Circolare MinInterno 18 febbraio 2004, n. 429
Sostanze pericolose - Istruzioni per il controllo delle notifiche cui sono tenuti i gestori degli impianti
Ministero dell'interno
Lettera circolare 18 febbraio 2004, prot. Dcpst/A4/RS/429
Oggetto: Dlgs 334/99, articolo 6 - Notifica
Ministero dell’interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Area rischi industriali
Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco — Loro sedi
e, per conoscenza:
Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco — Loro sedi
Alle Prefetture — U.T.G. — Loro sedi
Al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
Direzione per la Salvaguardia Ambientale
Viale C. Colombo, 44 — 00147 ROMA
Al Ministero delle attività produttive
D.G.E.R.M. — Ufficio C4
Via Molise, 2 — 00187 ROMA
Come è noto, l’articolo 6 del Dlgs 334/99 stabilisce modalità e contenuti relativi alla notifica che deve essere presentata dai gestori di stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I dello stesso decreto.
Nel richiamare l’attenzione sull’intero disposto dell’articolo in argomento, si evidenzia la necessità di procedere al coordinamento ed alla verifica delle attività derivanti dalla sua applicazione.
In particolare, come peraltro già indicato in precedenti note riguardanti l’oggetto, (cfr. Lettera Circolare Prot.n°NS 1308/4192 sott.1 del 25 febbraio 2000), si invitano i Direttori Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, in qualità di Presidenti dei Comitati Tecnici Regionali di Prevenzione Incendi di cui all’articolo 20 del Dpr 577/82, integrati così come stabilito dall’articolo 19 del Dlgs 334/99, a voler disporre la trasmissione di copia delle notifiche che pervengono al Comitato stesso, presentate dai gestori di attività a rischio di incidente rilevante (sia soggetti che non soggetti all’obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza), al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, ai fini del corretto espletamento delle procedure di prevenzione incendi, nonché all’Area Rischi Industriali di questo Dipartimento, per consentire l’aggiornamento della relativa attività di monitoraggio.
Inoltre, in considerazione di quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 6 in argomento, si evidenzia la necessità di verificare sistematicamente, al momento del ricevimento, la correttezza delle forme di autocertificazione attraverso le quali la notifica stessa viene sottoscritta, al fine di evitare successive osservazioni di carattere formale (cfr.Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Infine, con riferimento a quanto previsto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 6, si invita a porre particolare attenzione sul rispetto di modalità e tempi di eventuale aggiornamento delle notifiche stesse.