Sostanze pericolose

Commenti e Approfondimenti

print

Milano, 13 maggio 2003

Mappatura delle aree a rischio amianto, le istruzioni del MinAmbiente

(Alessandro Radrizzani)

Entro il 22 agosto 2003 le Regioni dovranno definire una procedura per l'individuazione degli interventi di bonifica urgenti delle zone interessate dalla presenza di amianto.

 

Lo ha stabilito il DmAmbiente 18 marzo 2003, n. 101, che reca il "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93".

 

Il Dm, inoltre, dispone che la presenza di amianto sul territorio sia verificata anno per anno, e che entro il 30 giugno di ogni anno siano comunicati al MinAmbiente sia i risultati di tale verifica, sia i dati relativi agli interventi di bonifica effettuati e da effettuarsi; indica i criteri, le modalità di effettuazione e gli strumenti di realizzazione della mappatura, le modalità di realizzazione e di individuazione degli interventi di bonifica, le modalità di agevolazione degli interventi di bonifica e di smaltimento dei rifiuti, e le modalità di finanziamento delle operazioni di mappatura e di bonifica dei siti.

 

Criteri per la mappatura. La mappatura ha lo scopo di individuare i siti in cui vi sia amianto (anche per cause naturali) o in cui siano utilizzati materiali contenenti amianto.

Essa consta di due fasi: una prima fase, di individuazione e delimitazione dei siti; ed una seconda fase, di selezione dei siti, che mira ad individuare ove sia necessario procedere con interventi di bonifica urgenti.

Ai fini dell'individuazione dei siti, il decreto dispone che la presenza di amianto sia ricercata in 4 diverse "categorie" di siti, (indicati nell'allegato A, parte a del provvedimento e nella tabella qui sotto riportata), e che venga svolta utilizzando una serie di dati (indicati nell'allegato A, parte b del Dm 101/2003) quali, per esempio, la localizzazione del sito e la sua estensione, la sua distanza dai centri abitati, eccetera.

 

Categoria 1: impianti industriali attivi o dismessi (costruiti prima del 1994)

Impianti di lavorazione dell'amianto (impianti in cui l'amianto era "utilizzato come materia prima all'interno del processo produttivo")

Impianti NON di lavorazione dell'amianto (impianti in cui l'amianto è/era presente all'interno degli impianti)

Categoria 2: edifici pubblici o privati (12 tipologie) tra i quali

— scuole

— ospedali

— uffici della Pa

— impianti sportivi

— carceri

— cinema

— bibliolteche

— edifici residenziali

— centri della grande distribuzione commerciale

Categoria 3: presenza naturale

Ammassi rocciosi caratterizzati dalla presenza di amianto

Attività estrattive di lavorazione di rocce e minerali con presenza di amianto

Attività estrattive di lavorazione di rocce e minerali senza presenza di amianto in aree in cui si sospetta la presenza di amianto

Categoria 4: altra presenza di amianto da attività antropica

In questa categoria rientrano le aree caratterizzate da un ampio utilizzo di materiali contenenti amianto (per il dato quantitativo si deve rifarsi soprattutto ai "censimenti amianto" effettuati ex legge 27 marzo 1992, n. 257); il dato quantitativo dovrà "essere riferito alla popolazione presente nell'area ed al rischio di esposizione".

 

Interventi di bonifica. Il provvedimento individua una serie di obblighi, da attuarsi entro rigide scadenze temporali, a carico delle Regioni e delle Province autonome (riassunti nella tabella qui sotto).

Entro il

Obbligo

22 agosto 2003

Entro tale data le Regioni (e le Province autonome) dovranno definire le procedure per la "determinazione degli interventi di bonifica urgenti". A tal fine potranno collaborare (mediante la stipula di convenzioni) con l'Apat, l'Iss (Istituto superiore della sanità) e l'Ispesl.

30 giugno 2004

Entro tale data il MinAmbiente deve individuare (su indicazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano) e finanziare gli interventi di particolare urgenza.

Ogni anno

Le Regioni devono trasmettere al MinAmbiente una relazione sullo stato dei lavori finanziati.

30 giugno di ogni anno (prima scadenza: 2004)

Entro tale data devono essere comunicati al MinAmbiente le verifiche relative a riscontrare la presenza di amianto sul territorio, i dati relativi agli interventi di bonifica effettuati e da effettuarsi (comprese le priorità di attuazione).

 

Infine, il Dm specifica che i siti da bonificare urgentemente verranno individuati in base ad una serie di criteri (indicati nell'allegato B del provvedimento), tra i quali:

— l'area di estensione del sito;

— la tipologia di attività;

— la distanza dai centri abitati;

— la densità della popolazione interessata;

— la presenza di cause che favoriscono la dispersione di fibre.

 

Modalità di agevolazione degli interventi di bonifica e di smaltimento dei rifiuti. Il decreto prevede che a tal fine si tenga, presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, un "repertorio" che identifichi le aziende iscritte all'Albo.

 

Modalità di finanziamento delle operazioni di mappatura e di bonifica dei siti. Il provvedimento stanzia circa 5,3milioni di euro per gli interventi di bonifica di particolare urgenza; destina la stessa cifra al finanziamento delle attività di mappatura, ripartendo la cifra secondo le modalità di cui all'allegato C.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598