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Decisione Commissione Ce 2006/193/Ce

Utilizzo del logo Emas in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario

Abrogato da:

Regolamento 1221/2009/Ce (11/01/2010)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 11/01/2010

Commissione delle Comunità europee

Decisione 1° marzo 2006, n. 2006/193/Ce

(Guue 9 marzo 2006 n. L 70)

Decisione recante norme sull'utilizzo del logo Emas in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

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La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, considerando quanto segue:

(1) Il logo Emas segnala al pubblico e alle altre parti interessate che un'organizzazione detentrice di una registrazione Emas ha istituito un sistema di gestione ambientale in conformità con le disposizioni del regolamento (Ce) n. 761/2001.

(2) Il logo Emas non può essere apposto sui prodotti o i loro imballaggi e in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività o servizi. Tuttavia, nell'ambito dell'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 761/2001, la Commissione può valutare in quali circostanze eccezionali può essere utilizzato il logo Emas.

(3) Alcune organizzazioni detentrici di una registrazione Emas hanno manifestato il proprio interesse a apporre il logo Emas sugli imballaggi per il trasporto e gli imballaggi terziari, in quanto modalità efficace per comunicare informazioni ambientali alle parti interessate.

(4) La valutazione in merito all'uso, al riconoscimento e all'interpretazione del logo, effettuata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 761/2001, è giunta alla conclusione che i casi di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario, quali definiti dalla direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, costituiscono circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 761/2001, poiché tali imballaggi non sono direttamente correlati ai prodotti e pertanto l'uso del logo Emas su tali imballaggi è ammissibile.

(5) Inoltre, per evitare qualsiasi confusione con l'etichettatura ecologica dei prodotti e per segnalare chiaramente al pubblico e alle altre parti interessate che l'utilizzo del logo non si riferisce in alcun modo ai prodotti o alle caratteristiche dei prodotti contenuti nell'imballaggio per il trasporto o nell'imballaggio terziario, bensì al sistema di gestione ambientale utilizzato dall'organizzazione detentrice di una registrazione Emas, al logo dovrebbero essere aggiunte informazioni complementari.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 761/2001,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Le organizzazioni detentrici di una registrazione Emas possono utilizzare le due versioni del logo Emas, di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 761/2001, sui propri imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/Ce.

In tali casi, il logo Emas deve essere corredato del seguente testo: "[Nome dell'organizzazione detentrice di una registrazione Emas]" è un'organizzazione registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2006.

Note ufficiali

1.

Testo rilevante ai fini del See

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