Sentenza Tar Emilia Romagna-Parma 21 maggio 2003, n. 279
Elettrosmog - Stazioni radio base per telefonia cellulare - Concessione edilizia - Rilascio - Preventiva procedura di Via - Necessità - Mancanza - Illegittimità - Pareri rilasciati dalla Usl e dall'Arpa - Non possono sostituire la procedura di Via
Tar Emilia-Romagna
Sentenza 21 maggio 2003, n. 279
(omissis)
per l'annullamento
previa sospensiva, della concessione ad edificare n. 2000/11274 del 4/12/2000 rilasciata dal Comune di Correggio a Telecom Italia Mobile S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o non conosciuto
e per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione del provvedimento impugnato, nella misura da quantificare in corso di causa
(omissis)
Fatto
Con il ricorso n. 53 del 2001, notificato il 23/1/2001 e depositato il 2/2/2002 i ricorrenti chiedono l'annullamento, previa sospensiva, della concessione ad edificare n. 2000/11274 del 4/12/2000 rilasciata dal Comune di Correggio a Telecom Italia Mobile S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o non conosciuto.
Essi chiedono, inoltre, l'accertamento del loro diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione del provvedimento impugnato, nella misura da quantificare in corso di causa.
Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, i ricorrenti deducono, a sostegno dell'impugnativa, i seguenti motivi in diritto.
1) Violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del Dpr n. 318 del 1997; dell'articolo 2 bis del Dl n. 115 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 1997; dell'articolo 4 della legge n. 249 del 1997;
I ricorrenti sono proprietari di immobili ad uso civile abitazione siti nelle adiacenze del sito in cui si sta realizzando un impianto per la telefonia mobile cellulare di proprietà della Telecom Italia Mobile; impianto assentito dal Comune di Correggio con il provvedimento impugnato.
Quest'ultimo è illegittimo per violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del Dpr n. 318 del 1997, dato che il progetto dell'impianto, prima del rilascio della concessione edilizia, non è stato sottoposto alle opportune procedure di valutazione di impatto ambientale richieste dalla suddetta disposizione.
La valutazione d'impatto ambientale appartiene alla materia urbanistica, secondo quanto definito dall'articolo 80 del Dpr n. 616 del 1977 ed essa, pertanto, non può essere confusa con la mera stima della compatibilità dei campi elettromagnetici ai valori limite di esposizione della popolazione di cui al Dm n. 381 del 1998, operata dalle Ausl e/o dall'Arpa.
Nel caso di specie, manca totalmente la Via da parte della Regione, né può ritenersi che lo studio fornito dall'Arpa in data 8/11/2000, possa in qualche modo sopperire a tale carenza, poiché appare evidente che Arpa ha esaminato solamente i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il rilascio della concessione edilizia per l'installazione delle stazioni radio base di telefonia mobile sia subordinata alla positiva valutazione di impatto ambientale dell'opera da parte della Regione di appartenenza; ciò sulla base del rilievo che "il precetto del comma 2 dell'articolo 2 bis del Dl n. 115 del 1997, convertito nella legge n. 189 del 1997, che prevede per l'installazione di infrastrutture opportune procedure di valutazione di impatto ambientale, è autonomo da quello di cui al comma 1, attinente alla compatibilità con le norme relative ai rischi sanitari per la popolazione, cui non può essere ridotto…".
2) — Violazione dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 8 e seguenti della Lr n. 30 del 2000;
Nel caso in esame, i ricorrenti, pur essendo portatori di un interesse giuridicamente rilevante, non sono stati informati dall'amministrazione comunale dell'avvio del procedimento di rilascio di concessione edilizia e ciò contrasta con l'obbligo previsto dagli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
3) — Eccesso di potere per carenza di attività istruttoria; illogicità manifesta e mancanza di motivazione; Violazione dell'articolo 8 e seguenti della Lr n. 30 del 2000;
Sussiste una grave lacuna nell'istruttoria esperita dall'amministrazione comunale, laddove non solo non ha acquisito il parere sull'impatto ambientale dell'impianto, ma anche laddove non ha acquisito dati in riferimento al potenziale inquinamento elettromagnetico conseguente alla sommatoria degli impianti esistenti sul medesimo traliccio.
L'articolo 8, comma 8, della Lr n. 30 del 2000 recita "Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'articolo 11 nel termine ivi previsto".
Quest'ultimo articolo dispone "I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici".
Ora, pur essendo la concessione edilizia impugnata successiva alla data di entrata in vigore della Lr 31/10/2000 n. 30, non risulta che la società Tim abbia provveduto al deposito della mappa di cui all'articolo 11 Lr n. 30 del 2000, pertanto l'impianto di cui è causa non doveva essere autorizzato o per lo meno l'istruttoria esperita doveva essere integrata.
Inoltre, la concessione rilasciata non pare conforme al dettato normativo della Lr n. 30 del 2000, che per gli impianti fissi di telefonia mobile prevede un'autorizzazione; né tanto meno risulta che, ai sensi dell'articolo 21 comma 2 della legge, l'autorizzazione sia stata contenuta nella concessione edilizia rilasciata.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso in quanto lo ritiene infondato.
Si è inoltre costituita in giudizio la società controinteressata, che, con la comparsa di costituzione e successiva memoria, chiede la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
Alla pubblica udienza del 15/4/2003 la causa è stata chiamata ed è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
Diritto
Con il ricorso in esame, alcuni residenti nella frazione di Budrio del Comune di Correggio chiedono l'annullamento della concessione edilizia rilasciata dalla suddetta Amministrazione comunale alla S.p.A. Tim Telecom Italia Mobile per la realizzazione di una stazione radio base per l'installazione di antenne di telefonia cellulare da collocarsi nelle vicinanze delle abitazioni dei ricorrenti.
Con il primo motivo, i ricorrenti ritengono che la concessione edilizia impugnata sia illegittima per violazione dell'articolo 2 bis del Dl n. 115 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 1997, laddove tale disposizione prevede che l'installazione di impianti di telefonia mobile sia previamente sottoposta "ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale".
Nel caso in esame, infatti, l'assentimento del titolo edilizio in favore di S.p.A. Tim non risulta che sia stato preceduto da alcuna valutazione d'impatto ambientale da parte dei competenti uffici regionali.
Il Collegio deve osservare che il motivo è fondato.
Invero, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato in "subiecta materia" (orientamento pienamente condiviso dal Collegio), l'articolo 2 bis del Dl 1/5/1997 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 1/7/1997, ha introdotto nell'ordinamento una previsione normativa non programmatica, ma immediatamente applicabile, intesa ad imporre per l'installazione di stazioni radio base procedure, se pure non rituali, di valutazione di impatto ambientale, anche in assenza di specifica normativa regionale.
Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, da parte della competente amministrazione comunale deve essere preceduto da procedura di Via (v. C.d.S., sez. VI, ord. caut. n. 4588 del 22/10/2002; n. 2329 del 4/6/2002; n. 5943 del 6/11/2001; n. 6637 del 14/12/2001, n. 3960 del 28/7/2000 nonché — con specifico riferimento alla causa in esame — n. 2900 del 23/5/2001; contra: Tar Lombardia -Mi— sez. 1°, n. 7911 del 10/12/2001; Tar Veneto n. 1424 del 6/6/2001) .
Nel caso in esame, il progetto della S.p.A. Tim non è stato sottoposto ad alcuna valutazione di impatto ambientale, dato che i pareri resi dalla Usl e dall'Arpa, non possono ritenersi succedanei di tale necessaria procedura, attenendo essi esclusivamente al rispetto dei limiti delle emissioni elettromagnetiche degli impianti di telefonia mobile.
Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti ritengono illegittimo il provvedimento impugnato per violazione degli articoli 8 e seguenti della legge della Regione Emilia Romagna 31/10/2000 n. 30,
Il Collegio deve rilevare che anche tale motivo è fondato.
L'articolo 8, comma 8 della citata legge regionale dispone che "Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'articolo 11 nel termine ivi previsto".
A sua volta, la norma da ultimo richiamata dispone che "I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici".
Dato che la suddetta normativa regionale è entrata in vigore prima dell'adozione dell'impugnato titolo concessorio, l'Amministrazione comunale non doveva rilasciare quest'ultimo in mancanza della completa mappatura degli impianti richiesta tassativamente dalla legge regionale.
Al riguardo, occorre sottolineare che a nulla rileva il fatto che al momento del rilascio della concessione edilizia non fosse ancora decorso il termine semestrale richiesto ai gestori per presentare la mappa degli impianti fissi di telefonia mobile, dato che era onere dei gestori stessi produrre il più tempestivamente possibile la documentazione richiesta dalla legge al fine di fare completare la fase istruttoria all'amministrazione comunale procedente e, conseguentemente, di ottenere il rilascio della richiesta concessione edilizia.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è accolto e, per l'effetto, è annullata la concessione edilizia impugnata.
La natura assorbente dei motivi accolti, esime il Collegio dall'esaminare le ulteriori censure rassegnate dai ricorrenti.
Deve essere respinta, invece, l'azione risarcitoria proposta dai ricorrenti per insussistenza del danno lamentato.
Infatti, per effetto dell' ordinanza di questo Tar (confermata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato), la gravata concessione edilizia è stata tempestivamente sospesa, con conseguente non entrata in funzione della stazione radio base di telefonia cellulare.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio;
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 53 del 2001 di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la concessione edilizia impugnata.
Respinge la richiesta di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2003 .
Depositata in Segreteria ai sensi dell'articolo 55 legge 18/4/82, n. 186.
Parma, li 21 maggio 2003.