Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Prassi

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Ministero dell'interno

Lettera-circolare 15 maggio 2006, Prot. Dcpst/A4/RS/1900

Oggetto: Informazione alla popolazione interessata dalla presenza di attività a rischio di incidente rilevante

 

Ministero dell'interno

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Area rischi industriali

 

Ai Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco

loro sedi

e per conoscenza:

Alle Prefetture — Utg

loro sedi

Alle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

loro sedi

 

Giungono a questo Dipartimento alcuni quesiti in merito all'informazione della popolazione interessata dalla presenza di attività a rischio di incidente rilevante, con riferimento ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 22 del Dlgs 334/99 come modificato dall'articolo 13 del Dlgs 238/2005.

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'attività informativa in argomento — che si distingue, anche in termini temporali, da quella consultiva di cui all'articolo 23 e all'articolo 20, comma 1, del Dlgs 334/99 — deve essere espletata dai Sindaci dei Comuni ove sono localizzati stabilimenti soggetti alla notifica di cui all'articolo 6 del Dlgs 334/99 come modificato dall'articolo 3 del Dlgs 238/05.

In particolare, ogni persona ed ogni struttura frequentata dal pubblico che possa essere colpita da un incidente rilevante deve essere portata a conoscenza, nella forma ritenuta più idonea, almento delle informazioni fornite dal gestore attraverso la "scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori" (allegato V al Dlgs 334/99).

Tale scheda costituisce — insieme ai dati da fornire se lo stabilimento risulta interessato da possibili effetti domino di cui all'articolo 12 — sia la fonte informativa per la redazione del piano di emergenza esterno, sia la base di riferimento per l'elaborazione di corretti strumenti urbanistici.

Come sopra accennato, e soprattutto nel caso di stabilimenti non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza, assumono importanza tutte le informazioni fornite dal gestore ai sensi del citato articolo 6 del Dlgs 334/99, con particolare riguardo per quelle contenute nella scheda di cui all'allegato V, da allegare alla notifica, e, nell'ambito di tale scheda, quelle della sezione 9 (Informazioni per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento).

Per quanto riguarda tutto l'allegato V, si evidenziano gli aspetti strettamente connessi tra l'informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini (ad opera dei Comuni) e per i lavoratori (a cura dei Gestori) e l'attività di sperimentazione dei piani di emergenza esterni da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 20 del Dlgs 334/99.

I contenuti della scheda, che può essere rielaborata a cura dei Comuni per una migliore comprensibilità, vanno pubblicati almeno ogni cinque anni e, se del caso, aggiornati sulla base della conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 21 del Dlgs 334/99.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 22 in argomento, le persone che possono essere coinvolte in caso di incidente devono comunque ricevere le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da adottare nel caso in cui l'incidente si verifichi.

Tali informazioni, che devono rimanere permanentemente a disposizione del pubblico, vanno riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che viene apportata una modifica dello stabilimento ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 334/99.

Risulta evidente lo stretto legame, se non addirittura la coincidenza, tra la campagna informativa da attuare nei confronti della popolazione potenzialmente coinvolta da un incidente e l'informazione sulla pianificazione dell'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del Dlgs 334/99.

Si ritiene, infine, che il diritto della popolazione ad essere correttamente informata sugli aspetti riguardanti gli stabilimenti a rischio presenti nel territorio costituisca un aspetto fondamentale imprescindibile per il successo della gestione delle azioni da intraprendere nel caso in cui si verifichi un incidente e, comunque, per l'effettuazione di significative sperimentazioni del piano di emergenza esterno.

Codesti Comandi sono invitati a fornire ogni supporto eventualmente rischiesto, anche attraverso il coordinamento delle Prefetture-Utg, affinché presso i Comuni interessati dalla presenza di tali stabilimenti possano essere tempestivamente diffusi o aggiornati tutti gli elementi utili per una efficace campagna di informazione.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione, segnalando eventuali difficoltà operative.

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