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Comunicazione Consiglio Ue 7 novembre 2003

Applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale - FlegT

Consiglio dell'Unione europea

Comunicazione 7 novembre 2003, n. 2003/C 268/01

(Guue 7 novembre 2003 n. C 268)

Conclusioni del Consiglio sull'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FlegT)

Il Consiglio dell'Unione europea

1. Considerando la risoluzione del Consiglio dell'11 novembre 1999 sulle foreste e lo sviluppo, in cui raccomanda alla Comunità e agli Stati membri di contribuire alla collaborazione tra la Comunità, gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e la società civile ai fini dell'efficace attuazione delle priorità connesse alle foreste a livello globale;

2. Rammentando le conclusioni del Consiglio sul vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Wssd), la dichiarazione politica di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e il piano di attuazione;

3. Riconoscendo che il piano d'azione FlegT proposto dalla Commissione costituisce parte del fermo impegno dell'Ue a contribuire attivamente ai processi internazionali quali il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (Unff), l'ampio programma di lavoro della convenzione sulla diversità biologica (Cbd) per quanto riguarda la diversità biologica delle foreste e l'organizzazione internazionale dei legni tropicali (Itto) e la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Cites);

4. Plaude al piano d'azione FlegT illustrato nella comunicazione della Commissione quale primo passo per misurarsi con il problema urgente del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname in un modo coordinato e in collaborazione con i paesi consumatori e quelli produttori, il settore privato ed altri soggetti interessati;

5. Riconosce che il disboscamento illegale è un problema complesso che richiede un approccio pluridisciplinare;

6. Riconosce che l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale vanno trattati nel quadro dello sviluppo sostenibile, della gestione sostenibile delle foreste e della lotta contro la povertà, nonché dell'uguaglianza sociale e della sovranità nazionale;

 

In particolare il Consiglio:

7. Riconosce la necessità che l'Ue contribuisca agli sforzi mondiali per affrontare il problema del disboscamento illegale;

8. Sottolinea l'importanza di una governance rafforzata nel settore forestale e il suo impatto positivo sulla lotta contro la povertà;

9. Esorta la Comunità e gli Stati membri ad avviare un dialogo politico con i principali paesi obiettivo in modo da dare impulso a una riforma della governance nel settore forestale, più specificamente ai fini di:

— rafforzare il regime fondiario e i diritti di accesso, specialmente per le collettività emarginate e rurali, e per le popolazioni indigene 1 ;

— rafforzare l'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, segnatamente degli attori non governativi e delle popolazioni indigene 2 , all'elaborazione e all'attuazione delle politiche;

— rafforzare la trasparenza in collegamento con le operazioni di sfruttamento forestale, anche mediante l'introduzione di un monitoraggio indipendente;

— ridurre la corruzione connessa al rilascio di licenze di sfruttamento forestale, nonché il taglio e il commercio di legname;

— coinvolgere il settore privato dei paesi produttori di legname negli sforzi volti a combattere il disboscamento illegale;

— affrontare altri problemi collegati con il disboscamento illegale, quali il finanziamento di conflitti violenti.

10. Invita la Comunità e gli Stati membri ad introdurre, anche in occasione del riesame di medio periodo dei documenti di strategia nazionale (Dsn), la governance nel settore forestale nelle strategie e nei programmi di cooperazione allo sviluppo, specialmente nelle regioni e nei paesi che hanno risorse forestali importanti, nonché a prevedere adeguati finanziamenti da linee di bilancio geografiche e tematiche al fine di sviluppare la capacità e sostenere l'attuazione di riforme chiave;

11. Invita la Commissione, unitamente agli Stati membri, a coinvolgere tutti i principali paesi consumatori e produttori e le organizzazioni di consumatori e produttori in un dialogo inteso a conseguire un consenso sul modo migliore per misurarsi con il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname, in particolare valutando le risposte a livello multilaterale e regionale e presentando e discutendo le idee sviluppate nel piano d'azione in opportuni consessi internazionali quali l'Unff, l'Itto, i processi regionali Fleg, il partenariato sulle risorse forestali dell'Asia e il partenariato sulle risorse forestali del Bacino del Congo;

12. Invita la Commissione, unitamente agli Stati membri, ad avviare un dibattito con i paesi produttori di legname e le organizzazioni regionali sulla loro disponibilità nei confronti di accordi di partenariato Fleg su base volontaria, nonché sulle loro idee in proposito e sulla portata di tali accordi e a riferire al Consiglio al riguardo entro il primo semestre 2004. I risultati delle discussioni fungeranno da base per un futuro dibattito sul mandato da dare alla Commissione affinché negozi con i partner interessati;

13. Invita la Commissione a esaminare le possibili misure illustrate nel piano d'azione, compresa la messa a punto di un regolamento e a valutare l'impatto interno ed esterno delle stesse; a considerare la possibilità di altre normative relative al controllo delle importazioni di legname raccolto illegalmente e di "legname da guerra" nonché la loro attuabilità, tenendo conto delle pertinenti iniziative in altri settori nonché dei meccanismi multilaterali esistenti e dell'impatto sulle industrie nazionali; a presentare i risultati al Consiglio entro il primo semestre del 2004;

14. Esorta gli Stati membri a trasmettere alla Commissione tutte le pertinenti informazioni relative alla normativa nazionale eventualmente applicabile per risolvere il problema del disboscamento illegale. Al riguardo il Consiglio propone agli Stati membri e alla Commissione di istituire una rete virtuale che faciliti lo scambio di informazioni sui risultati ottenuti.

Note ufficiali

1. Non esiste una posizione comune dell'Ue sull'uso dei termini "popolazioni indigene". Secondo alcuni Stati membri non si deve considerare che le popolazioni indigene abbiano il diritto all'autodeterminazione ai sensi dell'articolo 1 dell'ICCPR e del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, e l'uso di questi termini non implica che le popolazioni indigene abbiano il diritto di esercitare diritti collettivi.
2. Non esiste una posizione comune dell'Ue sull'uso dei termini "popolazioni indigene". Secondo alcuni Stati membri non si deve considerare che le popolazioni indigene abbiano il diritto all'autodeterminazione ai sensi dell'articolo 1 dell'ICCPR e del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, e l'uso di questi termini non implica che le popolazioni indigene abbiano il diritto di esercitare diritti collettivi.
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