Territorio

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Piemonte 21 dicembre 2002, n. 2157

Edilizia ed urbanistica - Installazione di una antenna e di un traliccio di sostegno - Concessione edilizia - Non è necessaria

Tar Piemonte

Sentenza 21 dicembre 2002, n. 2157

 

(omissis)

per l'annullamento

della ordinanza del 26-3-1996 n. 12 , con la quale il Comune di Rivoli ha applicato al ricorrente la sanzione pecuniaria per lire 2.000.000 per l'omessa denuncia di inizio di attività per l'installazione di un traliccio e di una antenna ad uso di radioamatore.

(omissis)

 

Ritenuto in fatto

Il 19-10-1995 e 9-11-1995 agenti di Polizia Municipale del Comune di Rivoli effettuavano sopralluoghi presso il condominio di via Baldi 15, rilevando che il sig. (...), titolare di licenza per radioamatore, aveva posto sul tetto dell'edificio una antenna su un traliccio per la complessiva altezza di 9-10 metri.

Il dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune pertanto, ritenendo che la installazione del traliccio fosse soggetto ad autorizzazione edilizia, con provvedimento del 26.3.1996 ordinava al (...) il pagamento della somma di lire 2.000.000 a titolo di sanzione per la costruzione senza autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8 Dl 88 del 27-3-1995.

 

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 8 comma 7 Dl 88 del 27-3-1995-9-13;

travisamento in fatto ed in diritto;

difetto dei presupposti;

illogicità manifesta;

difetto di motivazione;

violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 4 della legge 10 del 28-1-1977

violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della legge 94 del 25-3-1982;

falsa applicazione dell'articolo 7 della legge 47 del 28-2-1985, con travisamento in fatto ed in diritto.

All'udienza del 27 novembre 2002 il presente ricorso era ritenuto per la decisione.

 

Considerato in diritto

Con il primo motivo di ricorso si afferma la violazione dell'articolo 8 del Dl 88 del 1995 in quanto l'impianto di antenna per radioamatore non sarebbe soggetto né ad autorizzazione né a concessione.

Tale profilo di censura viene dedotto anche come violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 4 della legge 10 del 1977 e dell'articolo 7 della legge 47 del 1985.

Tali motivi di ricorso sono fondati. Infatti l'installazione di una antenna per radioamatore è considerata dalla giurisprudenza un'opera che non importa attività di trasformazione del territorio; è ritenuta quindi una attività priva di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto (Tar Piemonte 163 del 16-4-1993). Nel caso di specie vi è stata solo la posa del traliccio a sostegno dell'antenna. Il traliccio non può essere considerato un'opera di rilevanza edilizia ma rientra con tutta evidenza in quelle necessarie per la posa della antenna.

A sostegno di tale interpretazione vi è anche la previsione dell'articolo 91 septies della legge regionale del Piemonte 56 del 5-12-1977, che richiede la concessione edilizia per le antenne di teleradiocomunicazioni, solo nel caso di opere eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto.

Pertanto l'atto impugnato è affetto dai vizi lamentati, con conseguente necessità di annullamento . L'accoglimento del ricorso per tali motivi assorbe le ulteriori doglianze relative all'eccesso di potere.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Pubblica Udienza del 27 novembre 2002, con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 21 dicembre 2002.

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