Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Prassi

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Ministero dell'interno

Lettera-circolare 14 luglio 2006, prot. Dcpst/A4/RS/3000

Oggetto: Attività di verifica e controllo ai sensi del Dlgs 334/99

Ministero dell'interno

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Area rischi industriali

 

Alle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

loro sedi

e per conoscenza:

Alle Prefetture — Utg

loro sedi

Ai Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco

loro sedi

 

Come è noto, il Dlgs 238/05 è stato emanato, oltre che in attuazione della direttiva 2003/105/Ce, anche per superare alcuni rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2003/2014, avviata per recepimento non conforme della direttiva 96/82/Ce e riguardanti, per quanto attiene in particolare il sistema dei controlli, la mancata trasposizione, nel testo del Dlgs 334/99, dell'articolo18, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino.

Tanto premesso, vengono di seguito esaminati gli aspetti da tenere in considerazione nello svolgimento dell'attività di verifica e controllo presso stabilimenti a rischio di incidente rilevante, raccomandando una attenta rilettura dell'articolo 25 del Dlgs 334/99, come modificato ed integrato dal Dlgs 238/05.

La norma prevede che tutti gli stabilimenti vengano sottoposti ad un programma di controllo da effettuarsi con periodicità stabilita in relazione alla potenziale pericolosità.

Le verifiche ispettive devono essere finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

Attualmente, poiché l'operatività delle leggi regionali in materia di incidenti rilevanti, rimane subordinata alla sottoscrizione dell'accordo di programma di cui all'articolo 72 del Dlgs 112/98, a tutt'oggi non ancora perfezionato per alcuna Regione, in attesa che venga approvato dalla Conferenza unificata un accordo quadro per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni amministrative in tale settore, le Regioni possono disporre verifiche ispettive unicamente presso stabilimenti a rischio di incidente rilevante non soggetti a presentazione di rapporto di sicurezza.

Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco potrà, qualora richiesto dalle Regioni, collaborare all'espletamento di tale attività secondo gli indirizzi di cui alla nota Prot.n.Dcpst/A4/RS/2078 del 23 settembre 2004.

Si ritiene che tale attività di collaborazione possa costituire anche un valido contributo a quella che i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio, ai fini della prevenzione incendi, e il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale autorità preposta al controllo e la vigilanza su tutte le aziende a rischio, sono chiamati a svolgere presso stabilimenti per i quali, pur in mancanza del rapporto di sicurezza, devono essere effettuate le valutazioni utili alla pianificazione del territorio e dell'emergenza esterna.

Per quanto riguarda, invece, gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza — oltre ai sopralluoghi in corso di istruttoria, effettuati dai Comitati tecnici regionali integrati ai sensi dell'articolo19 del Dlgs 334/99, al fine di a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto stesso descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento — il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dispone, nel transitorio, verifiche ispettive ai sensi del Dm 5 novembre 1997 (cfr. decreti di nomina delle commissioni incaricate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di effettuare verifiche ispettive per l'anno 2006).

Tali verifiche, così come quelle disposte dalla Regione, devono comunque essere svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di aver adottato misure di prevenzione adeguate, di disporre di mezzi sufficienti a limitare le conseguenze e di non aver modificato la situazione dello stabilimento rispetto i dati e le informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato (cfr. articolo 25, comma 1 bis, del Dlgs 334/99 e lettera circolare prot.Dcpst/A4/RS/3600 del 20 dicembre 2005).

In tal senso, si prega di volere sensibilizzare i funzionari VF incaricati di effettuare tali visite ispettive al fine di agevolare l'attività di controllo di competenza del Ctr.

Si confida sulla consueta attenzione nell'espletamento dell'attività in argomento, della quale, in relazione alla rilevanza di alcuni aspetti di carattere sia tecnico che amministrativo, si riconosce la particolare complessità.

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