Imballaggi

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Roma, 17 febbraio 2006 (Ultimo aggiornamento: 14/11/2008)

Il MinSalute chiarisce quando le cassette in polietilene e polipropilene ad alta densità riciclate possono venire a contatto con gli alimenti

(Paola Ficco)

Dal 1° marzo 2006 una lunga serie di alimenti (naturalmente protetti da una spessa barriera) potranno essere contenuti in cassette realizzate in plastica riciclata.

 

È stato pubblicato sulla Gu n. 37 dello scorso 14 febbraio il Dm Salute 22 dicembre 2005, n. 299 che, modificando il Dm 21 marzo 1973, introduce una nuova disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari. Il Dm è un regolamento, come tale entra in vigore il 1° marzo 2006.

 

Il problema

La soluzione è nuova, ma il problema è antico. Infatti, risale ad un quesito posto nel 1999 da Assolegno all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti circa la compatibilità tra il divieto sancito dall'articolo 13, Dm 21 marzo 1973 cit., (impiegare per la preparazione di imballaggi per alimenti, materie plastiche di scarto ed oggetti di materiale plastico già utilizzati) e alcuni passaggi del piano di prevenzione del Conip (Consorzio nazionale imballaggi in plastica). Si tratta del Consorzio "autonomo" creato tra i produttori di imballaggi in plastica secondari e terziari ai sensi dell'articolo 38, Dlgs 22/1997 per raccogliere e riciclare i rifiuti di imballaggio secondari e terziari, in alternativa all'adesione di tali produttori ai consorzi di filiera di cui all'articolo 40 dello stesso Decreto.

 

I precedenti

L'Osservatorio si rivolse al Ministero della Sanità che chiedeva al suo Organo tecnico (Iss, Istituto Superiore di Sanità) un parere circa la compatibilità tra imballaggi riciclati ed alimenti. Il 16 ottobre 2000, l'Istituto Superiore di Sanità espresse il proprio parere al Ministero della Sanità ed all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, fugando ogni dubbio circa la compatibilità tra imballaggi secondari e terziari e alimenti. Infatti, tali contenitori non sono destinati al contatto diretto con il contenuto, poiché tra imballaggio ed alimento viene inserito un "materiale dotato di effetto barriera" (diversamente si avrebbe un imballaggio primario). Dunque, secondo l'Istituto Superiore di Sanità è questo "materiale dotato di effetto barriera" (cestini, alveoli, buste, ecc.) che deve essere conforme al Dm 21 marzo 1973, cioè deve essere realizzato in materiale nuovo e non riciclato. Inoltre, secondo l'istituto, sull'imballaggio deve essere apposta una specifica indicazione che ne renda impossibile l'uso improprio.

 

Quindi, sulla compatibilità tra sanità e ambiente, l'Istituto Superiore di Sanità confermava l'impossibilità normativa di porre l'imballaggio primario prodotto con materiale riciclato a contatto con l'alimento, ma si rendeva conto della necessità del riciclaggio ed auspicava una sperimentazione tesa a verificare l'effettivo rischio di contaminazione in caso di contatto diretto tra imballaggio primario ed alimenti.

Nel prosieguo, l'attività di ricerca e sperimentazione è andata avanti e l'Istituto Superiore di Sanità ha emesso due altri pareri: 29 luglio 2002 ed 8 aprile 2004, espressamente richiamati nel preambolo del Dm 299/2005. In tale preambolo si legge anche che l'Istituto medesimo ha proposto di "estendere l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo anche di cassette in polietilene ad alta densità ottenute da materiali di secondo impiego".

 

Il nuovo Dm 299/2005Il nuovo Dm 299/2005 si pone sulla scia dei pregressi come più sopra evidenziati ed è stato emanato dopo una lunga sequela procedimentale dove spiccano:

— l'input del Conip;

— il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 14 luglio 2004;

— la comunicazione alla Commissione Ue del 21 ottobre 2004.

Infatti, la novella introdotta dal nuovo Dm prevede una deroga al divieto imposto dal già citato articolo 13, Dm 21 marzo 1973 e consente la produzione di cassette in polipropilene e polietilene ad alta densità da materiale riciclato purché

— il materiale o le cassette di recupero siano costituiti da materie plastiche originariamente idonee al contatto con gli alimenti;

— tali materiali e cassette non siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.

 

Il contatto è consentito solo con i seguenti prodotti dell'ortofrutta:

aglio;

ananas;

anguria;

anacardi con guscio;

arachidi con guscio;

banane;

castagne;

cipolle secche;

cocco;

fichi d'India;

legumi freschi con tegumento;

mandorle con guscio;

melograni;

meloni;

nocciole con guscio;

noci con guscio;

pinoli con guscio;

pistacchi con guscio.

 

Tali alimenti sono indicati nell'allegato V che il nuovo Dm 299/2005 ha aggiunto all'originario Dm 21 marzo 1973. Il contatto di questi alimenti con le cassette in plastica riciclate è consentito purché nella produzione si impieghino anche le sostanze indicate nel nuovo Dm.

 

La situazione attuale

Quanto precede evidenzia dunque, che le cassette in polietilene e polipropilene ad alta densità riciclate possono venire a contatto con gli alimenti solo nei seguenti casi:

— alimenti privi di buccia: solo se protetti da materiali ad effetto barriera (es. cestini). In questo caso la cassetta è un imballaggio secondario o terziario;

— alimenti con buccia: quelli di cui all'allegato V al nuovo Dm 299/2005. In questo secondo caso, invece, la cassetta è un imballaggio primario.

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