 19 luglio 2001 il Tribunale monocratico di Spoleto assolveva (...), quale legale rappresentante di un'azienda agricola di troticultura, dal reato di deposito e abbandono incontrollato di rifiuti di cui all'articolo 51, comma 2, Dlgs 22/1997 perché il fatto non sussisteva, mentre lo dichiarava colpevole del reato di cui agli articoli 45 e 59, comma 1, Dlgs 152/1999, per aver scaricato al suolo senza autorizzazione acque reflue industriali provenienti dalla sua azienda.
Il (...) veniva condannato alla pena di lire 2.000.000 di ammenda.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità di motivazione.
3 - Il ricorso è fondato e va accolto.
È stato pacificamente accertato che gli operai della azienda ittica del (...) depositarono per breve tempo nel cortile dell'azienda, in attesa di smaltimento, i fanghi derivanti dalla pulizia delle vasche aziendali dove essi si erano accumulati a causa di forti piogge. Durante il temporaneo deposito le acque del materiale fangoso scolarono sul suolo.
Il Giudice di merito ha ritenuto che lo scarico al suolo di queste acque di provenienza industriale non fosse autorizzato, giacché l'autorizzazione rilasciata all'azienda di troticultura del (...) riguardava lo scarico nel fiume Corno e non nel suolo. Orbene, lo scarico occasionale de quo non era soggetto ad autorizzazione semplicemente perché estraneo alla nozione legislativa di scarico, la quale comprende solo qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue. Nel caso di specie mancava il requisito essenziale della condotta; sicché non si trattava di scarico e non era richiesta alcuna autorizzazione.
PQM
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2003
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004