Cambiamenti climatici

Normativa in Cantiere

print

Ddl recante "Norme per l'attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza, dell'innovazione del sistema energetico e della mobilità"

Presentato al Senato l'11 luglio 2006

N.d.R.: il Ddl S 786 è stato presentato al Senato l'11 luglio 2006; in data 19 settembre 2006 le Commissioni industria e ambiente riunite hanno iniziato l'esame del provvedimento.

Parlamento italiano

Ddl n. 786

Norme per l'attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza, dell'innovazione del sistema energetico e della mobilità

 

Capo I

Fonti energetiche rinnovabili

 

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge ha la finalità di ridurre le emissioni di gas di serra, in applicazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, e ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, riducendo i costi dell'importazione di energia primaria, favorendo l'innovazione tecnologica, la competitività, la qualità dello sviluppo e l'occupazione, adottando le migliori tecniche disponibili e le migliori esperienze europee ed internazionali, nonché promuovendo:

a) la crescita della produzione, della distribuzione e dell'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili;

b) la crescita dell'efficienza nella produzione, nella distribuzione e negli usi finali dell'energia;

c) l'innovazione del sistema energetico;

d) una mobilità più sostenibile.

 

Articolo 2

Tariffe minime incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Al fine di promuovere la crescita dell'impiego di fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica sono adottate tariffe incentivanti, differenziate per fonte, che, senza costi eccessivi, riconoscano anche il valore dei vantaggi ambientali e del ricorso a risorse locali, forniscano un quadro certo agli investimenti ed all'innovazione tecnologica del settore, favoriscano la libera crescita e diffusione di essi.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le tariffe incentivanti di cui al comma 1, le condizioni e le modalità per l'erogazione delle tariffe medesime, per le fonti e secondo i criteri indicati nella tabella allegata alla presente legge.

3. Le tariffe minime incentivanti di cui al comma 1 si applicano all'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in impianti che entrino in esercizio a partire da sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata ventennale calcolata a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, e sono modulate secondo le indicazioni della tabella allegata alla presente legge.

4. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in esercizio prima del termine di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme incentivanti esistenti non oltre le durate previste dalle stesse, non prorogabili e non estendibili agli impianti di cui al comma 3.

5. Per le fonti energetiche assimilate al sistema incentivante delle energie rinnovabili in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e non rientranti fra le fonti energetiche rinnovabili di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, compatibilmente con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico, stabilisce modalità e termini di annullamento dell'incentivo anche anticipando le durate di cui al comma 4.

6. La quota d'obbligo dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente è fissata al livello raggiunto alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I titolari degli impianti, entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999, che beneficiano del sistema dei suddetti certificati verdi, possono, in alternativa, optare per il sistema delle tariffe incentivanti di cui ai commi 1 e 2, solo per le fonti energetiche rinnovabili di cui alla tabella allegata alla presente legge.

8. Ogni due anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, per i nuovi impianti non ancora autorizzati, può aggiornare, con proprio decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il Consiglio nazionale per l'energia di cui all'articolo 12, i contenuti della tabella allegata alla presente legge, mantenendo il sistema degli incentivi ivi previsti solo per fonti energetiche rinnovabili.

9. L'elettricità prodotta da fonti rinnovabili non può essere venduta o comunque trasferita più di una volta.

 

Articolo 3

Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili

1. Il gestore di rete definito ai sensi del comma 8, senza indugio e prioritariamente, connette alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, e garantisce la trasmissione, la distribuzione e l'acquisto prioritario, tramite il soggetto attuatore, dell'energia prodotta da tali impianti.

2. L'obbligo di connessione prioritaria alla rete si applica al gestore di rete più vicino all'impianto, la cui rete sia tecnicamente adeguata a ricevere tale energia elettrica, salva l'esistenza di un'altra rete provvista di un punto di connessione maggiormente adeguato dal punto di vista economico e tecnico.

3. L'obbligo di connessione prioritaria alla rete si applica anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'elettricità prodotta, qualora il gestore di rete possa adottare i necessari interventi di adeguamento senza costi eccessivi; in questo caso, qualora richiesto, il gestore di rete intraprende i predetti interventi senza indugio. L'obbligo di adeguamento della rete si applica a tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e a tutte le installazioni di connessione.

4. Al fine di effettuare una adeguata pianificazione e di verificare l'idoneità tecnica e la compatibilità della rete, i dati relativi al sistema di rete ed agli impianti di generazione dell'elettricità sono presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora tale esibizione sia necessaria per il gestore di rete o per il responsabile dell'impianto, definito ai sensi del comma 8, interessato ad immettere l'elettricità nel sistema.

5. I costi associati alla connessione degli impianti alla rete e all'installazione degli strumenti di misurazione per registrare le quantità di energia elettrica trasmessa e ricevuta sono sostenuti dal responsabile dell'impianto. Nel caso in cui uno o più impianti dalla potenza complessiva massima di 30 kw elettrici siano situati in un'area già servita da una connessione alla rete, tale punto di connessione deve essere considerato il più adatto; se il gestore di rete stabilisce per gli impianti un punto di connessione diverso da quello di cui al presente periodo, i costi aggiuntivi sono sostenuti dallo stesso gestore. La costruzione della connessione e delle installazioni richieste per la sicurezza della rete rispettano i requisiti tecnici stabiliti dal gestore di rete.

6. I costi associati allo sviluppo della rete, che derivano dalla necessità di rendere possibile l'acquisto e la trasmissione dell'elettricità prodotta da impianti nuovi, riattivati, estesi o ammodernati, sono a carico del gestore la cui rete necessita delle operazioni di sviluppo. Il gestore specifica i costi di investimento necessari in dettaglio e può tenerne conto nella determinazione delle tariffe per l'utilizzo della rete.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità tecnico-economiche di ritiro dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

8. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, oltre alle seguenti:

a) responsabile dell'impianto: il soggetto titolare o che ha disponibilità di un impianto di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

b) soggetto attuatore: Grtn Spa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;

c) gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione di una rete, anche non avendone la proprietà, con obbligo di connessione di terzi, cui è connesso l'impianto.

 

Articolo 4

Fonti rinnovabili termiche e biocombustibili

1. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili termiche, sia prodotte direttamente dalla radiazione solare, con particolare riguardo ai pannelli solari termici, sia prodotte attraverso attività di coltivazione.

2. La misura del sostegno di cui al comma 1 è maggiore nel caso in cui il calore sia stato prodotto con biomasse risultanti da attività di coltivazione, o da residui agricoli o di allevamento, utilizzati in impianti integrati nella filiera produttiva o di recupero, minimizzando i costi energetici e ambientali del trasporto, in aree configurabili come distretti agro-energetici.

3. Il Ministro delle sviluppo economico è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure a sostegno dell'utilizzo dei carburanti di origine vegetale destinati all'autotrazione, con particolare riguardo allo sviluppo delle materie prime agricole, alla razionalizzazione delle reti di distribuzione, al monitoraggio dei costi di produzione, alla introduzione di percentuali minime di biocarburanti nella miscelazione con i carburanti di origine fossile compatibili con gli impegni di riduzione delle emissioni inquinanti e nocive per gli equilibri climatici.

4. Per le misure di cui al presente articolo sono destinati 380 milioni di euro all'anno a partire dal 1° gennaio 2007, per cinque anni, utilizzando a tal fine le risorse indicate all'articolo 18.

 

Capo II

Efficienza energetica negli usi finali

Articolo 5

Obiettivi

1. Al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2006/32/Ce, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, si provvede con il ricorso ai certificati bianchi, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 1° settembre 2004 nell'ambito del mercato del miglioramento energetico.

2. I gestori di sistemi di distribuzione, di seguito denominati "distributori", ricorrendo ai suddetti certificati bianchi, realizzano interventi tali da conseguire riduzioni dei consumi di energia primaria, per il periodo 2010-2016, determinati secondo le seguenti quantità aggiuntive e cadenze annuali:

a) 2,9 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep)/a da conseguirsi nell'anno 2010;

b) 2,9 Mtep/a da conseguirsi nell'anno 2011;

c) 3,0 Mtep/a da conseguirsi nell'anno 2012;

d) 3,0 Mtep/a da conseguirsi nell'anno 2013;

e) 3,0 Mtep/a da conseguirsi nell'anno 2014;

f) 3,0 Mtep/a da conseguirsi nell'anno 2015;

g) 3,0 Mtep/a da conseguirsi nell'anno 2016.

3. Per gli anni successivi al 2016, fino al 2020, l'impegno di riduzione dei consumi di energia primaria è di almeno 3,0 Mtep all'anno.

4. I distributori perseguono gli obiettivi di incremento dell'efficienza negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure ed interventi ricadenti nelle tipologie elencate nell'allegato 1 al citato decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004.

5. Gli interventi per l'isolamento termico degli edifici, il controllo della radiazione solare che entra dalle superfici vetrate nei mesi estivi, le applicazioni di tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo concorrono al conseguimento degli obiettivi dei distributori per un periodo di venti anni.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica ai distributori, che non raggiungono l'obiettivo di risparmio energetico loro assegnato, ammende proporzionali al livello di inadempienza. I proventi di tali ammende sono destinati alle finalità informative di cui all'articolo 8.

 

Articolo 6

Progetti a gara e fondo di rotazione per l'efficienza energetica

1. Gli enti pubblici, in forma singola o associata, possono attivare bandi di gara ad evidenza pubblica per progetti di risparmio e di efficienza energetica, assistiti dal fondo di rotazione di cui al comma 2, entro i limiti delle disponibilità annue stabilite nel medesimo comma 2.

2. È istituito, a partire dal l° giugno 2007, presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne regola l'impiego, il fondo di rotazione per l'efficienza energetica, di seguito denominato "fondo", con lo stanziamento di 80 milioni di euro all'anno per cinque anni, utilizzando le disponibilità dell'articolo 18.

3. L'Autorità per l'energia elettrica il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana i criteri per l'idoneità dei soggetti che possono partecipare ai bandi di gara di cui al comma 1.

4. I distributori di energia, soggetti al sistema dei certificati bianchi, non possono utilizzare i progetti che accedano al sostegno del fondo ai sensi del comma 1, per far fronte ai loro obblighi.

5. L'Agenzia nazionale per l'energia di cui all'articolo 13 esprime un parere sui progetti di cui al comma 1, con particolare riferimento all'efficacia ed alla fattibilità dei medesimi.

6. Per accedere al fondo, è necessaria l'acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia nazionale per l'energia di cui all'articolo 13, nonché delle eventuali condizioni in esso contenute.

 

Articolo 7

Sostituzione incentivata di apparecchiature a bassa efficienza energetica

1. A partire da novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2, è incentivata, con contributo finanziario pubblico, la sostituzione di:

a) frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie con l'acquisto di nuovi elettrodomestici ad alta efficienza energetica;

b) scalda acqua elettrici con l'acquisto di pannelli solari termici o scalda acqua a gas;

c) caldaie per il riscaldamento con l'acquisto di caldaie a condensazione ad alta efficienza energetica;

d) vetri con vetri basso-emissivi o selettivi e serramenti con serramenti di classe A e protezioni solari esterne.

2. A partire dal 1° gennaio 2007, ogni anno per cinque anni, utilizzando la disponibilità di cui all'articolo 18, per incentivare la sostituzione degli elettrodomestici di cui al comma 1, lettera a), è stanziata la somma di 250 milioni di euro; per la sostituzione degli scalda acqua di cui al comma 1, lettera b), è stanziata la somma di 20 milioni di euro; per quella delle caldaie di cui al comma 1, lettera c), è stanziata la somma di 120 milioni di euro; per le sostituzioni di cui al comma 1, lettera d), è stanziata la somma di 10 milioni di euro.

3. Le caratteristiche degli apparecchi per i quali si applica la sostituzione incentivata di cui al presente articolo e di quelli di nuovo acquisto che danno diritto all'incentivo, la quantificazione dell'incentivo finanziario pubblico per ogni tipo di apparecchio nuovo acquistato in sostituzione e le modalità di trasferimento del contributo finanziario di cui al comma 1 ai venditori per l'erogazione del medesimo ai compratori, sono fissate dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto e pubblicizzate con adeguata campagna informativa.

4. Il contributo finanziario di cui al comma 1 è erogato dal venditore finale che obbligatoriamente espone il prezzo di listino per gli apparecchi nuovi di cui al presente articolo.

5. I soggetti che acquistano un nuovo apparecchio ad alta efficienza di cui al presente articolo, per usufruire del contributo di cui al comma 1, o consegnano al venditore il vecchio apparecchio sostituito oppure consegnano al venditore, se questi non ritira gli apparecchi sostituiti o se il compratore non lo consegna all'atto dell'acquisto, una ricevuta attestante il ritiro di esso da parte del soggetto titolare della raccolta dei rifiuti nel comune interessato, o da parte di altro soggetto autorizzato alla raccolta di tali rifiuti.

 

Articolo 8

Informazione

1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e sensibili, i distributori comunicano annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas informazioni statistiche aggregate sui consumi energetici dei loro clienti finali, fornendo in particolare i dati annuali sul consumo dell'utenza finale, comprensivi dei profili di carico, della segmentazione della clientela e della sua ubicazione geografica.

2. Le fatturazioni del consumo energetico effettuate dagli esercenti contengono, in modo chiaro e comprensibile, anche le seguenti informazioni:

a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

b) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo, nell'anno precedente;

c) la scritta ben visibile "Il risparmio di energia riduce i costi e difende l'ambiente", seguita da un'informazione, mirata sulla tipologia dell'utenza, diretta o con indicazione consultabile on line, prodotta nell'ambito delle campagne informative di cui al comma 3.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il parere dell'Agenzia nazionale per l'energia di cui all'articolo 13, delle Associazioni ambientaliste e di quelle dei consumatori, attua annualmente campagne informative per il risparmio e l'efficienza energetica, con la disponibilità di l0 milioni di euro, assegnata dall'articolo 18.

 

Articolo 9

Efficienza energetica degli edifici

1. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

a) rivedere la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici (Ree) di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/91/Ce, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, includendo i consumi per garantire comfort termico in inverno ed estate, consentendo di calcolare separatamente e ponendo limiti distinti, da una parte, alle prestazioni dell'involucro edilizio e, dall'altra, a quelle degli eventuali sistemi di fornitura attiva di energia;

b) assicurare che le misure di prestazione dell'edifico e di suoi componenti siano effettuate da personale qualificato, stabilendo una responsabilità diretta dell'esecutore sulla veridicità dei dati e sulla attendibilità del calcolo;

c) rafforzare le misure di controllo del rispetto dei 20°C di temperatura interna durante il periodo di riscaldamento;

d) predisporre adeguate disposizioni sulla regolazione della temperatura interna negli edifici raffrescati con sistemi attivi, al fine di evitare consumi non necessari;

e) rimuovere ostacoli e barriere presenti all'uso di tecnologie passive e di efficienza; i volumi occupati da isolamento, le serre solari, i camini solari, i sistemi di distribuzione collegati a scambiatori col terreno e gli altri sistemi passivi non sono conteggiati nel volume edificato;

f) assicurare una riduzione degli oneri di urbanizzazione per nuovi edifici dotati di tecniche di raffrescamento passivo;

g) promuovere, per gli edifici esistenti, a partire da quelli a maggiore volume, con priorità per gli edifici pubblici, misure di adeguamento degli standard minimi di efficienza energetica e modalità di adeguamento a tali standard, quando il vantaggio energetico sia significativo e quando sia possibile un rientro dell'investimento in tempi ragionevoli;

h) stabilire, per determinate tipologie di immobili, modalità secondo le quali le ristrutturazioni degli edifici, per accedere ad incentivi pubblici, debbano prevedere anche interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.

 

Articolo 10

Cogenerazione di energia elettrica e calore

1. La distribuzione e l'impiego del calore generato in impianti di cogenerazione di energia elettrica e di calore, o proveniente da fonti rinnovabili o da recupero industriale, è incentivata con un contributo pubblico, in proporzione al risparmio di energia primaria.

2. Il contributo di cui al comma 1 tiene conto dei costi sostenuti dalle reti di distribuzione che effettuano un servizio pubblico, ed è proporzionale alla quantità di calore erogata agli utilizzatori.

3. A partire dal 1° gennaio 2007, per il contributo di cui al comma 1 è stanziata la somma annua di 50 milioni di euro, per cinque anni, utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 18.

4. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, entro il limite della disponibilità annua di cui al comma 3, l'importo, le condizioni e le modalità di erogazione del contributo.

 

Capo III

Innovazione del sistema energetico

Articolo 11

Programma nazionale per l'energia

1. Il Programma nazionale per l'energia, di seguito denominato "programma", proposto e approvato, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, per i successivi dieci anni, aggiornato ogni tre anni, stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi generali, le politiche e le misure finalizzate a:

a) assicurare sicurezza e competitività dell'approvvigionamento energetico del Paese;

b) promuovere usi sempre più efficienti delle risorse energetiche, preziose e limitate;

c) promuovere la produzione e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, nazionali e pulite;

d) assicurare la riduzione delle emissioni di gas di serra, previste dal citato protocollo di Kyoto e dai successivi accordi;

e) promuovere la ricerca, l'innovazione, la diffusione delle migliori tecnologie disponibili in campo energetico.

2. L'elaborazione del programma, in coerenza con la direttiva 2001/42/Ce, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, è corredata della valutazione ambientale strategica (Vas).

3. Il programma, elaborato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, col concorso delle regioni e degli enti locali, costituisce il quadro di riferimento unitario imprescindibile anche per i piani ed i programmi energetici regionali e locali che, pertanto, sono aggiornati acquisendone le indicazioni.

4. Il programma si articola anche in piani d'azione per settori e interventi di particolare rilievo nazionale.

5. Nel programma sono comunque previsti un piano d'azione per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, con obiettivi quantificati e ripartiti fra le regioni, ed un piano d'azione per l'efficienza energetica, con obiettivi articolati nei settori degli usi finali, tra i quali è specificatamente incluso il settore pubblico.

 

Articolo 12

Consiglio superiore per l'energia

1. Con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Consiglio superiore per l'energia, di seguito denominato "Consiglio", composto da tre componenti indicati dal Ministro dello sviluppo economico, un componente indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministro dei trasporti, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, tre componenti indicati dalla citata Conferenza permanente, due componenti indicati dall'Unione delle province d'Italia, due componenti indicati dall'Associazione dei comuni italiani, due componenti scelti fra quelli indicati rispettivamente dalle Associazioni ambientaliste e da quelle dei consumatori.

2. Col medesimo provvedimento di cui al comma 1, si provvede altresì a nominare il presidente ed il vice presidente del Consiglio, scelti fra i suoi componenti, proposti rispettivamente dal Ministro delle sviluppo economico e dalla citata Conferenza permanente.

3. Con apposito regolamento il Ministro dello sviluppo economico definisce le modalità di funzionamento del Consiglio, il trattamento economico dei suoi componenti e conferisce ad esso il supporto di personale amministrativo e tecnico necessario, trasferendolo dal proprio Ministero.

4. Il Consiglio:

a) propone e aggiorna ogni tre anni il programma di cui all'articolo 11, approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari;

b) controlla l'attuazione del programma, pubblicando una relazione annuale sulla sua attuazione;

c) elabora proposte e indirizzi per l'attuazione del programma.

5. Per le sue attività il Consiglio si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'energia di cui all'articolo 13, nonché della collaborazione di università ed enti di ricerca.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata, in apposito capitolo, presso il Ministero dello sviluppo economico, la somma di 13 milioni di euro annui, a partire dall'anno di esercizio 2007, utilizzando a tal fine la disponibilità di cui all'articolo 18.

 

Articolo 13

Agenzia nazionale per l'energia

1. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce l'Agenzia nazionale per l'energia, di seguito denominata "Agenzia", ne definisce la pianta organica, entro il limite complessivo di trecento unità di personale e delle dotazioni finanziarie disponibili, ne stabilisce l'organizzazione e il funzionamento. Il Ministro dello sviluppo economico svolge attività di vigilanza e di indirizzo.

2. L'Agenzia è un ente pubblico del comparto della ricerca, dotato di autonomia tecnica funzionale, affidato alla responsabilità di un direttore generale, affiancato da un comitato direttivo, con compiti di controllo e di indirizzo, composto da sette esperti indicati d'intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il direttore generale, che dura in carica quattro anni, con mandato rinnovabile una sola volta, è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

4. Il comitato direttivo, che dura in carica cinque anni, è nominato, acquisite le intese di cui al comma 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Nella fase di avvio, l'Agenzia si avvale, entro il limite massimo di cento unità, di personale trasferito, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea) e dai Ministeri, assicurando almeno il mantenimento del trattamento economico e l'inquadramento professionale equivalente a quello dell'ente di provenienza.

6. L'Agenzia:

a) svolge funzioni di supporto tecnico nel campo delle politiche energetiche, con particolare riferimento alle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica, promuove buone pratiche e la diffusione delle migliori tecnologie disponibili;

b) elabora linee guida, indirizzi e manuali tecnici, nonché, annualmente, un rapporto energia ambiente;

c) esprime i pareri di cui all'articolo 6, comma 6;

d) supporta il Consiglio nelle attività di sua competenza;

e) collabora con gli enti pubblici, statali, regionali e locali, per le materie di propria competenza;

f) elabora metodologie e promuove la formazione degli operatori dei servizi energetici, delle diagnosi energetiche, del miglioramento dell'efficienza energetica e della certificazione energetica;

g) collabora con gli organismi tecnici europei e internazionali operanti nel medesimi settori di competenza.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata, in apposito capitolo, presso il Ministero dello sviluppo economico, la somma di 60 milioni di euro annui, a partire dall'anno di esercizio 2007, utilizzando a tal fine la disponibilità di cui all'articolo 18.

 

Articolo 14

L'innovazione energetica nel settore pubblico

1. La progettazione e la realizzazione di nuovi edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, superiori a mille metri quadrati di superficie, sono dotate di misure certificate di efficienza energetica e soddisfano una parte dei propri consumi elettrici, non inferiore al 30 per cento, con fonti energetiche rinnovabili.

2. I piani ed i programmi per opere pubbliche o ad uso pubblico che comportano l'uso di energia sono accompagnati da una valutazione sugli impatti energetici, sia riferiti ai consumi, sia riferiti alle emissioni connesse con tali consumi, con particolare riferimento a quelle di gas di serra. Tali piani e programmi includono misure per l'efficienza energetica e per l'impiego, se fattibile a costi sostenibili, di fonti energetiche rinnovabili.

3. I bandi di gara per appalti pubblici per la fornitura di apparecchiature elettriche o di servizi energetici o a rilevante consumo energetico includono obbligatoriamente criteri vincolanti della migliore efficienza energetica disponibile.

 

Capo IV

Mobilità sostenibile

Articolo 15

Aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica

1. Il Ministro delle infrastrutture e quello dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano un aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica, di seguito denominato "piano", di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, che costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo delle politiche di settore.

2. L'aggiornamento del piano persegue i seguenti obiettivi generali:

a) ridurre le emissioni di gas serra e le emissioni inquinanti, in particolare nelle aree urbane;

b) promuovere il riequilibrio modale favorendo il trasporto su ferro, il cabotaggio, il trasporto collettivo e la mobilità ciclo-pedonale e la sua integrazione coi trasporti collettivi;

c) decongestionare il traffico nei centri urbani;

d) assicurare una migliore mobilità sul territorio nazionale e i collegamenti internazionali, con interventi coerenti ed integrati negli ammodernamenti e nelle nuove realizzazioni di infrastrutture e nella loro gestione.

3. Il piano è relativo a dieci anni, è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al comma 1, individua priorità, obiettivi, risorse e strumenti attuativi.

4. La programmazione e la progettazione delle infrastrutture della mobilità, per le opere non ancora avviate e per tutte le nuove opere, è sottoposta dall'autorità pubblica competente per le valutazioni ambientali anche ad una valutazione di coerenza con il piano.

 

Articolo 16

Aggiornamento dei piani e dei programmi per la mobilità regionale e locale

1. Al fine di superare le continue emergenze relative all'inquinamento dell'aria nelle aree urbane, ridurre le emissioni di gas serra e la congestione del traffico, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presene legge, provvedono ad aggiornare piani e programmi per la mobilità secondo i seguenti criteri:

a) consentire di lasciare l'automobile, in città, o in entrata nelle città, in luoghi dove possa avvenire lo scambio con mezzi di trasporto collettivo (autobus, tram, ferrovie, reti metropolitane) con orari idonei e prevedere l'integrazione delle tariffe;

b) consentire il trasporto integrato delle merci nelle aree urbane, con piattaforme per lo scambio intermodale, esterne alle aree urbane, con apposite regolazioni, in orari stabiliti, con autoveicoli idonei a basso impatto ambientale;

c) favorire l'utilizzo dei nodi di interscambio, quali stazioni e zone di fermata degli autobus, dotandoli di parcheggi adeguati e a prezzi contenuti, nonché di strutture di deposito plurigiornaliero delle biciclette;

d) estendere le aree ciclo-pedonali, le zone a traffico limitato, e le corsie riservate e protette per i mezzi pubblici e per le piste ciclabili;

e) estendere la tariffazione dei parcheggi sulle strade pubbliche ed introdurre forme di tariffazione d'accesso nelle aree urbane per gli autoveicoli, destinando i proventi a misure per la mobilità sostenibile, per i mezzi pubblici, per tariffe sociali;

f) promuovere l'uso di tecnologie informatiche per la gestione e la regolazione della mobilità, promuovendo altresì l'introduzione del mobility manager, modalità innovative e flessibili come sistemi di carsharing, carpooling, taxibus.

 

Articolo 17

Incentivazione al rinnovo e all'incremento dei mezzi pubblici e innovazione delle tecnologie per la mobilità

1. Al fine di incentivare l'acquisto di autobus pubblici a metano da impiegare nel trasporto locale e urbano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è stanziata la somma di 100 milioni di euro all'anno per cinque anni, utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 18.

2. Le modalità di utilizzo e l'entità delle ripartizioni dell'incentivo di cui al comma 1 sono fissate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti, che provvede anche al trasferimento delle somme ai soggetti aventi diritto.

3. Per progetti innovativi di mobilità urbana che comportino anche risparmi di energia primaria e la diffusione di tecnologie e modalità gestionali per la mobilità sostenibile, presentati dai comuni a decorrere dal 1° gennaio 2007, è stanziata la somma di 80 milioni di euro all'anno per cinque anni, utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 18.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche dei progetti e le tipologie di innovazione tecnologica, di cui al comma 3, nonché le modalità di utilizzo e l'entità delle ripartizioni del finanziamento pubblico, e provvede alla selezione dei progetti e all'erogazione dei finanziamenti.

 

Articolo 18

Misure per le entrate e coperture finanziarie

1. A partire dal 1° gennaio 2007:

a) le accise sul consumo di benzina e di gasolio sono aumentate di 2 centesimi di euro per litro, per un importo complessivo annuo, nel 2007, pari a 744 milioni di euro;

b) per ogni kilowattora di energia elettrica consumata è fissato un prelievo di 0,1 centesimi di euro, per un importo complessivo annuo, nel 2007, di 349 milioni di euro;

c) per ogni chilogrammo di carbone consumato è fissato un prelievo di 0,5 centesimi di euro, per un importo complessivo, nel 2007, di 80 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità dei prelievi di cui al comma 1 e si provvede alla loro destinazione, a partire dal 1° gennaio 2007 per cinque anni, così suddivisa:

a) 380 milioni di euro all'anno per gli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili termiche di cui all'articolo 4;

b) 80 milioni di euro all'anno per il fondo di rotazione di cui all'articolo 6;

c) 400 milioni di euro all'anno per la sostituzione incentivata di apparecchiature di cui all'artico 7;

d) 10 milioni di euro all'anno per le campagne informative di cui all'articolo 8;

e) 50 milioni di euro all'anno per incentivi all'utilizzo di calore prodotto da impianti di cogenerazione di cui all'articolo 10;

f) 13 milioni di euro all'anno per il Consiglio di cui all'articolo 12;

g) 60 milioni di euro all'anno per l'Agenzia di cui all'articolo 13;

h) 100 milioni di euro per gli incentivi per gli autobus a metano di cui all'articolo 17;

i) 80 milioni di euro per i progetti di cui al comma 3 dell'articolo 17.

3. Per gli anni successivi al 2007, ferma restando l'entità del prelievo per litro di benzina e gasolio, per kilowattora e per chilogrammo di carbone di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze ripartisce le entrate effettive, insieme agli eventuali residui dell'esercizio precedente, secondo le proporzioni di cui al comma 2, modulandone eventualmente la ripartizione tenendo conto della spesa effettuata l'anno precedente.

 

Tabella

Criteri e indicazioni per la definizione di tariffe minime differenziate, incentivanti per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia

(articolo 2)

1. Idroelettrico

Le tariffe minime incentivanti sono corrisposte all'elettricità generata da impianti idroelettrici con una potenza non superiore a 10 MW.

Le tariffe minime incentivanti corrisposte all'elettricità generata da impianti dalla potenza compresa tra 10 e 150 MW sono corrisposte solo se:

a) l'impianto è ammodernato tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012;

b) l'ammodernamento produce un aumento dell'energia elettrica prodotta di almeno il 15 per cento;

c) tale ammodernamento porta ad un buono stato ecologico o un sostanziale miglioramento rispetto allo stato precedente.

Gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 10 MW che rispettano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sono considerati come nuovi. L'entrata in funzione di un impianto costruito nel contesto di una diga già anche solo parzialmente esistente o di nuova costruzione è equiparata alla modernizzazione come intesa alla lettera a). Le tariffe sono corrisposte solo all'elettricità prodotta grazie all'ammodernamento.

La presentazione di una autorizzazione ufficiale ottenuta nel rispetto delle norme in materia di salvaguardia delle acque è considerata prova del raggiungimento di un buono stato ecologico o di un sostanziale miglioramento rispetto allo stato precedente.

A partire dal 1° gennaio 2012, le tariffe minime incentivanti sono ridotte, per i nuovi impianti entrati in servizio dopo tale data, dell'1 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l'anno precedente: l'ammontare viene arrotondato a due decimali.

2. Gas di discarica e processi di depurazione

Le tariffe minime incentivanti sono corrisposte all'elettricità prodotta da gas di discarica e residui di processi di depurazione.

A partire dal 1° gennaio 2012 le tariffe minime sopra specificate sono ridotte per i nuovi impianti entrati in vigore dopo la medesima data dell'1,5 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l'anno precedente: l'ammontare è arrotondato a due decimali.

3. Biomasse

Le tariffe minime incentivanti sono corrisposte all'energia elettrica prodotta in impianti che utilizzano solo biomassa.

Se l'impianto utilizza rifiuti non pericolosi, comprendenti una quota biodegradabile, la tariffa minima incentivante corrisposta è proporzionale a tale quota.

La tariffa minima incentivante è incrementata se tutta l'elettricità è stata prodotta a partire da vegetali risultanti da attività di coltivazione (agricoltura, silvicoltura e così via), o da residui agricoli e di allevamento, utilizzati in un impianto di produzione di elettricità da biomassa, integrato nella filiera produttiva o di recupero, in modo da favorire lo sviluppo di distretti locali agro-energetici, minimizzando i costi energetici e ambientali del trasporto.

La tariffa minima incentivante è aumentata qualora l'elettricità sia stata prodotta in impianti cogenerativi.

A partire dal 1° gennaio 2012 le tariffe minime di cui al presente paragrafo sono ridotte per i nuovi impianti entrati in vigore dopo la medesima data dell'1,5 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l'anno precedente: l'ammontare è arrotondato a due decimali.

4. Fonte geotermica

Le tariffe minime incentivanti sono corrisposte all'elettricità prodotta da impianti geotermici.

A partire dal 1° gennaio 2012 le tariffe minime di cui al presente paragrafo sono ridotte per i nuovi impianti entrati in vigore dopo la medesima data dell'1 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l'anno precedente: l'ammontare è arrotondato a due decimali.

5. Fonte eolica

Le tariffe minime incentivanti sono corrisposte all'elettricità prodotta da impianti eolici a condizione che conseguano almeno la "produzione di riferimento annua" stabilita dal Ministero dello sviluppo economico.

Per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in esercizio, le tariffe sono incrementate per l'energia elettrica prodotta in impianti che durante questo periodo di tempo raggiungano il 150 per cento della "produzione di riferimento annua".

Sono incrementate le tariffe minime incentivanti per l'energia elettrica prodotta in impianti offshore situati almeno a tre miglia nautiche dalla costa.

Il gestore di rete non è tenuto a pagare l'elettricità prodotta da impianti che non abbiano provato, prima di entrare in funzione, di essere in grado di raggiungere almeno il 60 per cento della produzione di riferimento nel sito in questione.

A partire dal 1° gennaio 2012, le tariffe minime incentivanti di cui al presente paragrafo sono ridotte, per i nuovi impianti, del 2 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l'anno precedente: l'ammontare è arrotondato a due decimali.

6. Fonte solare

La tariffa minima incentivante è riconosciuta all'energia elettrica prodotta in impianti che utilizzano la radiazione solare.

La tariffa minima incentivante è aumentata se l'impianto è posizionato o integrato sul tetto di un edificio o su barriere di protezione dal rumore.

A partire dal 1° gennaio 2012 le tariffe minime accordate ai sensi del presente paragrafo sono ridotte per i nuovi impianti entrati in vigore dopo la medesima data del 5 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l'anno precedente: l'ammontare è arrotondato a due decimali.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598