Sicurezza sul lavoro

Giurisprudenza (Normativa regionale)

print

Tar Sicilia

Sentenza 13 maggio 2003, n. 799

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione II, ha pronunziato la seguente

 

Sentenza

ai sensi dell'articolo 25 legge 241/1990

sul ricorso n.2640/2002 R.G., sezione II, proposto da (...) rappresentata e difesa dall'avv. D. C., elettivamente domiciliata in (…), presso lo studio dell'Avv. G. L.;

 

contro

l'Istituto professionale per i servizi alberghieri — Ipssartc (…) in persona del Dirigente Scolastico pro — tempore, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

e nei confronti

di (...) in qualità di dirigente scolastico dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri — Ipssartc — (…), rappresentata e difesa dall'Avv. A. P. presso il cui studio, in Palermo via Manin n. 7, è elettivamente domiciliata — interveniente;

 

Per l'annullamento

del silenzio rifiuto ex articolo 25 della legge n. 241/1990 , formatosi in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente in data 24.4.2002 finalizzata ad ottenere copia integrale del documento rischi adottato dall'istituto ai sensi della legge n. 626/1994.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visto l'atto di intervento proposto da (...);

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore il referendario Luca Morbelli;

Udito alla camera di consiglio del 16 gennaio 2003 l'Avv. A.P. per l'interveniente e l'Avvocato dello Stato per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

Premesso

— che la ricorrente, delegato sindacale GILDA per il personale insegnante dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri — (…) ha richiesto, con istanza depositata in data 24.4.2002, copia integrale del Documento dei rischi di cui alla legge n. 626/1994;

— che il predetto istituto non ha provveduto entro i termini previsti a quanto richiesto dalla ricorrente;

— che quest'ultima con il ricorso proposto ha chiesto l'annullamento del silenzio — rifiuto formatosi ex articolo 25 della legge n. 241/1990;

— che nella camera di consiglio del 16 gennaio 2003 la difesa dell'amministrazione e dell'interveniente hanno chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato;

 

Considerato

— che la ricorrente ha rispettato le procedure ed i termini di cui all'articolo 25 legge 241/1990 ed in particolare ha motivato sufficientemente la richiesta con il riferimento alla propria qualità di dipendente dell'istituto;

— che la stessa ha interesse a conoscere il documento richiesto in quanto inerente ad interessi essenziali della persona quali la tutela preventiva della salute;

— che il particolare regime di pubblicità del documento rischi, previsto dagli articoli 19 comma 5 e 4 comma 3 della legge 626/1994, sostanziandosi nella visione integrale riservata ai soli responsabili dei rischi e nell'affissione all'albo, limitatamente ad alcune parti dello stesso, non esclude la possibilità di una sua conoscenza integrale ai sensi della legge n. 241/1990 ma costituisce informazione preliminare tale da mettere in condizione i lavoratori interessati di ottenerne la visione integrale o l'estrazione di copia, non sussistendo alcun interesse meritevole di tutela che si contrapponga alla piena ostensibilità del documento;

— che, pertanto, le giustificazioni addotte dal Dirigente dell'istituto in data 5.6.2002 non costituiscono motivazione valida per escludere il diritto di accesso;

— che, conseguentemente, va accolto il ricorso in epigrafe e dichiarato l'obbligo dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri (…) di rilasciare i documenti indicati nell'istanza di che trattasi;

— che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio;

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, in accoglimento del ricorso indicato in epigrafe, ordina all' l'Istituto professionale per i servizi alberghieri (…), in persona del dirigente scolastico pro-tempore, di rilasciare alla ricorrente gli atti dalla stessa richiesti con l'istanza di cui in narrativa, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2003 in Camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria addì 13.5.03

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598