Sentenza Tar Marche 3 marzo 2003, n. 43
Utilizzazione delle acque - Impianto di captazione - Autorizzazione regionale - Preventivo nulla-osta dell'ente gestore - Necessità
Tar Marche
Sentenza 3 marzo 2003, n. 43
(omissis)
Sentenza
sul ricorso n. 539 del 1999, proposto dalla s.r.l. (...), con sede in Montefortino (Ap), in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Greco, Gabriele Gusella e Claudia Cardenà, presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n. 119;
contro
l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con sede in Visso (Mc), in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Borgani, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n. 170, presso l'avv. Franco Boldrini;
per l'annullamento
— del provvedimento n. 2 del 26.2.1999 a firma del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con cui è stato formalizzato il diniego di rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla società ricorrente per la realizzazione della sorgente di captazione denominata "Fonte Gelata" nel territorio del Comune di Montegallo (Ap) e della relativa condotta;
— di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Ente Parco dei Monti Sibillini;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 4 dicembre 2002, il Consigliere Galileo Omero Manzi;
Uditi l'avv. Claudia Cardenà per la parte ricorrente e l'avv. Luigi Frisina, delegato dall'avv. G.Borgani, per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
(omissis)
Diritto
Il ricorso va accolto, attesa la riconosciuta assorbente fondatezza della dedotta censura di difetto di istruttoria.
Oggetto di impugnativa risulta il diniego di nulla-osta opposto dall'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per quanto concerne la possibilità avanzata dalla società ricorrente operante nel settore dell'imbottigliamento e della commercializzazione di acque minerali, di ottenere l'autorizzazione da parte della competente autorità regionale a realizzare un impianto di captazione delle acque sgorganti dalla sorgente denominata "Fonte Gelata" ubicata nell'ambito del territorio del Parco in Comune di Montegallo, provincia di Ascoli Piceno.
Il coinvolgimento dell'Ente Parco nel procedimento di autorizzazione-concessione all'utilizzo delle suddette acque sorgive costituenti demanio idrico e comunque qualificate pubbliche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, ha trovato fondamento in quanto stabilito dall'articolo 13 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394 che subordina il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere all'interno dei parchi naturali, al preventivo nulla-osta dell'Ente gestore del Parco, al fine di consentire la verifica della conformità tra l'intervento e le disposizioni di salvaguardia delle aree naturali sottoposte a tutela.
Per quanto concerne in particolare la captazione delle acque sorgive nell'ambito delle aree naturali protette, l'articolo 25 della citata legge n. 36 del 1994, recante disposizioni in materia di risorse idriche, riconosce agli Enti Gestori delle rispettive aree protette la possibilità di individuare e definire preventivamente le acque che non possono essere oggetto di captazione, in quanto necessarie alla conservazione degli ecosistemi.
Orbene, secondo quanto è dato rilevare e desumere dagli atti di causa, l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, all'atto dell'adozione dell'impugnato diniego di nulla-osta, non aveva affatto provveduto a tale preliminare individuazione delle acque sorgive escluse da qualsiasi utilizzo privato in quanto necessarie per la conservazione dei rispettivi habitat naturali, per cui l'esame della domanda di nulla-osta avanzata dalla società ricorrente è avvenuto sulla base di uno specifico procedimento di valutazione della stessa che ha visto coinvolti una commissione consultiva operante presso l'Ente Parco e due consulenti appositamente incaricati dallo stesso Ente di valutare, ciascuno per quanto riguarda il proprio campo specialistico, le implicazioni derivanti dalla programmata iniziativa di captazione delle acque sorgive.
Tuttavia, dall'esame degli atti di causa, il Collegio ha potuto rilevare come il richiamato parere negativo espresso, in data 17.9.1998, dalla apposita Commissione consiliare incaricata di vagliare le domande di nulla-osta, in realtà, si è risolto in una valutazione compiuta da due soli componenti la Commissione (prof. (...) — Presidente dell'Ente Parco e sig. (...) Consigliere) nonostante tale organo collegiale di consulenza risultasse composto da una pluralità di soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello speciale regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio direttivo del Parco con delibera n. 2 del 29.3.1994, versato in copia agli atti di causa.
Anche per quanto riguarda le valutazioni compiute dai consulenti esterni non facenti parte della struttura operativa dell'Ente, il cui legittimo coinvolgimento nel procedimento esula dal presente sindacato giurisdizionale, il Collegio non può fare a meno di rilevare come le conclusioni formulate dall'esperto di idrogeologia dell'Università di Perugia prof. C. (...) non evidenziavano un'assoluta contrarietà al programmato intervento di sfruttamento della sorgente di Fonte Gelata, attesa la dichiarata incompletezza dei dati a disposizione per esprimere un definitivo parere esauriente, tenuto conto della segnalata mancanza di informazioni sicure sull'effettiva portata della sorgente in questione e delle altre poste sulla riva destra del Fosso Casale, nonché sui quantitativi di acqua oggetto di prelievo.
Per tali ragioni il suddetto consulente si era limitato ad evidenziare la necessità di completare tutta una serie di indagini indispensabili per la formulazione di un giudizio definitivo sulla compatibilità dell'impianto di captazione con la salvaguardia delle risorse idriche dell'intero sistema di sorgenti di cui faceva parte quella denominata Fonte Gelata.
Donde, in presenza della incompletezza delle informazioni e dei dati tecnici acquisiti nel contesto del procedimento conclusosi con l'impugnato diniego di nulla-osta, fondata va valutata la censura di difetto di istruttoria prospettata dalla parte ricorrente, poiché, da quanto si è avuto modo di evidenziare, si ha motivo di ritenere, da parte del Collegio, che a tale decisione l'Ente resistente sia obiettivamente pervenuto senza un'approfondita analisi degli aspetti tecnici segnalati dal consulente prof. (...) il quale aveva suggerito di valutare previa integrazione degli elementi conoscitivi mancanti.
Poiché risulta provato in atti che gli organi tecnici ed amministrati dall'Ente Parco dei Sibillini, si sono astenuti dal compiere gli approfondimenti istruttori suggeriti dal proprio consulente di fiducia, se ne deve dedurre che l'atto oggetto di gravame risulta effettivamente viziato sotto il profilo del difetto di istruttoria, poiché le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione per opporre il diniego di nulla-osta non trovano un esauriente riscontro nelle valutazioni tecniche che ingiustificatamente vengono ritenute contrarie all'iniziativa di captazione della sorgente, allorquando, le stesse, come si è visto, soprattutto per quanto riguarda il giudizio espresso dal prof. (...), non escludevano in assoluto la compatibilità dello sfruttamento delle acque sorgive con la salvaguardia dell'habitat naturale, se contenuto entro determinati quantitativi di prelievo.
Il riscontrato vizio di difetto di istruttoria trova ulteriore conferma nella decisione del Presidente dell'Ente Parco dei Monti Sibillini di soprassedere agli approfondimenti conoscitivi suggeriti dal consulente, attestata nelle premesse del provvedimento impugnato, che costituisce, ad avviso del Collegio, un ulteriore sintomo della superficialità che ha caratterizzato l'attività amministrativa di cui si controverte il cui esito, per i motivi esposti, si presenta in parte anche contraddittorio rispetto ai suggerimenti di integrazione istruttoria espressi dal suddetto esperto e frutto di un travisamento dei fatti, in quanto a ben vedere, il diniego di nulla osta è stato adottato anche sul presupposto di un definitivo parere contrario del prof. (...) che, come si è avuto modo di chiarire, non sussisteva nei termini ritenuti dall'Amministrazione intimata.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e conseguentemente va annullato il provvedimento impugnato, fatta salva e riservata ogni potestà dell'Amministrazione.
Sussistono, nel contempo, giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.".