Danno ambientale e bonifiche

Giurisprudenza

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Ricorso Commissione Ce 9 dicembre 2003, causa C-516/03

Mancata bonifica di siti inquinati - Mancanza di risorse finanziarie sufficienti - Giustificazione -illegittimità

Commissione delle Comunità europee

Ricorso 9 dicembre 2003

(Guue 6 marzo 2004 n. C 59)

Ricorso del 9 dicembre 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

 

(Causa C-516/03)(2004/C 59/06)

Il 9 dicembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Minas Konstantinidis, membro del suo servizio giuridico e Roberto Amorosi, magistrato di Tribunale messo a disposizione dello stesso Servizio, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— constatare che la Repubblica Italiana, non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nella discarica di Campolungo (Ascoli Piceno) siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, non avendo adottato le misure necessarie affinchè il detentore dei rifiuti depositati nella suddetta discarica consegni tali rifiuti ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un’impresa che effettua le operazioni previste nell’allegato IIA o II B della direttiva, oppure provveda egli stesso al loro ricupero o smaltimento, è venuta meno agli obblighi di cui agli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442/Cee sui rifiuti come modificata dalla direttiva 91/156/Cee;

— condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

 

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione la Repubblica italiana non ha adottato nessuna misura atta ad assicurare che i rifiuti posti nella discarica di Campolungo fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo o senza usare procedimenti o metodi tali da arrecare pregiudizio all’ambiente. Le autorità italiane si sono limitate a sostenere che la progressiva mineralizzazione dei rifiuti è tale da mettere in dubbio la produzione di una quantità di 35 m3 al giorno di percolato, senza fornire però nessuna indicazione precisa in merito, ed anzi ammettendo esplicitamente la permanenza di una "possibile produzione e quindi diffusione del percolato". La Comissione ricorda inotre che, alla luce dell’articolo 175, paragrafo 4 del Trattato Ce, spetta agli Stati membri provvedere al finanziamento ed all’esecuzione della politica in materia ambientale sicchè la mancanza di risorse finanziarie sufficienti non può essere addotta a giustificazione dell’assenza di interventi concreti volti alla bonifica del sito. Deve pertanto concludersi che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 4 della direttiva.

Inoltre la Repubblica italiana ha omesso di adottare le misure necessarie affinchè il detentore dei rifiuti depositati nella discarica di Campolungo li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un’impresa che effettua le operazioni di cui agli allegati II A o II B della direttiva. Ne deriva che essa è venuta altresì meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 8 della direttiva.

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