Danno ambientale e bonifiche

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 11 novembre 2003, n. 4982

Bonifica - Terreno a destinazione agricola concretamente adibito ad usi industriali - Applicazione dei parametri di inquinamento dettati per aree residenziali ex Dm 471/1999 - Impossibilità

Tar Lombardia

Sentenza 11 novembre 2003, n. 4982

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Sezione 1a

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 1400 del 2003 proposto da

Ditta (...), con sede in Lainate, in persona del signor (...), rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via San Barnaba 30

 

contro

Comune di Nerviano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Giovanelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, corso Monforte 13

 

nei confronti di

dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa), non costituita in giudizio

 

per l'annullamento

dell'ordinanza 7 aprile 2003 n. 42 (prot. 11742), notificata il 10.4.2003, con cui il Sindaco ha prescritto di presentare il piano di caratterizzazione dell'area sita in Nerviano, via Campestre, loc. Villanova, individuata in catasto terreni al foglio 11, mapp. 703-704-707-708.

 

Visto il ricorso, notificato il 17 e depositato il 22 maggio 2003;

Visto il controricorso del Comune;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2003, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Pisapia (per delega dell'avv. Villata) e l'avv. Giovanelli;

Considerato quanto segue in

 

Fatto e diritto

1. L'Impresa ricorrente esercita attività di trattamento e utilizzo di inerti nell'area sita in comune di Nerviano, località Villanova, individuata in catasto terreni al foglio 11, mapp. 703-704-707-708.

Gli inerti sono costituiti da materiale proveniente da demolizioni edilizie, che viene trattato per ottenere pietrisco e sfridi, stoccati all'aperto in cumuli e poi trasportati altrove per il loro riutilizzo.

Con ordinanza 7 aprile 2003 n. 42 il Sindaco ha prescritto alla ricorrente di presentare il piano di caratterizzazione del sito, da redigere secondo i dettami del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, che regola criteri, procedure e modalità per la bonifica dei siti inquinati.

L'ordinanza richiama la relazione dell'Arpa in data 5 febbraio 2003, che in base all'analisi chimica di campioni del terreno avrebbe evidenziato "il superamento dei parametri di idrocarburi pesanti in correlazione alla destinazione d'uso agricola dell'area in questione".

Con il ricorso in esame l'ordinanza viene impugnata per i seguenti motivi:

— violazione del contraddittorio, in quanto le analisi sono state eseguite senza previo avviso alla ricorrente, che non è stata posta in grado di presenziarvi;

— i valori di accettabilità previsti dal Dm 471/99, Allegato 1, Tabella 1, colonna A, per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, non sarebbero applicabili in via analogica alle aree agricole, in mancanza di tabelle specificamente predisposte per le aree aventi tale destinazione; poiché d'altronde la destinazione agricola, di per sé a carattere residuale, non preclude l'utilizzo per fini diversi da quelli strettamente connessi all'agricoltura, l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare i parametri relativi ai siti industriali, tale essendo la concreta e legittima destinazione attuale del sito;

— la relazione 5 febbraio 2003 dell'Arpa, nel riconoscere che i campioni analizzati rispettano i limiti previsti dal Dm 471/99 per le destinazioni d'uso industriale, mentre appaiono "al limite" di quelli dettati per la destinazione residenziale, confermerebbe la non gravità dell'asserita infrazione; l'ordinanza sindacale sarebbe conseguentemente viziata per difetto di adeguata valutazione tecnica circa la situazione di pericolo atta a giustificarla.

2. Il ricorso, cui resiste l'Amministrazione, è fondato.

L'articolo 223 disp. att. C.p.p. (Dlgs 28.7.1989 n. 271) stabilisce che qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l'organo procedente debba anche oralmente dare avviso all'interessato dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto del medesimo di presenziare alla stessa, di persona o tramite persona di fiducia da lui designata, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

La norma è applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative (cfr. Cass. 1a, 3.9.99 n. 9282); e ad essa si conforma l'avvertenza formulata nel verbale di prelievo dei campioni n data 14 giugno 2002, che informava l'interessato della possibilità di presenziare, anche con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle analisi, del cui inizio l'Arpa avrebbe dato tempestiva comunicazione.

Poiché l'Amministrazione, a fronte della censura svolta sul punto dell'interessato, non ha fornito la prova di tale adempimento, né ha dedotto alcunché in merito alla ripetibilità dell'analisi, il primo motivo di ricorso va accolto.

3. Fondato è anche il secondo motivo, che contesta l'applicabilità dei parametri di inquinamento dettati per aree residenziali ad un terreno a destinazione agricola concretamente adibito ad usi industriali.

La relazione Arpa 5 febbraio 2003 attesta che i risultati delle analisi evidenziano "il rispetto dei limiti previsti dal Dm 471/99 per la destinazione d'uso industriale e risultano al limite del residenziale per il parametro idrocarburi pesanti". Dal che il provvedimento impugnato deduce "il superamento dei parametri di idrocarburi pesanti in correlazione alla destinazione d'uso agricola dell'area in questione".

Ora, in tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive Cee sui rifiuti) demanda al Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità, di definire i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti (articolo 17, comma 1, lettera a).

A ciò si è provveduto con decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, il cui Allegato 1 stabilisce i valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, distintamente per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (tabella 1) e per i siti ad uso commerciale e industriale (tabella 2).

Nulla dispone il Dm 471/99 per i terreni agricoli; e ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 15, del Dlgs 22/1997, "i limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali".

Ne consegue che, in difetto di normativa specifica, ai terreni agricoli non possono applicarsi automaticamente — cioè senza una specifica motivazione che dia conto della necessità di bonifica in rapporto a particolari livelli di contaminazione — i valori dettati per terreni a destinazione diversa.

Nel caso in esame, delle due l'una: o si attribuisce rilievo alla destinazione legale del terreno (agricola), e in tal caso manca la normativa di riferimento; o si considera l'uso effettivo del terreno (industriale), e allora devono trovare applicazione i parametri corrispondenti, che — ne dà atto l'Arpa — non risultano nel caso in esame superati.

Non può ritenersi invece sufficiente a legittimare l'obbligo di redigere il piano di caratterizzazione una situazione in cui i valori rilevati risultino "al limite del residenziale".

4. Per le ragioni esposte, che assorbono ogni altra censura, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Si ravvisano tuttavia ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale delle spese di causa tra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2003, con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

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