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Raccomandazione Commissione Ce 96/280/Ce

Definizione delle piccole e medie imprese

Commissione delle Comunità europee

Raccomandazione 3 aprile 1996, n. 96/280/Ce

(Guce 30 aprile 1996 n. L 107)

Raccomandazione relativa alla definizione delle piccole e medie imprese

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che l'attuazione del programma integrato a favore delle piccole e medie imprese (Pmi) e dell'artigianato, (in prosieguo "programma integrato"), conformemente al Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione, richiede l'istituzione di un quadro coerente, visibile ed efficace nell'ambito del quale possa collocarsi la politica delle imprese a favore delle Pmi;

considerando che, molto prima dell'attuazione del programma integrato, varie politiche comunitarie, mirate alle Pmi, utilizzavano criteri diversi per la loro definizione; che una serie di politiche comunitarie è stata sviluppata progressivamente senza un approccio comune né un'opinione generale degli elementi che oggettivamente, costituiscono una Pmi; che ne deriva una difformità dei criteri utilizzati per definire una Pmi e, di conseguenza, una molteplicità di definizioni attualmente utilizzate a livello comunitario oltre alle definizioni utilizzate dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) e dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei) nonché una gamma piuttosto ampia di definizioni negli Stati membri;

considerando che molti Stati membri non dispongono di una definizione generale e si accontentano di regole basate sugli usi locali o relative a settori particolari; che altri applicano integralmente la definizione contenuta nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

considerando che l'esistenza di definizioni diverse a livello comunitario e a livello nazionale può generare incoerenze e, inoltre, comportare una distorsione della concorrenza tra le imprese; che il programma integrato mira ad un maggiore coordinamento tra, da un lato, le varie iniziative comunitarie a favore delle Pmi e, dall'altro, tra queste ultime e le iniziative esistenti a livello nazionale; che tali obiettivi possono essere realizzati con successo soltanto a condizione di chiarire la questione della definizione delle Pmi;

considerando che la relazione della Commissione al Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 ha messo in rilievo la necessità di uno sforzo riorientato a favore delle Pmi al fine di creare un maggior numero di posti di lavoro in tutti i settori dell'economia;

considerando che il Consiglio "ricerca" del 29 settembre 1994 ha convenuto che un trattamento preferenziale alle Pmi dovrebbe essere abbinato ad una definizione più chiara di una piccola o media impresa; che ha, di conseguenza, chiesto alla Commissione di riesaminare i criteri da adottare per definire le Pmi;

considerando che in una prima relazione presentata nel 1992 su richiesta del Consiglio "Industria" tenutosi il 28 maggio 1990, la Commissione aveva già proposto di limitare la proliferazione delle definizioni utilizzate a livello comunitario; che, in particolare, essa raccomandava l'adozione dei quattro criteri seguenti: numero di dipendenti, fatturato, totale di bilancio e indipendenza, nonché le soglie di 50 e 250 dipendenti, rispettivamente per le piccole e le medie imprese;

considerando che questa definizione è stata adottata nella disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle Pmi e in tutte le altre discipline o comunicazioni riguardanti gli aiuti di Stato adottati o riveduti a decorrere dal 1992 [in particolare la comunicazione della Commissione relativa alla procedura di approvazione accelerata per i regimi di aiuto alle Pmi, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà];

considerando che altri dispositivi adottano in totalità o in parte questa definizione, in particolare la direttiva 78/660/Cee, quarta direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/Ce, la decisione 94/217/Ce del Consiglio, del 19 aprile 1994, relativa alla concessione, da parte della Comunità, di abbuoni di interesse sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese a titolo dello strumento di prestito temporaneo, e la comunicazione della Commissione relativa all'iniziativa comunitaria Pmi nell'ambito dei fondi strutturali;

considerando, peraltro, che non si è ancora ottenuta una piena convergenza; che alcuni programmi fissano tuttora soglie molto diverse o trascurano certi criteri, ad esempio l'indipendenza;

considerando che è opportuno continuare e portare a termine tale processo di convergenza sulla base delle norme fissate nella disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle Pmi, e che la Commissione dovrebbe applicare, in tutte le politiche da essa gestite, gli stessi criteri e le stesse soglie che essa chiede agli Stati membri di rispettare;

considerando che in un mercato unico senza frontiere interne le imprese devono essere oggetto di un trattamento basato su di un nocciolo di regole comuni, in particolare per il sostegno dei pubblici poteri, nazionale o comunitario;

considerando che un tale approccio è tanto più necessario tenuto conto delle numerose interazioni tra le misure di sostegno nazionali e comunitarie a favore delle Pmi, ad esempio in materia di fondi strutturali e di ricerca; che occorre evitare che la Comunità concentri le sue iniziative su una certa categoria di Pmi e gli Stati membri su un'altra;

considerando che l'osservanza da parte della Commissione, degli Stati membri, della Bei e dell'Fei, della stessa definizione potenzierebbe la coerenza e l'efficacia delle politiche mirate alle Pmi e limiterebbe, di conseguenza, il rischio di distorsioni della concorrenza; che, inoltre, molti programmi destinati alle Pmi sono cofinanziati dagli Stati membri e dalla Comunità e, in taluni casi dalla Bei e dall'Fei;

considerando che, prima di proporre le soglie per la definizione delle Pmi, occorre rilevare che tale iniziativa di razionalizzazione e di determinazione di una norma di riferimento non implica che le imprese che superano tali soglie non meritano l'attenzione della Comunità o dei poteri pubblici; che sarebbe peraltro più opportuno risolvere tale problema attraverso misure specifiche nell'ambito dei relativi programmi, in particolare i programmi di cooperazione internazionale, piuttosto che adottare o conservare una definizione diversa di Pmi;

considerando che il criterio del numero di persone occupate è indubbiamente uno dei più significativi e va considerato come imperativo, ma che l'introduzione di un criterio finanziario è un complemento necessario per valutare la vera importanza e il rendimento di un'impresa, nonché la sua posizione nei confronti della concorrenza;

considerando, peraltro, che non sarebbe opportuno adottare come unico criterio finanziario il fatturato, in quando le imprese nel settore del commercio e della distribuzione fanno registrare, a motivo della loro natura, fatturati più elevati di quelli del settore manifatturiero e che, quindi, il criterio del fatturato andrebbe abbinato a quello del totale di bilancio, che rispecchia la ricchezza generale di un'impresa, con la possibilità di superamento di uno dei due criteri finanziari;

considerando che l'indipendenza è anch'essa un criterio fondamentale, in quanto una Pmi appartenente ad un grande gruppo dispone di mezzi e di sostegno inesistenti per le imprese concorrenti di dimensioni equivalenti; che occorre inoltre eliminare le strutture giuridiche composte di Pmi che formano un gruppo la cui potenza economica supera in realtà quella di una Pmi;

considerando che, quanto al criterio d'indipendenza, gli Stati membri, la Bei e l'Fei dovrebbero vigilare affinché la definizione non sia aggirata dalle imprese che, pur rispondendo formalmente a tale criterio, sono di fatto controllate da una sola grande impresa oppure, congiuntamente, da più grandi imprese;

considerando che le partecipazioni detenute dalle società di investimenti pubblici o da imprese di capitali di rischio in genere non fanno perdere ad un'impresa le caratteristiche di Pmi e che possono quindi essere considerate trascurabili; che ciò si applica parimenti alle partecipazioni detenute da investitori istituzionali che in genere mantengono rapporti d'indipendenza nei confronti dell'impresa in cui hanno investito;

considerando che occorre trovare una soluzione al problema delle imprese che, pur essendo Pmi, rivestono la forma di società per azioni le quali, a motivo della dispersione del loro capitale e dell'anonimato dei loro azionisti, non sono in grado di conoscere con precisione la composizione dell'azionariato né se possiedono o meno il requisito dell'indipendenza;

considerando, quindi, che è opportuno fissare soglie piuttosto rigorose per definire le Pmi, affinché le misure ad esse destinate avvantaggino effettivamente le imprese che subiscono lo svantaggio della loro dimensione;

considerando che la soglia di 500 dipendenti non è veramente selettiva, in quanto comprende la quasi totalità delle imprese (99,9 % dei 14 milioni di imprese) e quasi i 3/4 dell'economia europea in termini di occupazione e di fatturato; che, inoltre, un'impresa con 500 dipendenti dispone di risorse umane, finanziarie e tecniche che esulano ampiamente dall'ambito della media impresa, cioè identità tra proprietà e direzione, carattere spesso familiare e assenza di posizione dominante nel mercato;

considerando che le imprese con 250-500 dipendenti non soltanto detengono spesso posizioni molto forti sui rispettivi mercati, ma possiedono, inoltre, strutture molto solide di gestione in materia di produzione, vendite, commercializzazione, ricerca e gestione del personale, che le distinguono nettamente dalle medie imprese che non superino i 250 dipendenti; che esattamente in quest'ultimo gruppo simili strutture sono molto più fragili; che la soglia di 250 dipendenti rispecchia quindi in modo più significativo la realtà di una Pmi;

considerando che la soglia di 250 dipendenti è già la più diffusa tra le definizioni utilizzate a livello comunitario ed è stata ripresa nella legislazione di molti Stati membri dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle Pmi; che la Bei ha altresì deciso di utilizzare questa definizione per una quota rilevante dei prestiti accordati nell'ambito dello "strumento Pmi", previsto dalla decisione 94/217/Ce;

considerando che, secondo studi di Eurostat, il fatturato di un'impresa con 250 dipendenti non supera in media i 40 milioni di ECU (1994); che appare quindi ragionevole applicare una soglia di 40 milioni di ECU per il fatturato; che secondo recenti calcoli il rapporto medio tra il fatturato e il totale di bilancio è di 1,5 nel caso delle Pmi e delle piccole imprese e, di conseguenza, la soglia per il totale di bilancio andrebbe fissata a 27 milioni di ECU;

considerando peraltro che, all'interno delle Pmi, occorre operare una distinzione tra le medie imprese, le piccole imprese e le microimprese; che queste ultime non andrebbero assimilate alle imprese artigianali, che continueranno ad essere definite a livello nazionale a motivo delle loro caratteristiche specifiche;

considerando che con lo stesso metodo vanno fissate le soglie per le piccole imprese, cioè una soglia di 7 milioni di ECU per il fatturato e una soglia di 5 milioni di ECU per il totale di bilancio;

considerando che le soglie prescelte non rispecchiano necessariamente le Pmi o le piccole imprese medie, ma rappresentano massimali destinati a consentire a tutte le imprese che presentino le caratteristiche di una Pmi o di una piccola impresa di essere incluse nell'una o nell'altra categoria;

considerando che le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio fissate per definire le Pmi andrebbero rivedute, ove necessario, per tener conto dei mutamenti economici, come ad esempio i livelli di prezzo e gli aumenti di produttività delle imprese;

considerando che la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle Pmi sarà modificata sostituendo le definizioni attualmente utilizzate con un riferimento alla presente raccomandazione;

considerando che occorre inoltre prevedere, in occasione della prossima modificazione della direttiva 78/660/Cee, che consente agli Stati membri di esonerare le Pmi da taluni obblighi relativi alla pubblicazione dei conti, la Commissione proporrà che la definizione attuale sia sostituita da un riferimento alla presente raccomandazione;

considerando, inoltre, che nei bilanci delle iniziative rivolte alle Pmi, la Commissione, gli Stati membri, la Bei e l'Fei dovrebbero menzionare in modo preciso quali sono le imprese destinatarie, distinguendo tra varie categorie di Pmi in base alla dimensione; che una migliore conoscenza dei destinatari rende possibile un migliore adeguamento e un migliore orientamento delle misure proposte per le Pmi, con conseguente maggiore efficacia;

considerando che, dovendo salvaguardare un certo grado di flessibilità gli Stati membri, la Bei e l'Fei possono fissare soglie più basse di quelle comunitarie qualora volessero orientare una delle loro iniziative verso una categoria precisa di Pmi, visto che tali soglie rappresentano unicamente un massimale;

considerando che è altresì possibile agli Stati membri, alla Bei e all'Fei, per ragioni di semplificazione amministrativa, assumere unicamente un criterio, in particolare quello del numero di dipendenti, per l'attuazione di alcune loro politiche, ad eccezione dei campi contemplati dalle varie discipline in materia di aiuti di Stato che richiedono anche l'osservanza dei criteri finanziari;

considerando che la presente raccomandazione riguarda unicamente la definizione delle Pmi utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo;

formula la presente raccomandazione:

 

Articolo 1

Gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti sono invitati:

— a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 dell'allegato per tutti i loro programmi destinati alle "Pmi", alle "medie imprese", alle "piccole imprese" o alle "microimprese";

— a conformarsi ai massimali fissati per il fatturato e per il totale di bilancio, in caso di modificazione da parte della Commissione, in conformità dell'articolo 2 dell'allegato;

— a prendere le misure necessarie al fine di utilizzare le classi di dimensioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato, specialmente in sede di bilancio della loro utilizzazione degli strumenti finanziari comunitari.

 

Articolo 2

Le soglie di cui all'articolo 1 dell'allegato costituiscono dei massimali. Gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti possono fissare, in certi casi, soglie inferiori. Nell'attuazione di alcune delle loro politiche, essi possono inoltre applicare unicamente il criterio del numero di dipendenti, ad eccezione dei settori contemplati dalle varie discipline in materia di aiuti di Stato.

 

Articolo 3

Per consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti, gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti sono invitati a comunicare alla Commissione, prima del 31 dicembre 1997, le misure da essi adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

 

Articolo 4

La presente raccomandazione riguarda la definizione delle Pmi utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo, e ne sono destinatari gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti.

 

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1996.

 

Allegato

Definizione delle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione

 

Articolo 1

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate "Pmi", sono definite come imprese:

— aventi meno di 250 dipendenti, e

— aventi:

o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Ecu, o

un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Ecu,

— e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la "piccola impresa" è definita come un'impresa:

— avente meno di 50 dipendenti, e

— avente:

o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Ecu, o

un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Ecu,

— e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di Pmi o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

— se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;

— se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di Pmi o di piccola impresa, secondo il caso.

4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.

5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di Pmi, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di "Pmi", "media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa" soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consEcutivi.

7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

 

Articolo 2

La Commissione modifica i massimali fissati per il fatturato e il totale di bilancio ove necessario e, di norma, ogni quattro anni a partire dall'adozione della presente raccomandazione, per tener conto dell'andamento dell'economia nella Comunità.

 

Articolo 3

1. La Commissione si impegna a prendere le misure necessarie affinché la definizione delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1, si applichi a tutti i programmi da essa gestiti, in cui siano menzionati i termini "Pmi", "media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa".

2. La Commissione si impegna a prendere le misure necessarie per adeguare le statistiche da essa elaborate secondo le seguenti classi di dimensione:

— 0 dipendenti,

— 1 a 9 dipendenti,

— 10 a 49 dipendenti,

— 50 a 249 dipendenti,

— 250 a 499 dipendenti,

— 500 dipendenti ed oltre.

3. Gli attuali programmi comunitari che definiscono le Pmi con criteri diversi da quelli menzionati all'articolo 1, continueranno, a titolo transitorio, a produrre effetti e ad essere applicati alle imprese che, all'atto della loro adozione, erano considerate Pmi. Le modificazioni della definizione di Pmi nell'ambito di tali programmi potranno essere apportate soltanto adottando la definizione contenuta nella presente raccomandazione, sostituendo la definizione divergente con un riferimento a detta raccomandazione. Il periodo transitorio dovrebbe di massima scadere il 31 dicembre 1997. Peraltro, gli obblighi assunti dalla Commissione sulla base di tali programmi resteranno immutati.

4. Quando verrà modificata la direttiva 78/660/Cee, la Commissione proporrà che la vigente definizione delle Pmi venga sostituita da un riferimento alla definizione contenuta nella presente raccomandazione.

5. Qualsiasi disposizione adottata dalla Commissione, in cui si faccia menzione dei termini "Pmi", "media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa" o di altri termini analoghi, farà riferimento alla definizione contenuta nella presente raccomandazione.

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