Danno ambientale e bonifiche

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Milano, 28 novembre 2003

Danni ambientali e costituzione di parte civile, nei rapporti tra i soggetti legittimati vincono Stato ed Enti locali

(Vincenzo Dragani)

L'esercizio dei poteri processuali per il risarcimento dei danni ambientali da parte dello Stato e degli Enti locali inibisce l'analoga iniziativa da parte delle associazioni ambientali.

Questa, in estrema sintesi, la ratio dell'ordinanza emessa il 18 settembre 2003 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in materia di costituzione di parte civile delle associazioni ambientali nei processi per danni all'ecosistema.

 

Per il Gip le associazioni riconosciute ex articolo 13 della legge 349/1986 perdono la legittimazione all'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ambientale una volta che siano costituiti in giudizio tutti gli Enti territoriali previsti dall'articolo 18, comma 3 della stessa legge.

 

Le conclusioni del Giudice sono rette dalla lettura congiunta dei commi 3, 4 e 5 della legge 349/1986, in base ai quali:

— l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo (comma 3);

— le associazioni di cui all'articolo 13 della stessa legge e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza (comma 4);

— le associazioni individuate in base all'articolo 13 possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi (comma 5).

 

E per contestare interpretazioni differenti delle citate norme, il Gip di Santa Maria Capua Vetere si richiama nell'ordinanza ad altri provvedimenti, tra cui l'articolo 4 comma 3 della legge 3 agosto 1999, n. 265 che — sottolinea di Giudice — “stabilisce una legittimazione esclusivamente surrogatoria delle associazioni in questione quando prevede che esse possano proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale e che l'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate a favore o a carico dell'associazione”.

 

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