Rifiuti

Documentazione Complementare

Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:



  Evidenzia modifiche:

print

Parlamento europeo

Risposta della Commissione Ce alla Interrogazione parlamentare Ue E-2336/02

(Guce 6 febbraio 2003 n. C 28 E)

Oggetto: Coke di petrolio come combustibile in grandi impianti di combustione

(2003/C 28 E/253)

Interrogazione scritta E-2336/02 di David Bowe (PSE) alla Commissione

(26 luglio 2002)

 

Approva o disapprova la Commissione l'uso di coke di petrolio come combustibile in grandi impianti di combustione in seno all'Unione europea dato che contiene elevati livelli di vanadio e nichel e che è stato dimostrato essere fonte di taluni problemi di salute per i lavoratori che trattano tale materiale? Può la Commissione fornire i suoi motivi a favore o contro l'uso di tale combustibile?

 

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(23 settembre 2002)

 

Le direttive 88/609/Cee e 2001/80/Ce concernenti la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, consentono l'alimentazione di tali impianti con coke di petrolio. Queste direttive stabiliscono limiti rigorosi per l'emissione nell'atmosfera di inquinanti, tra i quali le polveri, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico. Questi limiti dovrebbero inoltre far diminuire le emissioni di sostanze associate alle polveri, ad esempio metalli pesanti quali il nichel e il vanadio.

La normativa comunitaria applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro comprende in questo caso la direttiva 89/391/Cee del Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, la direttiva 98/24/Ce del Consiglio, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, e la direttiva 90/394/Cee del Consiglio, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro. Queste direttive stabiliscono in modo chiaro gli obblighi del datore di lavoro e fissano le misure preventive da adottare onde evitare rischi per la salute.

Va osservato che le autorità nazionali di ogni Stato membro sono responsabili del corretto recepimento di tali direttive e dell'applicazione della legislazione nazionale che recepisce le direttive. Pur tuttavia, la Commissione ha la facoltà di adottare misure adeguate, tra le quali avviare una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato Ce, nel caso di cattivo funzionamento dei pertinenti meccanismi di controllo.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598