Rifiuti

Commenti e Approfondimenti

print

Premessa

Risale allo scorso 13 dicembre 2005 il secondo atto della procedura d'infrazione avviata da Bruxelles contro l'Italia in ordine alla cd. "delega ambientale" (legge 308/2004). Solo in questi giorni giorni, però, tale procedura è "venuta alla luce". Infatti, in quella data la Commissione ha indirizzato alla Repubblica italiana il parere motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato Ue per "non conformità all'articolo 1" direttiva 91/156/Cee sui rifiuti della citata "delega ambientale".

 

La prima fase della procedura era già stata avviata con la lettera di messa in mora, inviata dalla Commissione al Governo italiano in data 13 luglio 2005; la difesa nazionale giunta a Bruxelles il 17 novembre 2005 (prot. n. 13142) non sembra proprio aver convinto la Commissione a desistere; tant'è che siamo al secondo atto della procedura d'infrazione. Sembra che in questi giorni il Governo italiano abbia risposto anche al parere motivato, ma non ne conosciamo il merito.

 

La definizione di rifiuto (e sottoprodotti)

La Commissione ricorda la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue la quale ha stabilito (ex plurimis) che:

  • la definizione di rifiuto dipende dal termine "disfarsi", il quale deve essere interpretato in maniera estensiva;
  • i residuo di consumo ricadono nell'ambito della nozione di rifiuto;

taluni materiali o materie prime derivanti da processi di fabbricazione possono in determinati casi costituire "sottoprodotti", non ricadenti nell'ambito della nozione di rifiuto, soltanto a determinate condizioni, fra le quali che i materiali siano effettivamente riutilizzati, senza trasformazione, nel corso del processo di produzione (cfr. da ultimo sentenza 11 novembre 2004 — Niselli).

 

Come è evidente, la procedura d'infrazione non ha ad oggetto i sottoprodotti; infatti, essi non figurano nella legge 308/2004; tuttavia, essa ricorda quali siano: solo ed esclusivamente quelli che, tal quali, senza preventivo trattamento, sono reimpiegati nello ciclo produttivo che li ha generati (e non in un altro). In sostanza, per la Ue, il sottoprodotto è il "pronto all'uso" che viene reimpiegato nel luogo di produzione (sul punto, il Dlgs attuativo della delega, è oltremodo diverso, consentendo l'utilizzo del tal quale anche al di fuori del suo luogo di produzione).

 

I rottami

Dopo aver ricordato i commi relativi ai rottami metallici contenuti nell'unico articolo della "legge delega", la Commissione osserva che "queste esclusioni, che hanno per effetto la non applicabilità delle disposizioni sulla gestione dei rifiuti di cui alla direttiva, sono contrarie alla direttiva stessa, che non può essere derogata da una norma di diritto interno, e che non prevede alcuna esclusione dal suo ambito di applicazione per i rottami derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo e riutilizzabili nell'industria siderurgica o metallurgica, né per il combustibile ottenuto dai rifiuti" .

 

La Commissione rincara la dose affermando che "l'effettivo impiego nei cicli dell'industria siderurgica o metallurgica possa, nella realtà, corrispondere proprio alle operazioni di recupero di rifiuti che la direttiva 75/442/Cee modificata, sottopone a controllo. Tali operazioni fanno parte, ai sensi della direttiva, della gestione dei rifiuti (articolo 2d) e come tali devono essere oggetto del sistema di sorveglianza istituito dalla direttiva stessa".

 

Il Cdr di qualità elevata

Con riferimento all'esclusione dell'Rdf di qualità elevata, la Commissione osserva che in primo luogo la qualifica di rifiuti di tale materiale è riconosciuta dallo stesso Legislatore italiano, laddove non l'ha inserito tra le esclusioni di cui all'articolo 8, Dlgs 22/1997.

La sua esclusione dal campo dei rifiuti è in palese contrasto con l'articolo 1 della direttiva 75/442/Cee come modificata.

Inoltre, esso è inserito nell'Elenco europeo dei rifiuti (Cer 191210), però non è inserito nell'allegato II, regolamento (Cee) 259/93 (lista verde). Pertanto, le sue spedizioni transfrontaliere sono soggette alle procedure di notifica ed ai controlli previsti dal citato regolamento (Cee) 259/93.

Che nel Cdr di qualità elevata vi sia una minore presenza di umidità e di sostanze inquinanti, nonché un maggior potere calorifico non sono elementi decisivi per poter concludere nel senso della esclusione dell'Rdf di qualità elevata dalla nozione di rifiuto ai sensi dell'articolo 1 della direttiva come interpretato dalla Corte, "come non è rilevante il fatto che — per rispondere alla norma Uni— l'Rdf deve essere stoccato, movimentato e trasportato con modalità tali da evitare spandimenti accidentali, fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive e contaminazione di aria, acqua e suolo" .

 

La reiterata e persistente violazione della definizione di "rifiuto"

La legge 308/2004, secondo la Commissione, sottrae "indebitamente alcuni rifiuti dall'ambito di applicazione" del Decreto Ronchi e costituisce la "reiterazione di una prassi legislativa consolidata in Italia e contraria alla direttiva, nonostante le pronunce della Corte di Giustizia in materia".

 

Al riguardo, la Commissione ricorda l'articolo 14, legge 178/2002 che, sebbene censurato dalla sentenza 11 novembre 2004 (C-457/02; Niselli), non ha indotto il Governo italiano ad adeguare la normativa nazionale alla luce dei principi ivi espressi. Anzi, il Governo ha "introdotto nella normativa italiana talune nuove esclusioni contrarie alla direttiva", facendo salvo, con la legge 308/2004, quello stesso articolo 14, già in precedenza censurato dalla Corte europea di Giustizia.

 

Analoga violazione, la Commissione la registra in ordine alla lolla di riso, come citata nella legge 308/2004.

 

Conclusioni

Siamo, dunque, all'ultimo atto della procedura d'infrazione. Se il Governo italiano non riesce a convincere Bruxelles della fondatezza della sottrazione dalla direttiva sui rifiuti di rottami, Cdr e sottoprodotti, l'Italia sarà deferita (ancora una volta) alla Corte europea di Giustizia.

Laddove ciò accadesse, la futura sentenza, già pone una pesantissima ipoteca sul cd. "Tu ambientale" attuativo della legge 308/2004. Infatti, le disposizioni ivi contenute riproducono in modo pressoché pedissequo quanto previsto dalla legge 308/2004 per le parti di immediata applicazione (Cdr di qualità elevata e rottami). Per carità, si può sempre fare finta che Bruxelles sia lontana, fredda ed insensibile alle istanze dell'Italia; tuttavia il contrasto tra leggi nazionali e leggi comunitarie non giova a nessuno, soprattutto alle imprese che non riescono mai a capire con certezza quale sia il regime applicabile.

 

Comunicato della Commissione Ce del 3 luglio 2006

In data 3 luglio 2006 la Commissione Ce ha comunicato l'intenzione di deferire l'Italia alla Corte europea di Giustizia in relazione all'esclusione dal regime dei rifiuti — legge 308/2004 e Dlgs 152/2006 — del Cdr di qualità, dei rottami metallici e di altri rifiuti utilizzati nell'industria siderurgica/metallurgica.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598