Energia

Normativa Vigente

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Decisione Consiglio Ue n. 2003/269/Ce

Approvazione dell'accordo Ce/Usa 'Energy Star' in sostituzione della decisione 2001/469/Ce

Parole chiave Parole chiave: Energia | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Qualità | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Informazione | Etichettatura | Etichettatura | Elettricità | Elettricità

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Consiglio dell'Unione europea

Decisione 8 aprile 2003, n. 2003/269/Ce

(Guue 17 aprile 2003 n. L 99)

Decisione del Consiglio dell'8 aprile 2003 concernente la conclusione per conto della Comunità dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

Il Consiglio del'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Dovrebbero essere stabilite le adeguate procedure comunitarie interne per assicurare il corretto funzionamento dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, firmato a Washington il 19 dicembre 2000. È necessario abilitare la Commissione, assistita dal Comitato speciale designato dal Consiglio, ad apportare talune modifiche tecniche dell'accordo e a prendere talune decisioni per la sua applicazione. In tutti gli altri casi la decisione deve essere adottata secondo le normali procedure.

(2) La revisione dell'attuazione è stata attribuita alla commissione tecnica istituita dall'accordo.

(3) Ciascuna parte ha designato un ente di gestione. La Comunità ha designato la Commissione come ente di gestione. Le parti possono modificare l'accordo e gli allegati e aggiungere nuovi allegati di comune accordo.

(4) La Corte di giustizia europea ha annullato la decisione 2001/469/Ce del Consiglio, del 14 maggio 2001, concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, che deve quindi essere sostituita.

(5) L'accordo dovrebbe essere approvato,

decide:

Articolo 1

L'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, con i suoi allegati, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo e degli allegati è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la notificazione scritta di cui all'articolo XII, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

1. La Commissione, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio, rappresenta la Comunità in seno alla commissione tecnica di cui all'articolo VI dell'accordo. Previa consultazione del comitato speciale, la Commissione provvede alle comunicazioni, alla cooperazione, al riesame dell'attuazione e alle notifiche di cui all'articolo V, paragrafo 5, all'articolo VI, paragrafi 1 e 2, e all'articolo VIII, paragrafo 4, dell'accordo.

2. In vista della preparazione della posizione della Comunità per quanto riguarda le modifiche delle specifiche e dell'elenco di apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo, la Commissione tiene conto di qualsiasi parere espresso dall'European Community Energy Star Board di cui agli articoli 8 e 11 del regolamento (Ce) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.

3. La posizione della Comunità in merito alle decisioni che devono prendere gli enti di gestione è determinata, per quanto riguarda le modifiche da apportare alle specifiche tecniche delle apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo, dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1.

4. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità relativa alle decisioni che gli enti di gestione o le parti dovranno adottare è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione a norma dell'articolo 300 del trattato.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.

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