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Il rispetto dei limiti introdotti dalla normativa vigente in materia di immissioni elettromagnetiche derivanti da elettrodotto non può escludere, nel singolo caso, una valutazione concreta della pregiudizialità o meno per la salute di coloro che sono esposti a siffatte immissioni.

 

Nella fattispecie il Tribunale di Bologna, assunte le risultanze degli accertamenti effettuati dalla sezione locale Arpa e facendo proprie le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio — che ha ritenuto comunque pericolosa per i ricorrenti l'esposizione a campi elettromagnetici superiori a 0,2 microtesla (un valore senza dubbio inferiore a quelli stabilito dal Dpcm 8 luglio 2003) — ha disposto nei confronti della Spa Rete Ferroviaria Italiana l'ordine di contenere l'induzione elettromagnetica nell'abitazione della ricorrente e nella pertinenziale area cortiliva nel limite di 0,2 microtesla e di adottare tutti gli interventi necessari a realizzare l'obiettivo indicato, assegnando al tal fine al CTU incaricato di provvedere alla predisposizione di un progetto sulla linea elettrica in oggetto idoneo a realizzare l'abbassamento dell'induzione a 0,20 microtesla assumendo come criterio l'ottimizzazione dei mezzi e il minimo sacrificio per il traffico ferroviario e indicando la durata dell'intervento.

 

L'ordinanza del Tribunale felsineo è stata pronunziata in seguito ad un ricorso d'urgenza ex articolo 700 C.p.c. proposto, per la tutela del proprio diritto alla salute, da un nucleo familiare residente nelle immediate vicinanze della linea elettrica aerea di alta tensione (132 Kv) di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ubicata ad una distanza inferiore a 10 metri dall'abitazione dei ricorrenti.

 

Orbene al fine di accertare — anche in virtù delle molteplici e al contempo contrastanti indagini svolte dalla ricerca scientifica in materia — l'effettiva sussistenza di un concreto pericolo per la salute degli interessati, il Giudice ha disposto una Ctu dalla quale è risultato che essi presentavano patologie di carattere tumorale ritenute riconducibili alla esposizione alle onde elettromagnetiche provenienti dalla linea elettrica di cui sopra e che un'immissione superiore al valore di 0,20 microtesla poteva considerarsi un forte fattore di rischio specie per quelle stesse patologie.

 

Tale riscontro ha portato il Tribunale a ritenere sussistente un pregiudizio attuale e grave al diritto alla salute dei ricorrenti, giacché, ripercorrendo il solco giurisprudenziale tracciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9893/2000, ha affermato che il rispetto dei parametri normativi di esercizio dell'attività ritenuta attualmente o potenzialmente lesiva del diritto alla salute non implica una presunzione assoluta di liceità delle immissioni, ben potendo esservi una situazione che, pur rispettosa dei suddetti parametri, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente, per tale diritto.

Soltanto in tal modo — ha ancora chiarito il Tribunale — anche in ossequio a quanto statuito dal principio di precauzione, è possibile garantire effettiva e concreta tutela alla salute, quale diritto costituzionalmente protetto, anche in settori, tra cui quello in esame, nei quali le conoscenze scientifiche non sono ancora giunte a risultati certi e definitivi.

 

Il Tribunale ha altresì rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente in favore del Giudice amministrativo osservando che l'articolo 33 comma secondo lettera e) del Dlgs 31 marzo 1998 n. 80 (così come successivamente modificato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205) demanda alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi e quelle il cui oggetto immediato è il pubblico servizio e non anche quelle la cui decisione può, in via di mero fatto e anche solo in via indiretta, comportare riflessi sul pubblico servizio.

 

Orbene, il Giudice rigettava detta eccezione osservando che dalla stessa prospettazione svolta nel ricorso introduttivo, si desume che il giudizio ha per oggetto la tutela di un diritto soggettivo, quella alla salute, e la circostanza che l'esito dello stesso possa essere quello di limitare il funzionamento della linea elettrica non perciò qualifica l'azione come attinente ad un pubblico servizio anziché, come essa è, d'urgenza ex articolo 700 C.p.c..

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