Sentenza Tar Veneto 27 maggio 2003, n. 3018
Edilizia - Installazione di cartelli pubblicitari - Diniego del Comune alla richiesta di installazione per generiche ragioni di estetica - Illegittimità
Tar Veneto
Sentenza 27 maggio 2003, n. 3018
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:
(omissis)
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso n. 2098/89, proposto da Società Manifesti Affissioni — S.M.A.. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Cesari e Giancarlo Tanzarella, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia S. Marco — Calle Acque 5010, come da mandato ricorso;
contro
il Comune di Rosà, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e dandone notizia
all'Ente Ferrovie dello Stato, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento del provvedimento sindacale 1.6.1989, n. 12597, di diniego concessione edilizia per apposizione cartello pubblicitario.
Visto il ricorso, notificato il 18.9.1989 e depositato presso la Segreteria il 26.9.1989, con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito nella pubblica udienza dell'8 maggio 2003 — relatore il Consigliere Alessandra Farina — l'avv. Sabrina Pelillo, in sostituzione dell'avv. Cesari, per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
La società ricorrente, Società Manifesti Affissioni — S.M.A., è concessionaria dell'Ente Ferrovie dello Stato per l'effettuazione della cd. "pubblicità ferroviaria".
In tale veste la stessa ha presentato istanza al Comune di Rosà per il rilascio dell'autorizzazione all'istallazione, sulla spalletta del cavalcavia ferroviario che sovrappassa la S.S. n. 47 in direzione Trento — Rosà, di un cartello pittorico ad uso pubblicitario.
Con provvedimento del 1 giugno 1989 n. 12597 il Sindaco del Comune di Rosà, richiamato il parere espresso dalla Commissione Edilizia, respingeva l'istanza della ricorrente adducendo ragioni di carattere estetico e di ornato.
Avverso il provvedimento di diniego la S.M.A. S.p.A. proponeva il ricorso in oggetto, lamentando, in primo luogo, la violazione del disposto di cui all'articolo 14, comma 4, septies, legge n. 488/86, nonché, in via subordinata, dell'articolo 79 della Lr n. 61/85, oltre alla sussistenza del vizio di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto assoluto dei presupposti, falsità della motivazione e tardività.
L'istanza presentata dalla ricorrente era stata inoltrata ai sensi dell'articolo 14, comma 4 septies della legge n. 488/86, il quale configura l'istituto del silenzio assenso, per cui, decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta, in mancanza di motivato parere negativo da parte del Comune, si doveva intendere rilasciata l'autorizzazione all'istallazione del mezzo pubblicitario.
In via subordinata, viene rilevata — sotto il profilo della disciplina edilizia, cui è stato ricondotto l'intervento da parte del Comune — l'intervenuta formazione, ai sensi dell'articolo 79 della Lr n. 61/85, del silenzio — assenso decorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta, di modo che l'Amministrazione avrebbe potuto intervenire unicamente in via di autotutela, disponendo, medinate adeguato riferimento alle ragioni di pubblico interesse, la revoca del silenzio assenso.
Rileva, altresì, la ricorrente che il provvedimento impugnato non ha esplicitato in base a quali disposizioni regolamentari comunali, disciplinanti la potestà autorizzatoria comunale in materia di pubblicità ferroviaria, è stata ritenuta non ammissibile l'installazione del mezzo pubblicitario.
Infine, la ricorrente lamenta l'illegittimità, in ogni caso, del diniego sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto non sono state esplicitate in modo adeguato le ragioni di incompatibilità dell'impianto con l'assetto dei luoghi.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
All'udienza dell'8 maggio 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Diritto
Il ricorso è fondato con riguardo al terzo motivo di doglianza.
Premesso che la disciplina richiamata in ricorso circa il potere autorizzatorio comunale in materia di disciplina della pubblicità ferroviaria non implica la sottrazione degli impianti pubblicitari alla disciplina edilizia, qualora l'installazione di cartelli pubblicitari assuma rilevanza ai fini urbanistici, essendo diverse le finalità perseguite dalla disciplina di cui alla legge n. 488/86 e da quella urbanistico edilizia, e ritenuto che nella fattispecie non sussistano i presupposti e le condizioni espressamente richieste dalla norma contenuta nell'articolo 79 della Lr n. 61/85 per la formazione del silenzio assenso in materia edilizia, ciò non di meno, il provvedimento di diniego assunto dal Comune di Rosà è insufficientemente motivato, avendo lo stesso fatto genericamente riferimento mediante il richiamo al parere espresso dalla Commissione edilizia, a ragioni di estetica e di ornato, senza minimamente indicare in quali termini il prospettato intervento di installazione del mezzo pubblicitario risultasse in contrasto con la disciplina urbanistica.
Di conseguenza, il ricorso può trovare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, l'8 maggio 2003.