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Ddl recante disposizioni in materia di incentivi per la certificazione di qualità ambientale Emas e in materia di detassazione dei redditi di impresa destinati agli investimenti ambientali

Presentato il 18 dicembre 2002

Parlamento italiano

Ddl n. 3494

Disposizioni in materia di incentivi per la certificazione di qualità ambientale Emas e in materia di detassazione dei redditi di impresa destinati agli investimenti ambientali

 

 

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge è finalizzata ad incentivare le piccole e medie imprese alla realizzazione di un sistema di gestione ambientale volto ad ottenere miglioramenti delle prestazioni ambientali, attraverso la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit, Emas, come definito dal regolamento (Ce) n.76l/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, di seguito denominato Registro Emas, nonché a prorogare e potenziare il fondo per la detassazione dei redditi di impresa destinati agli investimenti ambientali.

Articolo 2

Soggetti beneficiari e modalità di intervento

1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, e fatte salve le limitazioni settoriali e imposte dalla Commissione europea, che dal 1° gennaio 2003 ottengono l'iscrizione presso il Registro Emas, è concesso un credito di imposta.

2. Sono esclusi dal beneficio del credito d'imposta di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 88 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per tutte le procedure utilizzate per l'ottenimento della registrazione Emas, per un massimo di 2.500 euro, ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ottenimento della registrazione medesima, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) la domanda di iscrizione presso il Registro Emas sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2003;

b) le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro Emas siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale.

6. Al credito di imposta di cui al comma 1 si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione 6 marzo 1996, della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefìci eventualmente concessi ai sensi della citata comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio di applicazione del credito d'imposta.

Articolo 3

Dichiarazione di autocertificazione

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 2001, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Con specifici decreti dei Ministri competenti per le materie di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono disciplinate le modalità di formulazione e di presentazione delle dichiarazioni di autocertificazione di cui al comma 1".

2. I decreti di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 della legge 12 marzo 2001, n. 93, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4

Controlli

1. A decorrere dall'anno 2003, entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario, il Governo provvede a redigere un apposito elenco delle imprese che hanno usufruito, nel corso dello stesso anno, del beneficio del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1. Il Governo presenta altresì al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla valutazione dei benefìci ambientali conseguiti nonché alla competitività del sistema delle imprese.

Articolo 5

Fondo per la detassazione dei redditi di impresa destinati agli investimenti ambientali

1. La dotazione finanziaria del fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

Articolo 6

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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