Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Prassi

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Ministero dell'interno

Lettera-circolare 5 luglio 2006, prot. n. Dcpst/A4/Rs/2700

Oggetto: Norme transitorie stabilite dal Dlgs 334/99

Ministero dell'interno

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Area rischi industriali

 

Alle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

loro sedi

 

e per conoscenza:

Alle Prefetture — Utg

loro sedi

Ai Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco

loro sedi

 

Come è noto, alcuni dei decreti previsti per l'attuazione delle disposizioni in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — tra gli altri quelli di cui all'articolo 8 ed all'articolo 25 del Dlgs 334/99 — non risultano ancora emanati.

Questa amministrazione ha richiamato in più occasioni, presso le sedi istituzionali, l'importanza della definizione della materia in tutti i suoi aspetti, anche al fine di superare alcune difficoltà operative segnalate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Si evidenzia, tuttavia, che in attesa dell'emanazione di tali decreti — per la stesura dei quali questo Dipartimento ha fattivamente contribuito, in sinergia con le altre istituzioni interessate, anche attraverso l'elaborazione di bozze consegnate al competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — il legislatore ha stabilito delle norme transitorie che non hanno subito modifiche con l'emanazione del Dlgs 238/05.

Al riguardo, si richiama l'attenzione su quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 28 del Dlgs 334/99 per raccomandare di continuare ad operare tutte le necessarie verifiche in sede di istruttoria ex articolo 21 dello stesso Dlgs 334/99, segnalando tempestivamente ai gestori eventuali difformità formali e sostanziali del rapporto di sicurezza.

Per quanto attiene al sistema dei controlli, si invita ad una attenta lettura delle modifiche apportate dal Dlgs 238/05 agli articoli 8, 21 e 25 del Dlgs 334/99 al fine di indirizzare e svolgere in maniera conforme al dettato legislativo l'attività di competenza.

Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche di stabilimenti esistenti con aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del Dm 9 agosto 2000 — per i quali, qualora del caso, occorre procedere ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs 334/99, come indicato alla lettera m) della Lettera Circolare Prot. DCPST/A4/RS/3600 del 20 dicembre 2005 — si ricoda che, "fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza deve essere formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato A del decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato, e integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II".

Si evidenzia che, in attesa della definizione di tutta la disciplina, sia tecnica che amministrativa, in materia di rischi di incidente rilevante, il riferimento ad una norma specifica di prevenzione incendi — il Dm 2 agosto 1984 — risulta comunque utile e funzionale ad una lettura del rapporto di sicurezza finalizzata, anche in prospettiva futura come ribadito dal Dlgs 139/06, al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

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