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Risoluzione Agenzia delle entrate 20 ottobre 2004, n. 130

Aliquota agevolata per attività di spurgo pozzi neri

Agenzia delle entrate

Risoluzione 20 ottobre 2004, n. 130/E

Oggetto: Istanza di interpello - Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 Tabella A parte III n. 127-sexiesdecies - Aliquota agevolata per attività di spurgo pozzi neri - ditta individuale (...)

 

Con istanza d'interpello presentata in data 16 giugno 2004 alla Direzione regionale del ……, il sig. (...) ha esposto il seguente

 

Quesito

Il sig. (...) è titolare di una ditta individuale esercente l'attività di spurgo pozzi neri e relativo trasporto in depuratore (codice attività 90010) ed assoggetta le proprie prestazioni ad aliquota ordinaria.

Avendo ricevuto richieste di applicare l'Iva in misura ridotta del 10%, chiede conferma se la propria attività rientri tra quelle agevolate che possono applicare l'aliquota Iva ridotta del 10% come previsto dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A parte III allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Parere dell'Agenzia

Il n. 127-sexiesdecies della Tabella A parte III, allegata al Dpr 26 ottobre 1972 n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota Iva al 10% per le "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1 lettere d), l) e m) del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. "decreto Ronchi"), di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di 2 cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione".

L'articolo 6, comma 1, del Dlgs 22/97, alle lettere d), l) e m) dà le definizioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo.

In particolare, si intende per:

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti prima di una delle operazioni di smaltimento, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali per sottoporli a un'operazione di recupero;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

L'articolo 7 del Dlgs 22/97, a sua volta, dà una definizione, secondo l'origine, dei rifiuti urbani e speciali; tra i rifiuti speciali agevolabili rientrano, ai sensi del comma 3 lettera g), "i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi".

Tra i rifiuti urbani, di cui al comma 2 del predetto articolo 7 lettera a), rientrano "i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione".

Come confermato dal parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — richiesto dalla scrivente e pervenuto il 6 ottobre u.s. — "i liquami provenienti dall'attività di spurgo dei pozzi neri rientrano nel concetto di rifiuti liquidi qualora non vengano scaricati direttamente nel corpo idrico ricettore, ma vengano trasportati verso un sito esterno di trattamento e smaltimento. Al caso in esame, pertanto, trovano applicazione le norme di cui al Dlgs 22/97 e non quelle previste dal Dlgs11 maggio 1999, n. 152 che disciplinano unicamente gli 3 scarichi come immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria".

Sul punto è intervenuta, tra l'altro, la Cassazione penale che, con sentenza n. 8758 del 17 dicembre 2002, ha sostenuto che si è in presenza di "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" quando i liquami non vengono scaricati direttamente nel corpo ricettore, ma vengono trasportati verso un sito esterno di trattamento. Secondo la richiama sentenza, la mancanza di un collegamento diretto "fra fonte di produzione e corpo idrico ricettore trasforma automaticamente il liquame di scarico in rifiuto liquido per cui si applica la disciplina dettata dal Dlgs 22/97". Tale disciplina si estende anche alle fasi di gestione di rifiuti liquidi, dal trasporto allo smaltimento in discarica.

Si ritiene, pertanto, che l'attività di spurgo pozzi neri con trasporto dei relativi liquami in un sito esterno di trattamento e smaltimento (e non quindi con scarico sul suolo, sottosuolo ed in rete fognaria), costituisca attività di gestione di rifiuti ai sensi del decreto Ronchi a tutti gli effetti e quindi ad essa si rende applicabile l'aliquota Iva del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A parte III, allegata al Dpr 26 ottobre 1972 n. 633.

 

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ….., viene resa dalla scrivente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del Dm 26 aprile 2001, n. 209.

 

 

 

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