Aria

Normativa Vigente

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Decisione Commissione Ce 2004/461/Ce

Direttive 96/62/Ce e 1999/30/Ce - Questionario annuale sulla qualità dell'aria

Il provvedimento in questione è stato rettificato e ripubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7 giugno 2004 n. L 202. Si presenta tale ultima versione.

Abrogato da:

Decisione 2011/850/Ue (01/01/2014)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 01/01/2014

Commissione delle Comunità europee

Decisione 29 aprile 2004, n. 2004/461/Ce

(Guue 30 aprile 2004 n. L 156)

Decisione relativa al questionario annuale da redigere ai sensi delle direttive 96/62/Ce e 1999/30/Ce del Consiglio e delle direttive 2000/69/Ce e 2002/3/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 1714]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/62/Ce del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/62/Ce istituisce il quadro per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente e stabilisce che devono essere definite modalità di applicazione per la presentazione delle relazioni sulla qualità dell'aria.

(2) La direttiva 1999/30/Ce del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell'aria ambiente, fissa i valori limite che devono essere rispettati entro un termine prefissato.

(3) La decisione 2001/839/Ce della Commissione, dell'8 novembre 2001, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/Ce e della direttiva 1999/30/Ce del Consiglio conteneva un modello sul quale gli Stati membri dovevano basarsi per fornire le informazioni sulla qualità dell'aria richieste ai sensi delle direttive in questione.

(4) La direttiva 2000/69/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, fissa i valori limite che devono essere rispettati entro un termine prefissato. La direttiva 2002/3/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria, fissa i valori bersaglio, gli obiettivi di lungo termine, le soglie di informazione e di allerta che comportano determinati obblighi. La comunicazione periodica di informazioni da parte degli Stati membri, in combinazione con la direttiva 96/62/Ce, costituisce parte integrante delle direttive in questione ed è un elemento indispensabile per verificare il rispetto degli obblighi di cui sopra.

(5) Inoltre, per una serie di punti di cui all'articolo 11 della direttiva 96/62/Ce con riferimento agli inquinanti contemplati dalle direttive 1999/30/Ce, 2002/69/Ce e 2002/3/Ce, le informazioni devono essere trasmesse su base annua.

(6) Ai sensi della direttiva 1999/30/Ce, le disposizioni sulla presentazione delle relazioni in conformità con la direttiva 80/779/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, con la direttiva 82/884/Cee del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera e con la direttiva 85/203/Cee del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, sono state abrogate a decorrere dal 19 luglio 2001, sebbene i valori limite contemplati da tali direttive rimangano in vigore fino al 2005 per quanto riguarda le direttive 80/779/Cee e 82/884/Cee e fino al 2010 per quanto riguarda la direttiva 85/203/Cee. Le relazioni sul superamento dei valori limite continuano ad essere presentate conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/Ce.

(7) Per garantire che le informazioni richieste vengano fornite nel formato corretto, è opportuno che gli Stati membri le presentino servendosi di un questionario standardizzato.

(8) Il questionario di cui alla decisione 2001/839/Ce dovrebbe essere ampliato per comprendere anche gli obblighi annui di comunicazione ai sensi delle direttive 2000/69/Ce e 2002/3/Ce e, a fini di chiarezza e per consentire una migliore valutazione delle relazioni, dovrebbero esservi apportati alcuni adeguamenti correlati alla direttiva 1999/30/Ce.

(9) Per motivi di chiarezza, la direttiva 2001/839/Ce dovrebbe essere sostituita.

(10) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/Ce,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

 

Gli Stati membri si servono del questionario di cui all'allegato per la presentazione delle informazioni da fornire annualmente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 96/62/Ce e delle seguenti disposizioni:

— articolo 3, paragrafi 1, 3, e 4, articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 6, articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/Ce,

— articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2000/69/Ce, e

— articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 4, paragrafi 1 e 2, articolo 5, articolo 9, paragrafi 1 e 3, e articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2002/3/Ce.

Articolo 2

 

La decisione 2001/839/Ce è abrogata.

Articolo 3

 

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Allegato

Questionario per la presentazione delle informazioni

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 168 KB


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