Inquinamento (altre forme di)

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Milano, 24 febbraio 2006

Inquinamento elettromagnetico da elettrodotto: il Tribunale di Teramo prende posizione

(Alessandro Klun - Avvocato del Foro di Bologna)

Con ricorso ex articolo 700 C.p.c. taluni cittadini chiedevano l'immediata sospensione dei lavori di installazione, già intrapresi dalla Spa Enel, di un elettrodotto in località S.Egidio alla Vibrata — Alba Adriatica, variante di Corrosoli, tra i sostegni 46 e 55 assumendo da un lato la lesione del diritto alla salute e dall'altro del diritto di proprietà sotto il profilo della decurtazione del valore commerciale delle abitazioni e dei terreni di loro proprietà in quanto esposti ad una fonte di pericolo per il proprio stato di salute.

 

Con ordinanza depositata in data 4 novembre 2005, il Tribunale, in accoglimento di detto ricorso, disponeva nei confronti della società convenuta, l'immediata sospensione dei lavori di costruzione di detto elettrodotto vietandone altresì l'attivazione.

 

Il provvedimento in esame è di rilevanza assoluta in quanto l'attento Giudice adito afferma taluni principi inoppugnabili:

 

1) ha respinto l'eccezione sollevata dall'Enel di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario. Infatti secondo Enel la controversia, avendo ad oggetto, a suo dire, la legittimità o meno del provvedimento di autorizzazione dell'installazione e vertendo in materia di pubblico servizio, rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

— Senonché il Tribunale correttamente osserva che il petitum del giudizio è costituito da una preannunciata azione per il risarcimento del danno conseguente alla violazione del diritto alla salute e del diritto di proprietà, quali diritti soggettivi, e non dall'impugnazione dell'autorizzazione ottenuta da Enel;

— in secondo luogo esclude l'applicabilità, nel caso di specie, dell'articolo 33 Dlgs 31/3/1998 n. 80, come modificato dalla legge 21/7/2000 n. 205 che riserva al Giudice amministrativo le controversie in materia di pubblico servizio, rilevando che la competenza di quest'ultimo è espressamente esclusa, come prevede la seconda parte del secondo comma lettera e) del citato articolo, per le cause di carattere meramente risarcitorio relative a danni a cose e a persone come nel caso di specie.

 

2) ha affermato che il bene salute, diritto fondamentale dell'individuo previsto dall'articolo 32 della Costituzione, comprende non soltanto l'integrità psicofisica del soggetto ma anche il benessere psichico e la qualità di vita dello stesso, anche in mancanza di lesioni organiche immediatamente accertabili. Di qui la necessità di garantire tutela anche alla violazione di beni come la serenità personale dell'individuo, violazione che si ripercuote inevitabilmente sulla tranquillità del soggetto danneggiato "a causa di un costante stato di ansia che potrebbe essere determinato dalla consapevolezza di vivere e operare in luoghi potenzialmente pericolosi per la salute";

 

3) ha apprestato l'invocata tutela cautelare richiamando espressamente il più volte citato principio di precauzione previsto dall'articolo 174, par. 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea, osservando in particolare che "occorre prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, con conseguente divieto non solo, ovviamente, delle attività certamente dannose per la salute dei terzi ma anche di quelle probabilmente dannose ed anche eventualmente dannose";

 

4) riportandosi a taluni precedenti giurisprudenziali secondo i quali le immissioni elettromagnetiche da elettrodotto sono da considerarsi intollerabili anche se a bassa frequenza, ovvero con valori medi compresi tra 0,2 — 0,4 microtesla, ha ritenuto che nel caso di specie, ove i valori riscontrati erano inferiori a 3 microtesla, occorre sospendere immediatamente la costruzione e l'attivazione dell'impianto "non potendosi attendere che il rischio per la salute, anche se allo stato solo ipotizzato, si tramuti in danno irreparabile".

 

Si tratta come è evidente di principi di assoluto pregio che vanno ad affiancarsi a quelli di cui alle ordinanze emesse dal Tribunale di Bologna in materia di telefonia mobile. 

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